Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16941/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29416-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 918/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di diritto al rimborso per la maggior IRPEF versata dall'INPS sulla sua pensione integrativa; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente è rimasto intimato; che in prossimità dell'adunanza la parte pubblica ha depositato memoria con cui dichiara di accogliere la rinuncia del privato a far valere la sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata a fronte della rinuncia al ricorso di cassazione a spese compensate; CONSIDERATO Che l'atto di rinuncia al presente ricorso proviene dalla parte ricorrente ed è stato notificato alla parte controricorrente ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29416-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 918/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di diritto al rimborso per la maggior IRPEF versata dall'INPS sulla sua pensione integrativa; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente è rimasto intimato; che in prossimità dell'adunanza la parte pubblica ha depositato memoria con cui dichiara di accogliere la rinuncia del privato a far valere la sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata a fronte della rinuncia al ricorso di cassazione a spese compensate; CONSIDERATO Che l'atto di rinuncia al presente ricorso proviene dalla parte ricorrente ed è stato notificato alla parte controricorrente ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 16941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris