CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liazione digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 762/2023 depositatail 4/05/2023;Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del4/06/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Bergamo la condanna dell’ex moglieDaria [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle somme da lui spese e mutuate daistituto bancario per l’acquisto della casa coniugale (successivamenteil Patrini avrebbe modificato la prospettazione ammettendo che lesomme erano state spese per lavori di ristrutturazione dell’immobiledonato alla figlia dal padre), per il pagamento dei premi di alcunepolizze di assicurazione e per un’auto in uso alla stessa [OSCURATO:PERSONA],specificando che dette questioni economiche non erano stateesaminate e risolte nell’accordo di separazione.2. Il Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], respintele istanze istruttorie, con la sentenza n. 2531 del 10/12/2019, rigettòla domanda.3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.4. [OSCURATO:PERSONA] resistette in fase d’impugnazione.5. La Corte d’appello di Brescia ha, con la sentenza n. 762 del 4/05/2023,rigettato l’appello.6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a tre motivi.7. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].8. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare ritiene il Collegio che l’eccezione, di partecontroricorrente, di invalidità della procura speciale alle liti siainfondata, ove non inammissibile, poiché la circostanza che sullaprocura, rilasciata su foglio separato, in calce figurino indicate duelocalità di rilascio, ossia Bergamo e Roma non è invalidante: infatti,r.g. 15728/2026ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026tra i requisiti formali della procura speciale non vi è quello del luogodi rilascio. Inoltre, con riferimento alla procura rilasciata con attoseparato questa Corte ha affermato, con condivisibile orientamento,che (Sez. U 6/02/1998 n. 1278) è necessario essa sia rilasciata, alpari di quanto avviene per la procura speciale a margine o in calce alricorso, dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato,restando comunque irrilevante la indicazione del luogo di rilascio. Diconseguenza, una procura che figurasse rilasciata in due luoghidiversi, peraltro entrambi nel territorio dello Stato, non è affetta danullità.2. Ugualmente in via preliminare ritiene il Collegio che, sebbene il ricorsosia redatto partendo dalla domanda giudiziale svolta in primo grado enon fornisca un ampio resoconto della fase d’appello, esso supera ilvaglio di ammissibilità e le stesse prospettazioni della controricorrented’inammissibilità, per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e6, cod. proc. civ., e può dunque passarsi all’esame nel meritocassatorio.3. Col primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme didiritto ed in particolare delle norme relative alla donazione diretta edindiretta con riferimento agli artt. 769, 770 e 809 cod. civ. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2041 cod.civ. sull’arricchimento ingiustificato in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3. cod. proc. civ. Le censure si incentrano sull’inadeguataconsiderazione dell’apporto economico del Patrini al bilancio familiare,nonostante egli avesse sborsato oltre dodicimila euro per fare fronteal pagamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a casaconiugale.Il motivo è, complessivamente, infondato. Anche a riconoscerel’improprietà del riferimento ad una donazione tra coniugi, in difettodi adeguata indagine sull’indispensabile animus donandi, la sentenzar.g. 15728/2026ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026impugnata ha comunque affermato, evidentemente considerando talecircostanza come determinante e tanto risultando idoneo fondamentoinvece della pretesa attorea ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., che lematrimoniale erano adeguate al tenore complessivo di vita deiconiugi, atteso che perlomeno fino all’anno 2006 anche [OSCURATO:PERSONA] contribuito sensibilmente al bilancio familiare, e che solo dadetto anno in poi, con la nascita della seconda figlia, ella avevaconvertito il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in tempoparziale. Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte territoriale è lacircostanza che, a fronte di esborsi documentati da [OSCURATO:PERSONA] dioltre dodicimila euro, per lavori di ristrutturazione dell’immobile, eglivi aveva vissuto, in costanza di matrimonio, per diciassette anni, ilche rendeva adeguato il suo apporto e non suscettibile di dare luogoa obbligazione restitutoria.Il tenore complessivo delle critiche di cui al primo motivo non incrinaadeguatamente il detto percorso argomentativo, tenuto contodell’inidoneo richiamo, effettuato dalla difesa del ricorrente, ad alcunepronunce di questa corte (Cass. 22/01/2014 n. 1277 e Cass.22/09/2015 n 18632) non particolarmente calzanti, atteso che laprima è riferita a un’ipotesi di convivenza more uxorio ed era, quindi,volta a valorizzare l’apporto del convivente di sesso femminile albilancio della coppia e la seconda non si occupa di donazione indirettae comunque valuta l’apporto di ciascun componente della coppia,anche in questo caso si trattava di una convivenza more uxorio, comeusava scriversi, in relazione alle sue condizioni economiche e ritienesproporzionato un esborso di centosettantamila euro da parte di uncomponente della coppia che fruiva di una pensione diduemilatrecento euro mensili, dunque in una situazione di fatto benlontana da quella in esame. Se si valuta il complesso delle circostanzela motivazione della sentenza impugnata, idoneamente riferita ad unar.g. 15728/2026ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026azione di ingiustificato arricchimento tra ex coniugi, regge allecritiche. Tanto esime dal rilievo degli importi non elevati delle spesesostenute dal Patrini per la ristrutturazione e le polizze, del fatto chelo stesso non ha smentito che fino alla nascita della seconda figliaanche la moglie lavorava, che comunque non vi è prova di un apportoda parte sua particolarmente ingente alle spese familiari e cheneppure vi è prova che il Patrini abbia contribuito all’acquistodell’autovettura in uso esclusivo alla [OSCURATO:PERSONA] (con la conseguenza chela Corte d’appello, tenuto conto che parte delle somme residuate suun conto corrente comune ai coniugi vennero incassate dal soloPatrini, ipotizza non infondatamente che fosse lui a essere in debitonei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]: sul punto non vi è sindacato dicompetenza di questa Corte non avendo la [OSCURATO:PERSONA] proposto alcunricorso incidentale o domanda riconvenzionale nel merito).4. Col secondo motivo si lamenta omesso esame di elementi probatori edistruttori ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5. cod. proc. civ.,anche in relazione alla violazione dell’art. 210 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Il motivo è incentrato sullamancata adeguata valutazione di elementi istruttorii e sulla mancataammissione dell’ordine di esibizione di cui all’art. 210 cod. proc. civ.Il secondo motivo è infondato, sulla base della giurisprudenzacorrente sull’art. 210 cod. proc. civ. (Cass. n. 31251 del 3/11/2021)secondo la quale l’ordine di esibizione, subordinato alle molteplicicondizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 cod. proc. civ. e94 disp. att. cod. proc. civ., costituisce uno strumento istruttorioresiduale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità diacquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire almancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante e cheè espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudenteapprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può,quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione dir.g. 15728/2026ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026norma di diritto. Nella parte relativa alla mancata valutazione dielementi probatori il motivo è inammissibile, risolvendosi in unarichiesta di rivalutazione da parte questa Corte del materialeprobatorio, già adeguatamente apprezzato da parte dei giudici dimerito. È necessario, in questa sede, ribadire che (Cass. 21/12/2022n. 37382) la valutazione del materiale probatorio – in quantodestinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in gradodi offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante –costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice dimerito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con laconseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmenteinterdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità,del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiutele predette valutazioni discrezionali.5. Col terzo motivo si adduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il terzomotivo lamenta, nella prima parte, l’erroneità della decisione peravere posto le spese di lite a carico del Patrini, ma si traduce in unnon motivo, atteso che i giudici dell’impugnazione di merito hannoapplicato il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ.;nella seconda parte, invece, il motivo in esame censura l’illegittimaliquidazione delle spese di lite per un erroneo computo delle voci chela Corte territoriale ha esposto. Sul punto il motivo è inammissibile,poiché denuncia un errore di calcolo, consistente nella non correttaindicazione, quale oggetto della finale condanna alle spese, dellasomma di tre addendi (euro 2.058,00 per studio, euro 1.148,00 perla fase introduttiva e euro 3.470,00 per la fase decisionale, comespecificato in dispositivo; la cui somma ammonta ad euro 6.676,00 er.g. 15728/2026ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026non ad euro 6.946,00). Ora, l’errore di calcolo può essere denunciatocon ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazionedelle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certorisultato, lamentandosi un error in iudicando nell'individuazione diparametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erroneautilizzazione delle regole matematiche sulla base di presuppostinumerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiereesattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzioneex art. art. 287 cod. proc. civ.: con la conseguenza che il ricorso percassazione, nel secondo caso, è inammissibile (da ultimo: Cass.21/10/2024 n. 27266, Rv. 672544 - 01).6. In conclusione, i primi due motivi sono infondati, mentre il terzo èinammissibile: e il ricorso va, pertanto, rigettato.7. La necessità di interpretare adeguatamente la motivazione della corteterritoriale, evidenziata in relazione al primo motivo, integra ilpresupposto di una compensazione parziale, che si stima equa inragione della metà, delle spese del presente giudizio di legittimità; e,al contempo, esclude la configurabilità dei presupposti per l’invocatacondanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.8. Infine, deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1 bis,dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, della metà delle spese per il presente giudizio dilegittimità, che si liquidano, nella misura intera, in euro 4.300 per compensied euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge; e dichiara compensata larimanente metà.r.g. 15728/2026ad. 4/06/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 15728/2023Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 23746/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 4/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 15728/2026ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8