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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31309/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 4 cod. pen.; vista la memoria difensiva con cui il ricorrente, oltre a ribadire le ragioni del ricorso, eccepisce la sopravvenuta improcedibilità del reato per difetto di querela, alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della riconduzione all'imputato del furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non è consentito in sede di legittimità, perché, risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie e dei dati processuali, estranea al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 625 col, n. 4) cod. pen. nonché vizi motivazionali conseguenti a travisamento del compendio probatorio, è inammissibile, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019 - dep. 2020, Rv. 277952 - 01), potendo integrare tale condotta anche quella di chi, neutralizzando le cautele del detentore del bene preso di mira, avvicinandosi e simulando una volontà di intraprendere un contatto fisico, come nel caso di specie, lo distragga dall'attenzione sullo stesso e se ne impossessi (cfr. Sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278663 - 01).

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen nonché al mancato riconoscimento della prevalenza delle ritenute attenuanti sulla contestata aggravante della destrezza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, la particolare abilità caratterizzante la condotta nonché il difetto di spontaneità nella restituzione della refurtiva; Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso contesta anche il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate dalla Corte distrettuale sul punto (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono incensurabili (si è valorizzata in chiave negativa la condotta particolarmente insidiosa);

5. Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod.roc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Sa latino);

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 4 cod. pen.; vista la memoria difensiva con cui il ricorrente, oltre a ribadire le ragioni del ricorso, eccepisce la sopravvenuta improcedibilità del reato per difetto di querela, alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della riconduzione all'imputato del furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non è consentito in sede di legittimità, perché, risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie e dei dati processuali, estranea al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 625 col, n. 4) cod. pen. nonché vizi motivazionali conseguenti a travisamento del compendio probatorio, è inammissibile, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019 - dep. 2020, Rv. 277952 - 01), potendo integrare tale condotta anche quella di chi, neutralizzando le cautele del detentore del bene preso di mira, avvicinandosi e simulando una volontà di intraprendere un contatto fisico, come nel caso di specie, lo distragga dall'attenzione sullo stesso e se ne impossessi (cfr. Sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278663 - 01). 4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen nonché al mancato riconoscimento della prevalenza delle ritenute attenuanti sulla contestata aggravante della destrezza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, la particolare abilità caratterizzante la condotta nonché il difetto di spontaneità nella restituzione della refurtiva; Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso contesta anche il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate dalla Corte distrettuale sul punto (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono incensurabili (si è valorizzata in chiave negativa la condotta particolarmente insidiosa); 5. Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod.roc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Sa latino); 6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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