CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43606/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, emessa in sede di giudizio abbreviato condizionato, con la quale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., e L. n. 638 del 1983, art. 2 - perché, nella qualità di soci amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo di- segno criminoso, omettevano di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assi- stenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo da novem- bre a dicembre 2012 e da gennaio a dicembre 2013, per complessivi euro 15.572,94 - e condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale, oltre al paga- mento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di fiducia, articolando quattro comuni motivi (oltre ad un motivo esclusivo al [OSCURATO:PERSONA], cfr. infra il quarto motivo). 2.1. Deducono, con il primo motivo, comune ad entrambi, il vizio di viola- zione di legge in relazione alla L. n. 638 del 1983, art. 2 e all'art. 192 cod. proc. pen. In sintesi, lamenta la difesa dei ricorrenti che erroneamente la Corte terri- toriale aveva ritenuto che i modelli DM-10 trasmessi in via telematica all'Ente pre- videnziale facessero prova della corresponsione delle relative retribuzioni. 2.2. Deducono, con il secondo motivo, comune ad entrambi, il vizio di vio- lazione di legge in relazione alla L. n. 638 del 1983, art. 2 ed all'art. 42 cod. pen. In sintesi, lamenta la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale non aveva minimamente tenuto conto dello stato di dissesto della società, allegato e docu- mentato con l'atto di appello, che aveva comportato per gli stessi l'impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi e previdenziali per cause indipendenti dalla loro volontà, dovute appunto alla crisi economica e ai gravi problemi di liquidità della società. Sul punto, nel ricorso viene citata la sentenza di questa Corte n. 20725 del 27 marzo 2018. La motivazione della Corte d'appello, quindi, sarebbe erronea perché non si è uniformata all'indirizzo giurisprudenziale della sopracitata sentenza, la quale afferma la necessità di ponderare l'incidenza della crisi econo- mica sulla valutazione ed accertamento dell'elemento soggettivo del delitto con- testato. La Corte d'appello, proseguono i ricorsi, non avrebbe approfondito l'effet- tiva incidenza dello stato di dissesto della società sull'elemento psicologico dei correi e sulla rimproverabilità in capo ai ricorrenti dell'asserita commissione del delitto in questione. 2.3. Deducono, con il terzo motivo, comune ad entrambi, il vizio di viola- zione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. In sintesi, si duole la difesa dei ricorrenti per aver la Corte d'appello negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sebbene la stessa abbia rico- nosciuto il modesto superamento della soglia di punibilità inferiore ai 1000 euro. Ed infatti, la difesa evidenzia che la condotta contestata si è concretizzata nell'annesso versamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2013 per un im- porto complessivo pari ad euro 10.779,54, ossia solo 779,54 euro in più rispetto alla soglia di non punibilità pari ad euro 10.000. Pertanto, la Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe errato nel non riconoscere la causa di non punibilità perché non si è uniformata ai principi giurisprudenziali in materia, perché ha richiamato una massima relativa ad una diversa fattispecie e, inoltre, perché ha ritenuto sussistente la ricorrenza di un dolo di premeditazione, riscon- trato dalla congrua estensione temporale di oltre un anno, nella condotta perse- guita dai ricorrenti. Inoltre, proseguono i ricorsi, la motivazione è viziata anche laddove ha attribuito ai precedenti giudiziari un connotato di abitualità delle con- dotte nonostante, a seguito delle riforme legislative, i citati precedenti giudiziari riguardano fatti che non costituiscono più reato, bensì illeciti amministrativi. 2.4. Deduce la difesa, con il quarto motivo esclusivo al [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva di cui all'art.99 cod. pen. In sintesi, lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto delle intervenute riforme legislative che hanno depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali sotto la soglia dei 10.000 euro. Difatti, nella motivazione non vi è alcun cenno in ordine alla valenza da attribuire ai precedenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, nonostante riguardino fatti che, a seguito del D.Igs. n.8 del 2016, non costituiscono più reato, bensì illeciti amministrativi. La Corte, quindi, non ha operato un concreto accertamento sul fatto, né una verifica in ordine agli elementi sui quali individuare una maggior pericolosità e tali da giustificare un aumento di pena della recidiva.2.5. Deducono le difese, con l'ultimo motivo, comune ad entrambi, la vio- lazione degli artt. 62 bis c.p. e 69 cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe specificamente considerato la doglianza della difesa, con conseguente vizio di motivazione, sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche né, per il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe operato un giudizio di bilanciamento tra queste e la recidiva al medesimo contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 2. Va premesso che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sen- tenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore compren- sione delle censure dei ricorrenti. Allorché, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. V, n. 40005 del 07/03/2014). 2.1. Tanto premesso, come anticipato, il primo motivo di ricorso è da rite- nersi manifestamente infondato. Quanto alla individuazione dell'elemento costitutivo del reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis (convertito nella L. n. 638 del 1983 e succ. mod.), è ben vero che le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 27641 del 28/5/2003; Sez. III, n. 35948 del 30/5/2003; Id., n. 42378 del 19/9/2003) hanno affermato che il reato di cui alla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 non è confi- gurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipen- dente a titolo di retribuzione, anche solo in nero (Sez. III, n. 6934 del 23/11/2017, Id., n. 29037 del 20/02/2013), esborso della retribuzione, il quale, costituendo un presupposto necessario della fattispecie criminosa, deve essere provato dall'ac- cusa sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria (Sez. III, n.25776 del 10/02/2021, Id, n.28672 del 24/09/2020, Id., n. 38271 del 25/09/2007). 67b7 E' tuttavia altrettanto vero che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 - atte- stanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contri- butivi - è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (Sez. III, n. 21619 del 14/04/2015, Id., n. 37330 del 15/07/2014), e l'onere incombente sul Pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM-10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappre- sentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso. Per- tanto, ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documen- tali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria (Sez. III, n.38271 del 25/09/2007; SS.UU., n.27641 del 28/05/2003). Più di recente (Sez. III, n. 7772 del 5.12.2013) è stato ribadito che "il modello DM10, com'è noto, è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps, delle agevolazioni e de- gli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al Fisco". Con la conseguenza, prosegue la decisione qui richiamata, che "a fronte di un modello DM 10 in cui si dichiari l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti (e, quindi, l'esecuzione delle ritenute sulle medesime), deve ritenersi assolto da parte del pubblico ministero l'onere probatorio imposto ex lege, mentre grava su chi sostiene di non aver provveduto al pagamento delle retribuzioni fornire la relativa prova, come del resto già precedentemente chiarito da questa stessa Sezione, nel senso che, in presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappre- sentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa (Sez. III, n. 32848 del 08/07/2005). 2.2. Univoco è sempre stato l'orientamento di questa Sezione sul punto. Ciò in quanto è stato, condivisibilnnente, affermato da questa Corte che i modelli DM-10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono for- mate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente; in particolare, UNIEMENS è soltanto un flusso di dati che va a creare il contenuto del modello DM 10, per così dire di nuova generazione, che ancorché generato dal sistema informatico dell'INPS, ha le stesse caratteristiche ed informazioni del DM 10 "cartaceo"; la modifica delle modalità di redazione del modello medesimo, ossia il passaggio dal "cartaceo" inviato all'INPS al "telematico" generato dal sistema dell'Istituto, non ha importato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei "flussi informativi" dall'azienda interessata (Sez. III, n. 42715 del 28/06/2016). Gli ap- positi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi con- tributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM-10) hanno, infatti, na- tura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e fanno piena prova (art. 2709 c.c.) a carico dell'imprenditore; la loro presentazione equivale all'atte- stazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (ex multis: Sez. III, n.26579 del 20/05/2021; Id, n.24642 del 12/02/2019; Id, n. 46451 del 07/10/2009; Id., n. 26064 del 14/02/2007; Id, n. 37145 del 10/04/2013). 2.3. Tanto è avvenuto nella specie, come si dà atto in sentenza, con moti- vazione congrua ed esente da vizi logici, ed in linea con i già indicati principi di diritto. La Corte territoriale, nel valutare compiutamente il materiale probatorio, ha anzitutto ribadito che il modello DM-10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili già corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Sul punto, sottolinea la Corte felsinea, non si tratta di una mera ricognizione del debito come sostenuto dalla difesa, bensì di un'attestazione relativa ad un'erogazione che si afferma già realizzata dal datore di lavoro. Inoltre, viene sottolineata l'inerzia da parte degli attuali ricorrenti in quanto, si legge in sentenza, pur non essendo previsto un onere probatorio a ca- rico dell'imputato è tuttavia prospettabile un onere di allegazione che non è stato assolto, con la conseguenza che gli stessi non hanno in alcun modo contestato la attitudine probatoria dei modelli DM-10, a nulla rilevando la mera asserzione di- fensiva dell'insufficienza probatoria di tali modelli (pagg.2-3 sentenza impugnata). Inoltre, nella sentenza del Tribunale di Ravenna (pagg.1 e ss.) si legge che, dall'avvenuta presentazione telematica dei modelli DM-10, è stata evinta la prova della corresponsione della retribuzione ai lavoratori, in conformità all'orientamento sopra riportato. Sul punto, il Tribunale evidenzia altresì come era onere di ciascuno degli imputati dimostrare che a tale attestazione non avesse fatto seguito la con- creta erogazione delle retribuzioni. Invece, la difesa si è limitata a giustificare la mancata corresponsione delle retribuzioni adducendo il fallimento della società, nonché il fatto che erano stati i dipendenti della stessa a proporre istanza di falli- mento. Simile allegazione, ad avviso del tribunale, appare insufficiente a scalfire l'impostazione accusatoria in quanto, sebbene la difesa abbia depositato lo stato passivo della fallita, ha omesso di produrre le singole istanze d'insinuazione al passivo presentate dai lavoratori della società "[OSCURATO:PERSONA] S.n.c.". Ne conse- gue, quindi, per il Tribunale, l'impossibilità di verificare se il credito insinuato cor- risponda effettivamente a quello in relazione al quale risulta accertato l'omesso versamento delle ritenute, ovvero se lo stesso si riferisca all'omessa correspon- sione delle retribuzioni diverse da quelle in contestazione. Infine, aggiunge il tribunale, l'impossibilità di ricondurre i crediti indicati nello stato passivo alle retribuzioni in relazione alle quali è contestato l'omesso versamento, è impedita anche dalla cancellazione, operata dalla difesa, dell'am- montare del credito indicato nello stato passivo depositato (pag. 2 sentenza di primo grado). 2.4. Orbene, a fronte del provato invio telematico all'INPS dei modelli in questione, la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione della regola di diritto più volte affermata da questa Corte che, da ciò, fa derivare, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della corresponsione delle retribuzioni, ricordando che ciascun ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a far ritenere che le retribu- zioni non fossero state erogate. Del resto, nel caso di specie, ciascun ricorrente pone un problema formale circa la valenza probatoria dei modelli DM10, senza introdurre alcun elemento teso a dimostrare che quelle attestazioni dell'INPS fossero false, né si confronta con il passaggio argonnentativo dei giudici in base al quale i modelli DM-10 possono es- sere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.(cfr. Sez. III, n. 28672 del 24/09/2020). Ne consegue pertanto l'infondatezza manifesta del motivo. 3. Inammissibile è poi il secondo motivo.E' infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, anche se possono esserci casi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito - e come tale insindacabile in sede di legittimità se congrua- mente motivato - nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossi- bilità di adempiere l'obbligazione contributiva, occorre che siano stati assolti da parte dell'imputato gli oneri di allegazione e di prova che, per quanto attiene al dissesto od alla crisi di liquidità, debbono investire sia la non imputabilità al sog- getto tenuto al pagamento della crisi economica che avrebbe investito l'azienda, sia il fatto che l'obbligato non sia riuscito a fronteggiare lo stato di crisi tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto e, nella specie, a fronte di una motivazione coerente a tale principio ed immune da censure, il motivo di ricorso non investe specificamente tali essenziali profili (Sez. III, n.25776 del 10/02/2021). 3.1. In via preliminare, occorre premettere che la ricostruzione dei fatti di causa non è oggetto di contestazione, dolendosi la difesa solo della mancata con- siderazione, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, della grave crisi economica attraversata dall'impresa amministrata dai ricorrenti. La censura è stata invero già superata dai giudici di merito, i quali, in modo non illogico, hanno rimarcato l'inidoneità della situazione finanziaria delineatasi a inte- grare una causa di forza maggiore, non avendo i ricorrenti provato in maniera adeguata sia la non imputabilità del dissesto, sia l'impossibilità di fronteggiarlo tramite il ricorso a tutte le possibili iniziative idonee in tal senso. 3.2. Giova precisare che il reato contestato non richiede il dolo specifico, esaurendosi l'elemento soggettivo del delitto nella coscienza e volontà dell'omis- sione o della tardività del versamento delle ritenute. Infatti, per costante e condi- viso orientamento della Suprema Corte per la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983), in relazione all'elemento soggettivo risulta sufficiente il dolo generico, ossia la co- scienza e volontà di non versare i contributi previdenziali. Il reato è, quindi, inte- grato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro at- traversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti rite- nuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'INPS (o all'Erario per i tributi), essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere prima al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le tante: Sez. III, n.28672 del 24/09/2020; Id., n.36278 del 13/03/2019; Id., n. 43811 del 10/4/2017; Id., n. 3705 del 19/12/2013; Id., n. 13100 del 19/01/2011). Pertanto, esso si configura quando il datore di lavoro consapevolmente omette il versamento dei contributi previdenziali alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione. A tal fine, è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento che si sa essere dovuto, in adempimento dell'obbligo gra- vante sull'imprenditore di effettuare le trattenute e versarle all'istituto di previ- denza, e al di fuori dell'assoluta impossibilità di adempiere; in tale quadro è noto che le difficoltà nell'adempimento, pur imputabili a terzi, non valgono ad escludere la responsabilità per l'omesso versamento. È sufficiente, dunque, la volontà dell'o- missione alla scadenza del termine (Sez. III, n. 3663 del 08/01/2014). 3.3. Tutto ciò premesso e ribadito, costituisce costante indirizzo di legitti- mità anche quello per cui, nel reato in esame, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta (o, nella specie, previdenziale), quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (Sez. III, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). E' necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contri- buente (o, nella specie, al titolare obbligato al versamento delle ritenute previden- ziali) reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempi- mento delle obbligazioni tributarie (o, nella specie, al versamento delle ritenute previdenziali), pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavore- voli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in pre- senza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito (o, nella specie, ad adempiere all'obbligo di versamento delle ritenute), senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. III, n. 8352 del 24/06/2014; Id, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Id, n. 15416 del 08/01/2014). 3.4. Posto che ricorre un caso di cd. "doppia conforme" che consente di esaminare congiuntamente le motivazioni addotte dai giudici di merito (Sez. III, n. 44418 del 16/07/2013; Id., n. 13926 del 01/12/2011), può concludersi che ambedue i giudici di merito abbiano operato un'adeguata e corretta applicazione di tali principi, dando atto che la dedotta crisi di liquidità non è idonea ad escludere il dolo del reato, anche a fronte della circostanza che i ricorrenti fossero ammini- stratori della società e, come tale, erano tenuti a verificare il corretto adempimento degli obblighi contributivi. Sicché il motivo di ricorso in esame si connota intrinse- camente per la sua inammissibilità, siccome riferito a circostanze chiaramente ini- donee ad escludere la sussistenza del reato. Ed invero, il tema controverso della vicenda per cui si procede riguarda piuttosto la presunta scusabilità della condotta omissiva che, secondo la prospet- tazione difensiva, sarebbe dipesa da circostanze del tutto indipendenti dalla vo- lontà degli imputati, ossia dall'incolpevole crisi di liquidità della loro azienda dovuta a fattori esterni. Ora, la questione è stata già efficacemente superata nelle due conformi sentenze di merito (in particolare, quella di primo grado), essendo stata richia- mata, in modo pertinente, la costante giurisprudenza di questa Corte. In partico- lare, a pag. 2 della sentenza di primo grado, si legge che, quanto al profilo sog- gettivo, può ritenersi esistente il dolo generico in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e la Giorgi erano entrambi amministratori della società e, come tali, personalmente tenuti a verifi- care il corretto adempimento degli obblighi contributivi conseguenti all'esercizio dell'impresa. Viene, altresì, posta l'attenzione sulla circostanza che la difesa, nel corso della discussione, aveva sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo, ad- ducendo come giustificazione che il mancato pagamento delle ritenute previden- ziali ed assistenziali dipendesse dallo stato di insolvenza della società comprovato dal successivo fallimento della stessa. I giudici di merito, tuttavia, evidenziano come in realtà l'attività d'impresa si fosse protratta per circa tre anni dal perfezio- namento della condotta criminosa, con la conseguenza che non era possibile rite- nere che lo stato di dissesto della società avesse impedito agli amministratori di far fronte al versamento dei tributi indicati. 3.5. In applicazione di tali premesse interpretative, non può dunque rite- nersi censurabile la decisione dei giudici di merito dovendosi rilevare che, anche in questa sede, non sono state adeguatamente esposte dai ricorrenti le eventuali iniziative assunte nel tempo per porre rimedio alla progressiva esposizione debi- toria dell'azienda. Deve infatti ribadirsi, per quanto in questa sede rileva, che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l'incidenza della crisi di liquidità ai fini della configurabilità del reato contestato, non presenta vizi di legittimità, non essendo stati adeguatamente provati i presupposti per rite- nere davvero non esigibile l'obbligazione contributiva, non essendo sufficiente in tal senso la sola esistenza della pur seria difficoltà economica dell'impresa. Sa- rebbe stata invece necessaria la dimostrazione, non avvenuta nel caso di specie, sia della effettiva imprevedibilità del dissesto e delle sue cause, sia e soprattutto dello svolgimento da parte dei ricorrenti di tutte le iniziative possibili per fare fronte alla crisi di liquidità, non potendosi sottacere al riguardo che la prospettazione difensiva, anche sotto il profilo probatorio, si è rivelata oggettivamente carente, confezionando perciò una doglianza generica e, pertanto, inammissibile. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza sollevata dalla difesa. 4. Il terzo motivo, relativo alla esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è invece infondato. 4.1. La Corte territoriale ha denegato l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sottolineando, innanzitutto, come lo sco- stamento dalla soglia di punibilità (pari ad Euro 779,54) sebbene fosse modesto, ovvero inferiore ad euro 1.000,00 rispetto alla soglia di punibilità, non era suffi- ciente a riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, rimarcando, quale ulteriore elemento dimostrativo della non tenuità del fatto, che le condotte omissive si erano protratte per oltre un anno. In particolare, ha rimarcato l'esi- stenza di ulteriori elementi ostativi: un radicato dolo di premeditazione, riscontrato nella estensione temporale (oltre un anno) della condotta perseguita e, soprat- tutto, la presenza di numerosi precedenti specifici a carico di ciascuno degli impu- tati, che evidenziavano come la sottrazione all'obbligo di corrispondere le tratte- nute previdenziali ed assistenziali costituisse uno strumento cui ricorrere in ma- niera sistematica al fine di incrementare il profitto personale ovvero di ristrutturare la contabilità di impresa. 4.2. In linea generale, va rammentato che la speciale causa di non punibi- lità prevista dall'art. 131 bis c.p. - applicabile, ai sensi del comma primo, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cin- que anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configura- bile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il Legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ov- vero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isola- tamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4.3. È stato, sul punto, precisato da questa Corte che la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime fossero sprovviste di rilevanza penale, è con- dizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. (in tal senso: Sez. III, n.25776 del 10/02/2021; Id, n. 13107 del 22/01/2020; Id., n.8334 del 18/11/2019). 4.4. Nel caso in esame, pur prescindendo dalla valutazione di "particolare tenuità" delle somme non versate, vi è un dato ostativo dirimente, ossia che dagli atti emerge l'abitualità della condotta, desumibile dal fatto che a ciascun ricorrente è contestato il mancato pagamento per i mesi da novembre 2012 a dicembre 2013 (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), laddove non può assumere rilevanza in chiave ostativa la circostanza che il solo [OSCURATO:PERSONA] risulti gravato da precedenti penali specifici, concretizzatisi nell'omesso versamento di ritenute per incrementare il profitto personale e ristrutturare la contabilità di impresa (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 - dep. 20/07/2017, Sacco, Rv. 270948). La Corte territoriale ha infatti ritenuto che la pur minima cifra di offensività connessa all'omesso versamento dell'importo di euro 10.779,54 a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali quanto all'anno 2013, precludesse tuttavia il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., attesa l'abitualità della condotta, desumibile dal fatto che ai ricorrenti è contestato il mancato pagamento per i mesi da novem- bre 2012 a dicembre 2013. Ciò posto, deve qui essere ribadito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto con riferi- mento ai reati contraddistinti da soglia di punibilità, ciò che rileva è esclusivamente l'importo situato al di sopra della soglia in quanto significativo dell'offensività della omissione che, invece, il Legislatore ha mostrato, ponendo appunto la soglia stessa, di disconoscere con riguardo a tutto ciò che sia situato al di sotto di essa. Ed infatti, come già affermato in altre occasioni, sia pure con riferimento alle omis- sioni prettamente tributarie, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis cod.pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità in considerazione appunto del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal Legi- slatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. III, n. 58442 del 02/10/2018; Id., n. 13218 del 01/04/2016). Nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata partico- larmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131-bis cod. pen., attese le plurime violazioni nel corso dell'anno in contestazione, condotta connotata dall'elemento soggettivo integrato dalla consapevole scelta di omettere i versa- menti dovuti, non rilevando a tal fine il richiamo alla crisi economica, cui deve aggiungersi la protrazione nel tempo della condotta illecita, risultando nel tempo reiterate le omissioni dei versamenti (non essendo valorizzabile, come detto, in- vece le circostanza che la condotta sia stata posta in essere da parte di soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedenti penali). 4.5. Né può condividersi l'assunto della difesa che ha considerato incom- patibile con la particolare tenuità il complessivo importo omesso pari ad euro 10.779,54 solo perché superava di pochissimo la soglia di punibilità, atteso che quando si procede per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la modesta entità del contenuto dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione. Per di più, in tema di reati tributari (o previdenziali, come nel caso di specie) caratterizzati dalla previsione di una soglia di punibilità, il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, potendosi invece solo nell'ipotesi in cui tale superamento sia di poco superiore, procedere a valutare i restanti pa- rametri afferenti alla condotta nella sua interezza (Sez. III, n. 15020 del 22/01/2019). Peraltro, e conclusivamente, la doglianza è infondata, tenuto conto che in relazione all'art. 131-bis c.p., il comma terzo esclude il riconoscimento della causa di non punibilità in favore di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Sul punto, questa stessa Sezione ha infatti affermato che in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omis- sioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione osta- tiva alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020 - dep. 28/04/2020, Gnani, Rv. 279093 — 01). La motivazione pertanto è congrua e logica nonché, con le correzioni sopra indicate per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], è conforme all'insegnamento di questa Corte, sottraendosi al sindacato di legittimità. 5. Il quarto motivo di ricorso è invece manifestamente infondato. Con tale motivo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si duole - erroneamente - della conte- stazione della recidiva infraquinquennale, affermando che la stessa gli sarebbe stata ingiustamente applicata, come emergerebbe dalla documentazione del ca- sellario giudiziale dalla quale si rilevava che i decreti penali di condanna avevano ad oggetto fatti di reato ora depenalizzati. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa at- tiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'ido- neità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capa- cità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (ex plurimis: Sez. III, n. 19170 del 17/12/2014; Id., n. 14550 del 15/03/2011; Sez. VI n. 42363 del 25/09/2009; Sez. V, n. 46452 del 21/10/2008; Sez. VI, n. 34702 del 16/07/2008). 5.1. Le argomentazioni svolte dal ricorrente sono prive di pregio, posto che in realtà dei tre precedenti penali presenti sul casellario giudiziale allegato al fa- scicolo del giudizio di appello (decreto GIP/tribunale Ravenna 4.07.2012, esecu- tivo 2.10.2012; decreto GIP/tribunale Ravenna 24.09.2013, esecutivo 7.12.2013; decreto GIP/tribunale Ravenna 8.06.2015, esecutivo 8.07.2015), solo il secondo risulta essere afferente espressamente a reato depenalizzato. In ogni caso, si osserva, il giudice di seconde cure, pur non avendo esami- nato espressamente il motivo di impugnazione concernente l'applicazione della recidiva, ha tuttavia esplicitamente condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, affermando che i precedenti a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già usufruito in passato e per due volte della sospensione condizionale della pena, ostassero alla concessione dei benefici di legge richiesti alla difesa, confermando la revoca della sospensione condizionale della pena già negata dal tribunale, così adempiendo implicitamente all'onere motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva (Sez. VI, n. 14937 del 14/03/2018). A ciò va altresì aggiunto, come già affermato da questa Corte, che ai fini del riconoscimento della recidiva è irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 5, n. 35260 del 24/04/2013 - dep. 21/08/2013, Romano, Rv. 255768 — 01). La Corte di appello ha dunque logicamente confermato la valutazione del primo giudice, il quale aveva correttamente ritenuto sussistente la recidiva specifica ed infraquinquennale contestata. 5.2. Per completezza, comunque, va aggiunto che il riferimento ai prece- denti penali relativi al reato di cui al D.Igs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, nelle more depenalizzato, veniva effettuato dal Tribunale di primo grado al fine di evidenziare la personalità negativa dell'imputato, incline a violare la normativa penale tribu- taria, nonché quale elemento ostativo dell'art. 131-bis cod. pen. e al riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. V, n. 45423 del 06/10/2004, secondo cui i precedenti penali dell'imputato relativi a reati depenalizzati costitui- scono fattispecie rilevanti ex art. 133 c.p., in quanto significative di una predispo- sizione dell'imputato a violare la legge penale). Il tribunale dà, infatti, atto che l'esistenza di precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] impone di ritenere negativa la prognosi circa il fatto che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati. La motivazione è dunque adeguata e logica e si sottrae al sindacato di le- gittimità. 6. Il quinto ed ultimo motivo, comune ad entrambi, è parimenti inammis- sibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddit- toria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis: Sez. V, n. 43952 del 13/04/2017, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi pre- cedenti penali dell'imputato; Sez. H n. 3896 del 20/01/2016; Sez. III n. 28535 del 19/03/2014). Si è, inoltre, precisato che il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la rela- 15 A tiva richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valu- tazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. III, n. 9836 del 17/11/2015). 6.1. Analogamente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi- trio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis: Sez. III, n.25529 del 15/12/2020; Sez. II, n. 31543 del 08/06/2017; Sez. II, n. 36104 del 27/04/2017; SS.UU. n. 10713 del 25/02/2010). 6.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta ai principi ora richiamati, avendo ravvisato, per il [OSCURATO:PERSONA], quali elementi ostativi, i numerosi pre- cedenti penali e un radicato dolo di premeditazione. Inoltre, la recidiva è stata, oltre che riconosciuta, anche applicata. La circostanza aggravante, infatti, deve essere riconosciuta ed applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circo- stanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svol- gere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. V, n. 41784 del 27/05/2016; Sez. II, n. 2731 del 02/12/2015). Del resto, va ribadito che le valutazioni in ordine alla recidiva ed alle gene- riche sono tra di loro autonome ed indipendenti e non si sovrappongono, pur po- tendo interferire, per cui ben può il giudice negare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la recidiva o, al contrario, concedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (v., Sez. III, n. 34947 del 03/11/2020 secondo cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei be- nefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, escluda che la rei- terazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva). 16 A In definitiva, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della contestuale applicazione della recidiva, il giudice di merito può legittimamente va- lorizzare per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'impu- tato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità decidente (così Sez. VI, n. 47537 del 14/11/2013). Dunque, la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuan