Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27961/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EGLIANZA di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 6 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messinaha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ammesso alladetenzione domiciliare, avente ad oggetto l’autorizzazione allo svolgimento diA fondamento del provvedimento è stata richiamata la natura eccezionaledell’autorizzazione richiesta e suscettibile di essere concessa nel solo caso diindigenza non altrimenti fronteggiabile, assoluta impossibilità di provvedere, inaltro modo, alle indispensabili esigenze di vita, sussistenza di una condizione nonpreordinata alla elusione delle prescrizioni della misura alternativa, compatibilitàdell’autorizzazione con l’esigenza di prevenire la reiterazione di ulteriori attivitàcriminose, natura dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione che consentaun immediato e continuo controllo.2.

Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse del condannato, a mezzo del difensore, articolando un unicomotivo.Il provvedimento si risolve nell’adozione di una mera formula di stile erisulta essere stato emesso senza la valutazione specifica di elementi fattuali edocumentali, pure sottoposti all’esame del decidente che ha elencato lecondizioni alle quali è subordinata la concessione dell’autorizzazioneconcludendo, in termini assertivi e apparenti, che, nella fattispecie, talipresupposti non ricorrono.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha valutato il decesso dell’unica fonte direddito familiare (la madre convivente del ricorrente), la disponibilità di unpreesistente contratto di lavoro come operatore ecologico presso una societàmunicipalizzata.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

Va premesso che i provvedimenti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzionedomiciliare (art. 47 ter, comma secondo, Ord. pen.) sono impugnabili con ricorsoper cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidonosulla libertà personale (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).In tal senso, questa Corte ha deciso con la recente Sez. 1, n. 13336 del19/01/2024, Emili, n.m.Sostanzialmente conforme anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013,Giugliano, Rv. 255922, in motivazione, ove si legge che «ai sensi dell'art. 47-ter0.P., comma 4 le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzionedomiciliare - stabilite dal Tribunale di Sorveglianza - possono essere modificatedal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza competente per territorio.

Per costantegiurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersiimpugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111 Cost.,comma 7 - da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione delPubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente aquelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 3».3.

In materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto perviolazione di legge, questa Corte ha reiteratamente affermato che la apparenza ola omissione totale di motivazione integra una violazione di legge in quantomancata applicazione, in particolare, dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., cheprevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità(Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure diprevenzione; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua,Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali).Nella nozione di violazione di legge ricade il vizio della motivazioneapparente che, sostanzialmente, ricorre anche nel caso in cui il giudice adotti unoschema motivazionale meramente grafico con il quale si limita ad affermazionigeneriche omissive di un preciso confronto con le deduzioni difensive e ladocumentazione prodotta dalle parti.In definitiva, la motivazione è apparente nel caso in cui «sia del tutto avulsadalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o diasserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, intutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisioneadottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n.9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc.

Vassallo, Rv. 263100 - 01).Nel caso di specie, ricorre il vizio descritto, essendosi limitato il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza a richiamare l ’ incompatibil ità di quanto richiesto con«caratteristiche, natura e funzione della misura» segnalando, quale elementoaggiuntivo, il riferimento alla natura dell’attività lavorativa che sarebbeinsuscettibile di concrete possibilità di controllo.Ha omesso, tuttavia, di prendere in considerazione alcuni elementipotenzialmente decisivi quali le condizioni soggettive del condannato, la mortedella madre (unica fonte di reddito), le ragioni della concessione della detenzionedomiciliare e la natura stessa dei bisogni indicati dal Tribunale di sorveglianza diCaltanissetta nel provvedimento applicativo della misura alternativa delladetenzione domiciliare.Poiché, in linea di principio, «in tema di misure alternative alla detenzione, ilcondannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previstedall'art. 284 cod. proc. pen. ed in virtù del richiamo operato a tale normadall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi daldomicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sueindispensabili esigenze di vita» (Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, M.,Rv. 289067 - 01), sussiste in capo al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza chiamato apronunciarsi sulla relativa istanza uno specifico onere motivazionale che tengaconto della specificità della situazione soggettiva del richiedente e dellecircostanze allegate a supporto dell’istanza.Né assume rilievo, nel caso specifico, quanto sostenuto dal procuratoregenerale in merito alla intervenuta condanna del ricorrente per evasione,trattandosi di circostanza che non ha impedito l’ammissione alla detenzionedomiciliare; peraltro, il provvedimento impugnato non ha fatto riferimento alpredetto reato di evasione quale elemento ostativo.4.

Alla luce di quanto esposto, s’impone l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 6 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messinaha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ammesso alladetenzione domiciliare, avente ad oggetto l’autorizzazione allo svolgimento diA fondamento del provvedimento è stata richiamata la natura eccezionaledell’autorizzazione richiesta e suscettibile di essere concessa nel solo caso diindigenza non altrimenti fronteggiabile, assoluta impossibilità di provvedere, inaltro modo, alle indispensabili esigenze di vita, sussistenza di una condizione nonpreordinata alla elusione delle prescrizioni della misura alternativa, compatibilitàdell’autorizzazione con l’esigenza di prevenire la reiterazione di ulteriori attivitàcriminose, natura dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione che consentaun immediato e continuo controllo.2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse del condannato, a mezzo del difensore, articolando un unicomotivo.Il provvedimento si risolve nell’adozione di una mera formula di stile erisulta essere stato emesso senza la valutazione specifica di elementi fattuali edocumentali, pure sottoposti all’esame del decidente che ha elencato lecondizioni alle quali è subordinata la concessione dell’autorizzazioneconcludendo, in termini assertivi e apparenti, che, nella fattispecie, talipresupposti non ricorrono.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha valutato il decesso dell’unica fonte direddito familiare (la madre convivente del ricorrente), la disponibilità di unpreesistente contratto di lavoro come operatore ecologico presso una societàmunicipalizzata.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Va premesso che i provvedimenti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzionedomiciliare (art. 47 ter, comma secondo, Ord. pen.) sono impugnabili con ricorsoper cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidonosulla libertà personale (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).In tal senso, questa Corte ha deciso con la recente Sez. 1, n. 13336 del19/01/2024, Emili, n.m.Sostanzialmente conforme anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013,Giugliano, Rv. 255922, in motivazione, ove si legge che «ai sensi dell'art. 47-ter0.P., comma 4 le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzionedomiciliare - stabilite dal Tribunale di Sorveglianza - possono essere modificatedal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza competente per territorio. Per costantegiurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersiimpugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111 Cost.,comma 7 - da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione delPubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente aquelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 3».3. In materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto perviolazione di legge, questa Corte ha reiteratamente affermato che la apparenza ola omissione totale di motivazione integra una violazione di legge in quantomancata applicazione, in particolare, dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., cheprevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità(Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure diprevenzione; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua,Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali).Nella nozione di violazione di legge ricade il vizio della motivazioneapparente che, sostanzialmente, ricorre anche nel caso in cui il giudice adotti unoschema motivazionale meramente grafico con il quale si limita ad affermazionigeneriche omissive di un preciso confronto con le deduzioni difensive e ladocumentazione prodotta dalle parti.In definitiva, la motivazione è apparente nel caso in cui «sia del tutto avulsadalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o diasserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, intutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisioneadottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n.9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc. Vassallo, Rv. 263100 - 01).Nel caso di specie, ricorre il vizio descritto, essendosi limitato il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza a richiamare l ’ incompatibil ità di quanto richiesto con«caratteristiche, natura e funzione della misura» segnalando, quale elementoaggiuntivo, il riferimento alla natura dell’attività lavorativa che sarebbeinsuscettibile di concrete possibilità di controllo.Ha omesso, tuttavia, di prendere in considerazione alcuni elementipotenzialmente decisivi quali le condizioni soggettive del condannato, la mortedella madre (unica fonte di reddito), le ragioni della concessione della detenzionedomiciliare e la natura stessa dei bisogni indicati dal Tribunale di sorveglianza diCaltanissetta nel provvedimento applicativo della misura alternativa delladetenzione domiciliare.Poiché, in linea di principio, «in tema di misure alternative alla detenzione, ilcondannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previstedall'art. 284 cod. proc. pen. ed in virtù del richiamo operato a tale normadall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi daldomicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sueindispensabili esigenze di vita» (Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, M.,Rv. 289067 - 01), sussiste in capo al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza chiamato apronunciarsi sulla relativa istanza uno specifico onere motivazionale che tengaconto della specificità della situazione soggettiva del richiedente e dellecircostanze allegate a supporto dell’istanza.Né assume rilievo, nel caso specifico, quanto sostenuto dal procuratoregenerale in merito alla intervenuta condanna del ricorrente per evasione,trattandosi di circostanza che non ha impedito l’ammissione alla detenzionedomiciliare; peraltro, il provvedimento impugnato non ha fatto riferimento alpredetto reato di evasione quale elemento ostativo.4. Alla luce di quanto esposto, s’impone l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris