CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47359/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] LOY che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 proposta nell'interesse di Ivano PACE, poiché il residuo di pena da espiare è superiore alla soglia di quattro anni e comprende anche reati ostativi a mente dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] PACE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione poiché il Tribunale di sorveglianza doveva procedere allo scioglimento del cumulo, così da escludere dal residuo di pena oggetto di esecuzione quella porzione concernente i reati ostativi, e concedere il beneficio richiesto sul residuo di pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata, ormai da diversi anni, ad affermare che «in tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione» (ex multis, Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701; Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613) 3.2. Il ricorso si limita a richiamare precedenti giurisprudenziali piuttosto risalenti che risultano motivatamente e da tempo superati dalla richiamata giurisprudenza. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. 2 v'(\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec