Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 29637/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8006-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 223/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] anticipata R.G.N.8006/2019 Cron.

Rep.

Ud.24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.173/18, la Corte d’appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al conseguimento della pensione anticipata a carico della gestione artigiani dell’Inps.

Riteneva la Corte che difettasse il requisito contributivo, poiché per l’anno 1998 era stata versata la contribuzione per soli 7 mesi.

La contribuzione originariamente versata dall’assicuratoper il 1998 era, infatti , inferiore a quella spettante, considerato ilsuccessivo accertamento fiscale dal quale era emerso un maggior reddito prodotto e quindi una maggior contribuzione dovuta, chiesta dall’Inps a mezzo di cartella esattoriale non opposta.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte valutato i documenti prodotti, in particolare l’estratto contributivo, che attestava l’integrale contribuzione pagata per i 12 mesi del 1998.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce falsa applicazione della l. n.289/02.

S ostiene che l’accertamento fiscale, conclusosi con un a definizione agevolata, non poteva avere alcun effetto in ambito previdenziale, sicché l’importo della contribuzione dovuta era quello originariamente pagato, come risultante dall’estratto contributivo.

Il primo motivo è inammissibile.

Si verte in tema di doppia pronuncia conforme, poiché in primo e secondo grado venne escluso il pagamento integrale dei contributi per il 1998, essendo in origine stati versati contributi in misura inferiore a quelli dovuti, come fu, poi , accertato in sede fiscale.

Trattandosi di doppia pronuncia conforme, non è ammissibile il ricorso ai sensi del n.5 dell’art.360 c.p.c.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Esso, infatti,non si confronta con la ratio posta a base della pronuncia; la quale non è la diretta applicazione della l. n.289/02 in ambito previdenziale.

La Corte ha infatti affermato che i maggiori contributi calcolati dall’Inps a seguito dell’accertamento fiscale costituiscono un dato “non più contestabile per effetto della mancata impugnazione da parte dell’interessato della richiamata cartella iscritta al ruolo”.

Ebbene, tale assunto non è contestato dal secondo motivo, il quale si mostra perciò inammissibile, non cogliendo il vero argomento posto a base della decisione, che non è l’applicabilità diretta della definizione agevolata ex l. n.289/02 in ambito previdenziale, bensì la circostanza data dalla mancata opposizione alla cartella esattoriale attestante la maggiore contribuzione dovuta per il 1998sulla base del condotto accertamento fiscale.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite del ricorrente secondo soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €1.800,00 per compensi, €200,00per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; i sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8006-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 223/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] anticipata R.G.N.8006/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.173/18, la Corte d’appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al conseguimento della pensione anticipata a carico della gestione artigiani dell’Inps. Riteneva la Corte che difettasse il requisito contributivo, poiché per l’anno 1998 era stata versata la contribuzione per soli 7 mesi. La contribuzione originariamente versata dall’assicuratoper il 1998 era, infatti , inferiore a quella spettante, considerato ilsuccessivo accertamento fiscale dal quale era emerso un maggior reddito prodotto e quindi una maggior contribuzione dovuta, chiesta dall’Inps a mezzo di cartella esattoriale non opposta. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte valutato i documenti prodotti, in particolare l’estratto contributivo, che attestava l’integrale contribuzione pagata per i 12 mesi del 1998. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce falsa applicazione della l. n.289/02. S ostiene che l’accertamento fiscale, conclusosi con un a definizione agevolata, non poteva avere alcun effetto in ambito previdenziale, sicché l’importo della contribuzione dovuta era quello originariamente pagato, come risultante dall’estratto contributivo. Il primo motivo è inammissibile. Si verte in tema di doppia pronuncia conforme, poiché in primo e secondo grado venne escluso il pagamento integrale dei contributi per il 1998, essendo in origine stati versati contributi in misura inferiore a quelli dovuti, come fu, poi , accertato in sede fiscale. Trattandosi di doppia pronuncia conforme, non è ammissibile il ricorso ai sensi del n.5 dell’art.360 c.p.c. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso, infatti,non si confronta con la ratio posta a base della pronuncia; la quale non è la diretta applicazione della l. n.289/02 in ambito previdenziale. La Corte ha infatti affermato che i maggiori contributi calcolati dall’Inps a seguito dell’accertamento fiscale costituiscono un dato “non più contestabile per effetto della mancata impugnazione da parte dell’interessato della richiamata cartella iscritta al ruolo”. Ebbene, tale assunto non è contestato dal secondo motivo, il quale si mostra perciò inammissibile, non cogliendo il vero argomento posto a base della decisione, che non è l’applicabilità diretta della definizione agevolata ex l. n.289/02 in ambito previdenziale, bensì la circostanza data dalla mancata opposizione alla cartella esattoriale attestante la maggiore contribuzione dovuta per il 1998sulla base del condotto accertamento fiscale. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite del ricorrente secondo soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €1.800,00 per compensi, €200,00per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; i sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 29637/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris