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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11496/2026

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SPA, in persona del suorappresentante [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore specialeSALVATORE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 728/2022,depositata il 14/11/2022.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale gestiva un centro di diagnostica perimmagini, conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto –Sezione Distaccata di Milazzo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi e-[OSCURATO:SOCIETA].), chiedendone la condanna al risarcimento dei dannisubiti a causa di asseriti disservizi nell'erogazione di energia elettricapresso il proprio gabinetto radiologico.A tal fine esponeva che, a seguito di una richiesta di aumento di potenzaelettrica per alimentare nuove apparecchiature radiodiagnostiche([OSCURATO:PERSONA] e TAC), si erano verificate gravi e persistentioscillazioni della tensione che avevano causato guasti ai componentielettronici dei macchinari e costretto l'azienda ad acquistare unostabilizzatore di tensione esterno che non aveva tuttavia risolto ilproblema.La convenuta si difendeva negando ogni responsabilità, sostenendo chel'origine dei disservizi risiedesse esclusivamente nella condotta dell’attrice,la quale aveva accettato una potenza di soli 30 kW — insufficiente per leesigenze dei nuovi macchinari — pur di procedere al collaudo degli stessi,assumendosi così il rischio di instabilità della rete, e denunciando che ifenomeni di fluttuazione segnalati fossero provocati dalla stessa Esculapios.r.l., qualificabile come "disturbatore della rete" a causa dell'impiego dicarichi eccessivi e privi di adeguate protezioni interne, con conseguenteinvocazione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. per il concorso colposo deldanneggiato o per l'interruzione del nesso causale; sotto il profiloprobatorio, contestava l'entità del danno, rilevando l'inidoneità delladocumentazione prodotta a dimostrare i danni subiti e le riparazionieseguite.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il Tribunale, con la sentenza n. 1024/2019, qualificata l'attività didistribuzione di energia elettrica come attività pericolosa ai sensi dell'art.2050 c.c., riteneva che la società fornitrice non avesse fornito la provaliberatoria richiesta dalla norma, ovvero quella di aver adottato tutte lemisure idonee a evitare il danno.

Secondo il Tribunale, le risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio confermavano la sussistenza del nesso dicausalità tra le sovratensioni registrate sulla rete e i guasti alla RisonanzaMagnetica e al Mammografo, escludendo che l'accettazione da partedell'utente di una potenza ridotta (30 kW) potesse costituireun'interruzione della serie causale o un'esimente per il distributore.

Diconseguenza, il Tribunale condannava la società convenuta al pagamentodella somma di € 79.884,00 a titolo di risarcimento, oltre agli interessilegali e alla rifusione delle spese di lite e di CTU.Avverso tale decisione la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, sulpresupposto che, a seguito della scissione societaria del 2008, il rapportodi utenza intercorresse esclusivamente con la società di vendita e non conil distributore.

Nel merito, ribadiva l'insussistenza di una propriaresponsabilità, imputando i guasti al fatto della danneggiata, la qualeavrebbe utilizzato i macchinari con una potenza insufficiente e senzaadeguate protezioni, agendo così come fattore perturbatore della rete.La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 728/2022 (pubblicata il14/11/2022 e notificata il 18/11/2022), ha rigettato il gravame,confermando la decisione di primo grado.I giudici d'appello hanno respinto l'eccezione sul difetto di legittimazione,rilevando che il distributore resta responsabile della gestione tecnica dellarete e dei danni da essa derivanti, a prescindere dalla scissione societaria;hanno confermato l'applicabilità del regime di responsabilità di cui all’art.2050 cod. civ.; hanno ritenuto che la società non avesse provato il casofortuito né l'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno; hannoNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026escluso che l'accettazione di una potenza di 30 kW integrasse una colpadel danneggiato, sottolineando come le sovratensioni fossero anomalieintrinseche alla rete gestita dal distributore; hanno confermato il quantumrisarcitorio basandosi sulle risultanze della CTU, ritenute immuni da vizilogici.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza, affidato a dieci motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione del d.l. n. 73 del 2007 (convertito in l. n. 125 del 2007)nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.La tesi sostenuta si fonda sul processo di separazione societaria impostodalla normativa comunitaria e nazionale nel settore dell'energia elettrica.Secondo la prospettazione della società ricorrente, a far data dal 1°gennaio 2008, l'attività di distribuzione (gestione tecnica della rete) èstata nettamente separata da quella di vendita (gestione dei rapporticommerciali con i clienti finali).

Pertanto, sostiene che la Corte territorialeabbia errato nel ritenere che tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA]. intercorresse uncontratto di somministrazione, atteso che il cliente finale aveva stipulato ilcontratto unicamente con la società di vendita (nel caso di specie, [OSCURATO:SOCIETA].), la quale rimaneva l'unica contropartecontrattuale.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026Da tale premessa deriverebbe, secondo la ricorrente, l'inapplicabilità deiregimi di responsabilità contrattuale o delle presunzioni collegate alrapporto di utenza e lamenta, dunque, che la Corte d'Appello abbia basatola decisione su una ricostruzione giuridica superata dall'evoluzionenormativa, omettendo di considerare che il distributore agisce come merogestore tecnico e che, in assenza di un vincolo contrattuale diretto conl'utente danneggiato, la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrataesclusivamente nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.2.

Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrentedenuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.L’esponente si duole dell'assoluta illogicità e della natura apparente dellamotivazione con cui la Corte territoriale ha respinto il gravame in punto dilegittimazione e natura del rapporto, laddove ha affermato laresponsabilità del distributore sulla base di un "regolare contratto diutenza" che la ricorrente assume invece trasferito, per effetto dellascissione societaria già descritta al motivo precedente, al soggettovenditore.

Secondo la tesi della ricorrente, la sentenza risulterebbe unmero enunciato apodittico, avendo fondato la condanna su un titolocontrattuale inesistente al fine di eludere il più rigoroso accertamento delnesso causale e della colpa richiesto sul piano extracontrattuale.3.

Con il terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia fondato ilproprio convincimento circa la sussistenza del nesso causale,contravvenendo al precetto dell'art. 115 c.p.c., non già su prove dirette eoggettive, bensì sulle risultanze di una C.T.U. meramente deduttiva, laquale avrebbe "presunto" la sua responsabilità, ricavandola dall’esame deipezzi guasti della [OSCURATO:PERSONA] (come l'amplificatore di gradienti eNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026la bobina collo) e dal riscontro di segni di bruciatura sui circuiti, senzaprove strumentali (attraverso registrazioni di centraline o misuratori) checonfermassero uno sbalzo di tensione sulla rete esterna al momento deiguasti.

L'esponente osserva, inoltre, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. sisarebbe concretizzata nel travisamento del valore probatorio delletestimonianze.

Nello specifico, la sentenza ha attribuito valenza di provacerta a dichiarazioni — come quelle del teste Rera — che eranopalesemente prive di attendibilità poiché basate su fatti appresi de relatoda soggetti non escussi e riferite a malfunzionamenti limitati ai soliapparati interni della clinica (Inverter e UPS), abdicando all’obbligo divaglio critico delle prove, recependo acriticamente un'ipotesi tecnicasmentita dai documenti di causa, finendo così per invertire l'onereprobatorio a danno della società distributrice.4.

Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la Corteterritoriale adottato una motivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile in ordine all'accertamento del nesso eziologico.La società ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello, pur dandocertezza la causa dei sinistri, abbiano comunque ritenuto raggiunta laprova del nesso, recependo acriticamente un elaborato peritale basato sumere congetture.

Parte ricorrente contesta l'omesso esame dellespecifiche critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanzedella C.T.U., le quali avevano evidenziato che le anomalie potesseroderivare da fattori endogeni all'impianto della clinica; tale carenzaistruttoria degraderebbe l’apparato argomentativo a una motivazionemeramente apparente, in quanto priva di un reale confronto critico con irilievi tecnici di parte e di un effettivo vaglio logico-giuridico dellerisultanze istruttorie.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/20265.

Con il quinto motivo la ricorrente si duole dell'omessa valutazione diun fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.La società ricorrente denuncia che la Corte d'Appello abbia totalmenteomesso di valutare la documentazione tecnica e contrattuale prodotta,dalla quale emergeva che la sola [OSCURATO:PERSONA] (RM) necessitassedi una potenza di 30 kW.

Parte ricorrente deduce che la sentenzaimpugnata — recependo le conclusioni della C.T.U. — abbia ritenutosufficiente una potenza di soli 15 kW, trascurando che la strutturadisponesse di una fornitura complessiva di soli 30 kW per l'interocomplesso.

L’esponente rimarca che l'esame di tale fatto avrebbepermesso di accertare che le fluttuazioni di tensione fossero fenomeniendogeni ("flicker") prodotti dal sovraccarico degli impianti interni dellaclinica e non da disservizi della rete di distribuzione.6.

Con il sesto motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 1223 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente lamenta l'erronea quantificazione del dannoemergente operata dai giudici di merito, i quali hanno recepitoacriticamente l'ammontare determinato dal C.T.U. in euro 79.884,00,rilevando che tale computo si sarebbe basato esclusivamente sudocumenti prodotti dalla clinica [OSCURATO:SOCIETA]. consistenti in semplicifatture di riparazione, le quali, in quanto atti di formazione unilaterale eprive di prova dell'avvenuto pagamento, non possono assurgere a provadel pregiudizio subito.

L'esponente si duole che la Corte d'appello abbiaignorato la natura di tali atti, che non dimostrano l'effettivo esborsomonetario né la reale diminuzione patrimoniale del danneggiato, violandocosì il principio dell'onere della prova che impone la dimostrazione dellafuoriuscita di ricchezza dal patrimonio.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/20267.

Con il settimo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. censura la violazione efalsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente ex art. 360, n. 4 c.p.c. e imputa al giudice a quo di avereerroneamente liquidato il danno da lucro cessante relativo al presuntofermo dei macchinari diagnostici.

Parte ricorrente rileva che il giudice dimerito abbia convalidato un calcolo del danno basato su parametripuramente astratti e ipotetici, quali la produttività media giornaliera dellarisonanza magnetica, dell'ortopantomografo e del mammografo, inassenza di prove documentali — quali agende di lavoro o registri diprenotazione — dell'effettiva perdita di prestazioni sanitarie.

Diconseguenza, contesta il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226c.c. per supplire alla totale carenza probatoria della controparte, la qualenon avrebbe dimostrato né l'esistenza di prenotazioni disdette, né che ilguasto di singoli componenti (quali l'amplificatore di gradienti o la bobinacollo) avesse determinato l'integrale paralisi dell'attività della clinica.8.

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., anche in relazione allanormativa tecnica di settore (Norma [OSCURATO:PERSONA] 50160), ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte d'appello escluso il concorsodi colpa della danneggiata, non avendo considerato che il distributore,secondo la normativa di settore, non è tenuto a garantire una forniturapriva di qualsiasi variazione di tensione, essendo i cosiddetti "buchi ditensione" fenomeni fisiologici e ineliminabili della rete elettrica.

Partericorrente rileva che la clinica [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto soggettoprofessionale che gestiva apparecchiature elettromedicali ad altasensibilità, avrebbe omesso di adottare l'ordinaria diligenza che leimponeva di dotarsi di adeguati presidi di protezione; l'inosservanza di talicautele tecniche — quali l'installazione di idonei scaricatori e gruppi dicontinuità prescritti per gli utenti alimentati in bassa tensione — avrebbeNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026dovuto comportare una riduzione del risarcimento, avendo l'utentecontribuito all'aggravamento del danno per non aver protetto i propriimpianti secondo gli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativatecnica vigente.9.

Con il nono motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., dolendosi che la Corte d'appello abbiatotalmente omesso di valutare il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. nellafase precedente all'evento, laddove, pur consapevole della limitazionedella potenza disponibile, aveva accettato una fornitura inferiore pur diprocedere con urgenza al collaudo dei macchinari.

Parte ricorrente rilevache l'attivazione di strumentazione ad alta tecnologia in assenza di unapotenza adeguata costituisca una violazione dei doveri di correttezza ebuona fede, integrando una causa esclusiva del danno o un rilevanteconcorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. , e denuncia il fatto che ladanneggiata avesse deliberatamente anteposto l'esigenza di celerità allasicurezza tecnica, operando una scelta consapevole che aveva esposto gliimpianti a rischi prevedibili e prevenibili.10.

Con il decimo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l'omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: a) l'accettazione diuna potenza di soli 15 kW a fronte di un fabbisogno molto superiore; b)l'assenza di misurazioni strumentali della tensione al momento dei guasti;c) l'inadeguatezza dell'impianto interno privo di protezioni; d) la mancanzadi prova circa l'effettivo pagamento delle fatture prodotte; e) l'assenza diprova documentale circa l'effettivo fermo dei macchinari.

L'esponenterimarca che l'esame di tali elementi avrebbe condotto a un diversoaccertamento sia sull'eziologia dell'evento che sull'entità del pregiudiziorisarcibile.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/202611.

Questa Corte rileva d'ufficio che, in violazione dell’art. 369, secondocomma, n. 1, c.p.c., il deposito del ricorso è avvenuto in assenza dellericevute di accettazione e di avvenuta consegna nei formati nativi digitali(.eml o .msg), documenti indispensabili per fornire la prova legale delperfezionamento della notifica e della tempestività del gravame.Parte ricorrente ha trascurato il deposito dei suddetti messaggi PECnativi, determinando così l'inesistenza della prova del procedimentonotificatorio.

Tale vizio non può essere sanato dalla mancanza dicontestazione della controparte, né dalla presentazione del controricorso,e tantomeno dal riconoscimento dell’avvenuta ricezione del ricorso in data16 gennaio 2023.

Sebbene, sul piano storico, tale notificazionerisulterebbe tempestiva — atteso che la sentenza impugnata è statanotificata in data 18 novembre 2022 (come da allegato 19 al ricorso) — lacarenza della prova tecnica impedisce la cristallizzazione del datocronologico con fede privilegiata.La ricorrente ha omesso di fornire a questa Corte gli strumenti necessariper il controllo della tempestività dell'impugnazione, controllo che èsottratto alla disponibilità delle parti e attiene all'ordine pubblicoprocessuale.

In linea con quanto recentemente ribadito da questa Cortecon l'ordinanza n. 7041/2025, la prova della notifica deve essere fornitamediante i supporti tecnici originali, poiché solo questi garantisconol'integrità del messaggio e dei suoi allegati.

Il termine per il deposito dellaprova della notificazione e della relativa attestazione di conformità scadeinderogabilmente entro il momento della decisione (udienza o adunanza incamera di consiglio), senza che la condotta processuale della contropartepossa in alcun modo prorogarlo o sanarne l'omissione.Deve ribadirsi che la disciplina della procedibilità risponde a esigenze dicertezza e di ordine pubblico processuale che prevalgono sul principio dinon contestazione.

Sebbene la costituzione del controricorrente confermiche l'atto è entrato nella sua sfera di conoscenza, l'assenza della provaNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026legale della notifica e della necessaria attestazione di conformitàimpedisce di verificare con rigore l'identità tra l'atto depositato e quelloeffettivamente ricevuto dal destinatario, rendendo l'impugnazioneirrimediabilmente carente dei requisiti minimi per l'esame nel merito.La ricorrente è incorsa dunque nella sanzione dell'improcedibilità ex art.369 c.p.c., la quale colpisce l'omesso assolvimento di un oneredocumentale posto a presidio della regolare costituzione del rapportoprocessuale di legittimità.

Tale sanzione opera in modo automatico e nonpuò essere esclusa da ammissioni della controparte che non trovinoriscontro nella documentazione tecnica (messaggi .eml o .msg) prescrittadal legislatore, restando preclusa ogni sanatoria per raggiungimento delloscopo una volta spirato il termine ultimo per il deposito dei suddetti atti.12.

Quand’anche non fosse stato improcedibile e fosse stato possibilescrutinarlo, il ricorso non sarebbe stato accolto e tanto si osserva sebbenead abundantiam.13.

Il primo motivo è inammissibile.Si osserva che la censura si infrange, anzitutto, contro l'accertamento infatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno rinvenuto in atti la provadocumentale di un regolare contratto di utenza stipulato il 6 maggio 1998tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sicché lapretesa della ricorrente di negare la sussistenza di un vincolo negozialediretto integra una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie preclusain sede di legittimità.

Inoltre, la doglianza appare eccentrica rispetto allaratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha correttamenteindividuato la responsabilità del distributore non solo sulla base del titolocontrattuale precedente alla scissione societaria, ma anche in virtù dellasua posizione di gestore tecnico ed esclusivo della rete, titolare delgoverno dei rischi connessi al trasporto dell'energia, rendendo cosìirrilevante, ai fini risarcitori, il processo di scissione societaria invocatodalla società esponente, la quale, lungi dal confutare efficacementeNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’obbligo di garanzia che grava sul distributore per le anomalie della rete,si è limitata a riproporre la tesi basata sulla separazione tra attività divendita e di distribuzione che la Corte territoriale ha disatteso permancata incidenza sulla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio;di conseguenza, il motivo difetta di specificità ai sensi dell’art. 366, 1°comma, n. 4 c.p.c.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte, infatti,non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una meracontrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dallasentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un"non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4,c.p.c. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098; Cass.17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632).14.

Infondato è il secondo motivo che per dedurre il vizio motivazionalefa leva su elementi estrinseci e non tratti dalla sentenza sé e per séconsiderata (v.

Cass., sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053 e n. 8054).15.

Il terzo motivo è inammissibile oltre che infondato: in prima battutadeduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma senza che nericorrano i presupposti, giacché il vizio di violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti ovvero abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, oancora abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti alibera valutazione (Cass., Sez.

Un., 05/08/2016, n. 16598, cui adde Cass.,Sez.

Un., n. 24/09/2020, n. 20087 e successiva giurisprudenzaconforme).

La doglianza risulta inoltre priva di pregio poiché lagiurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ricondurre l'attività diproduzione e distribuzione di energia elettrica nel novero delle attivitàpericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32498), con laNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026conseguenza che grava sull'esercente una presunzione di responsabilità.La Corte distrettuale ha correttamente applicato tale principio, rilevandoche [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito alcuna prova liberatoria circala interruzione del nesso causale (v. p. 4-5).

Quanto alla contestazione delnesso eziologico, la doglianza si risolve in una inammissibile critica agliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla scorta dellaconsulenza tecnica e delle prove testimoniali, le quali hannoconcordemente ricondotto i danni ai macchinari della clinica (tra cui larisonanza magnetica e l'ortopantomografo) a repentine variazioni ditensione della rete elettrica.

Tale valutazione è logicamente coerente econforme ai principi di questa Corte (Cass. 03/05/2011, n. 9693) in temadi prova, restando pertanto insindacabile il convincimento del giudice aquo che ha ritenuto l'evento dannoso conseguenza diretta delmalfunzionamento degli impianti di distribuzione.

Dalle pp. 5 e 6 dellasentenza si evince infatti che il C.T.U. aveva accertato che gli sbalzi ditensione – presenti ininterrottamente durante l’intero periodo monitorato -superavano i limiti della tollerabilità previsti dalla norma [OSCURATO:PERSONA] 50160 eche erano causati da «un dimensionamento non idoneo del trasformatoree della linea di alimentazione» Infine, la censura relativa alla violazionedell'onere della prova ex art. 2697 c.c. è inammissibile, in quanto talevizio non può essere invocato per contestare l'apprezzamento delle proveeffettuato dal giudice di merito, ma solo laddove quest'ultimo abbiainvertito i criteri di riparto dell'onere probatorio (Cass., Sez.

Un., n.5/08/2016, n. 16598; e già Cass. 10/06/2016, 11892), circostanza chenel caso di specie non è dato riscontrare.16.

Il quarto motivo è infondato.La censura non tiene conto del consolidato principio di diritto secondo cuiil vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata, senzapossibilità di attingere a dati ad essa estrinseci o di sindacare laNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026sufficienza argomentativa in ordine alla valutazione delle prove (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso di specie, la Corte territoriale haesposto un percorso logico-giuridico scevro da contraddizioni, avendochiarito che il nesso causale tra gli sbalzi di tensione e i danni aimacchinari è stato accertato sulla scorta di una pluralità di elementiconcordanti: le risultanze della CTU, le dichiarazioni testimoniali deidipendenti della clinica e la documentazione relativa agli interventi diriparazione effettuati nell'immediatezza dei sinistri (v. pag. 7 sentenzad'appello).Né trova corrispondenza nella sentenza impugnata una qualcheincertezza circa la causa dell’evento dannoso.

Al contrario, il giudice a quo— affidandosi agli esiti della C.T.U. — ha ritenuto inequivocabilmenteprovata la responsabilità della ricorrente (a pag. 6 si legge: «A fronte ditali concreti accertamenti, andare a discutere di mancanza o insufficienzadella prova sul nesso causale appare veramente singolare, risultandoprovata in positivo la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]»).Quanto alla censura di parte ricorrente, la quale rileva che laricostruzione del C.T.U. le avrebbe imputato il dimensionamento nonidoneo del trasformatore interpretando erroneamente in sensocolpevolizzante il potenziamento della linea (consistente nella sostituzionedei conduttori in rame da 3x50 mmq + 1x25 mmq con cavi in alluminio da3x150 mmq + 1x95 mmq e del trasformatore da 250 kVA con uno da 400kVA), si osserva che tale prospettazione costituisce una mera critica alconvincimento del giudice di merito.

L'esponente, infatti, maschera sottola denuncia del vizio di nullità per difetto motivazionale una richiesta diriesame delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.Infine, con riferimento al mancato esame delle deduzioni del consulentedi parte, va ribadito che il giudice che aderisce alle conclusioni del C.T.U.non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazionecontraria.

È infatti sufficiente che l’iter logico seguito consenta di ritenereNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026superate le tesi opposte — peraltro nemmeno specificamente riprodotte —come avvenuto nella specie attraverso il richiamo alla specificità dei danniriscontrati sui componenti elettrici (schede processore, inverter,stabilizzatore), giudicati incompatibili con cause diverse da anomalie dellatensione esterna.

Né la ricorrente tiene conto del fatto che a p. 6 dellasentenza – a riprova di quanto esposto – la Corte d'appello ha ritenuto lecritiche di e-[OSCURATO:SOCIETA].

«svolte sulla scorta di una consulenza diparte, contrastata dalla stessa documentazione provenientedall’appellante».17.

Il quinto motivo è inammissibile, sia per la presenza di unacosiddetta "doppia conforme" di merito, che preclude la deduzione delvizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., sia perché la ricorrente nonindica un "fatto storico" omesso (V.

Cass., Sez.

Un., 7/04/2013, n. 8053),ma critica la valutazione giuridica e logica di elementi (le testimonianze e irilievi tecnici) che sono stati invece ampiamente esaminati dalla Corted'appello (v. pag. 7 della sentenza).

Risulta dunque evidente che lasocietà esponente intende opporre la propria lettura dei fatti a quella,logicamente motivata, dei giudici di merito, operazione non consentita insede di legittimità.18.

Il sesto motivo è inammissibile sia quanto alla denunciata violazionedegli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. sia quanto alla violazione dell’art. 2697cod.civ. per le ragioni già illustrate supra sub § 15, cui si rinvia.19.

Il settimo motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha rigettato le censure sulla quantificazione del danno,confermando l'importo totale di euro 79.884,00, basato sulle fattureallegate e sugli esborsi effettuati: tale cifra deriva esclusivamente dalcomputo dei danni materiali subiti dalle apparecchiature e dai relativiesborsi documentati per le riparazioni: danni alla Risonanza MagneticaSuperstar 0.35T, per euro € 55.200,00, danni all'amplificatore digradienti, bobina collo, ortopantomografo e mammografo, per euro €Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/202613.284,00, danni alla scheda processore OPT, gruppo inverter HT, schedapartitore HT e Stabilizzatore di tensione trifase 20kVA UPS, per €11.400,00.

Sebbene l'attrice [OSCURATO:SOCIETA]. avesse originariamentelamentato in citazione anche "rallentamenti e interruzioni dell'attivitàlavorativa, nonché danni all'immagine", dalla sentenza d'appello si evinceche l’odierna ricorrente è stata condannata solo al risarcimento del dannoemergente.

Deve allora rilevarsi che il motivo non coglie affatto la ratiodecidendi della sentenza impugnata e, pertanto, è inammissibile,dovendosi ribadire che per denunciare un errore bisogna identificarlo e,quindi, fornirne la rappresentazione; il che non avviene quando, come inquesto caso, l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso adesplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).Parimenti inammissibile è la censura mossa dalla ricorrente in ordine allaprova del danno emergente.Si rileva, infatti, che la Corte territoriale non ha proceduto a unaliquidazione ipotetica o fondata su meri preventivi di spesa, ma haancorato il risarcimento a quelli che ha definito, con precisione, «esborsispecifici».

L’utilizzo di tale locuzione implica l’accertamento, in punto difatto, di somme che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha già concretamentesborsato per il ripristino della funzionalità dei propri macchinaridanneggiati.Si osserva, inoltre, che tale convincimento del giudice di merito poggiasu un duplice fondamento istruttorio: da un lato, le «fatture allegate», chedocumentano i costi degli interventi tecnici eseguiti; dall'altro, la verificaoperata dal C.T.U., che ha riscontrato la congruità di tali cifre rispetto allanatura dei guasti (bruciature di schede, inverter e stabilizzatori).

Pertanto,la contestazione della ricorrente circa l'inidoneità della prova documentaleNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026si risolve, ancora una volta, in una critica generica volta a sollecitare unnuovo esame del materiale probatorio, laddove la sentenza ha dato attodell'avvenuta dimostrazione del danno attraverso l'analisi di usciteeconomiche certe e documentate.Anche in questo caso, inoltre, il vizio motivazionale denunciato èargomentato facendo riferimento ad elementi estrinseci rispetto allamotivazione (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053).19.

L’ottavo motivo è inammissibile.La censura non coglie nel segno, in quanto la Corte d’Appello ha fattocorretta applicazione dei principi in tema di causalità e colpa, rilevandoche l'obbligo dell'utente non può spingersi fino a coprire anomalie dellarete che superano le fluttuazioni di tensione contenute nei limiti dellafisiologia.

La valutazione sull'insussistenza del concorso di colpa ex art.1227 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto, il quale, essendosostenuto da una motivazione logica e aderente alle risultanze della CTU(che ha evidenziato la natura eccezionale degli sbalzi di rete), non èsindacabile in sede di legittimità.20.

Il nono motivo è inammissibile.La doglianza, pur richiamando i parametri della buona fede e dellacorrettezza contrattuale, si risolve in una censura del giudizio di fattooperato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del nesso causalee all'esclusione di condotte colpose in capo alla società danneggiata.

Igiudici di merito hanno accertato che i danni erano stati causati dasovratensioni e sbalzi provenienti dalla rete esterna e non da unsovraccarico interno dovuto alla scarsa potenza impegnata, ritenendodunque irrilevante la scelta della clinica di voler procedere velocemente alcollaudo.

La valutazione sull'incidenza causale del comportamento deldanneggiato ex art. 1227 c.c. è riservata al giudice del merito e, nel casodi specie, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica ecoerente con le risultanze della CTU, la quale ha attribuito l'evento aNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026disservizi del distributore del tutto indipendenti dal regime dialimentazione accettato dall'utente.

La ricorrente, lungi dal prospettareuna reale violazione di legge, sollecita una nuova lettura del materialeprobatorio, inammissibile in questa sede.

Per di più argomenta il viziomotivazionale ricorrendo ad elementi estrinseci rispetto alla motivazione incontrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

Un.,7/04/2014, n. 8053).21.

Il decimo motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter,commi 4 e 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), data la presenza di unacosiddetta "doppia conforme", avendo la Corte d'appello confermato ladecisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.

Insecondo luogo, l'omesso esame di elementi istruttori (quali le fatture, ledifese tecniche o le risultanze della CTU) non integra il vizio di cui al n. 5dell'art. 360 c.p.c. qualora i fatti storici siano stati comunque presi inconsiderazione dal giudice, ancorché l'esito della valutazione non coincidacon le aspettative della parte.

Nel caso di specie, la sentenza haesaminato la dinamica dell’evento dannoso e la quantificazione del dannorecependo le conclusioni del CTU (v. pag. 7-8 della sentenza); il cheimplica un rigetto implicito delle tesi contrarie della ricorrente.

La parte,dunque, non lamenta l'omissione di un "fatto storico" nel senso rigorosodefinito dalle Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014, cit.), ma critical'insufficienza del quadro probatorio, censura che non può trovare ingressonel giudizio di legittimità.22.

Per le ragioni esposte il ricorso è improcedibile.23.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026società controricorrente che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SPA, in persona del suorappresentante [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore specialeSALVATORE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 728/2022,depositata il 14/11/2022.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale gestiva un centro di diagnostica perimmagini, conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto –Sezione Distaccata di Milazzo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi e-[OSCURATO:SOCIETA].), chiedendone la condanna al risarcimento dei dannisubiti a causa di asseriti disservizi nell'erogazione di energia elettricapresso il proprio gabinetto radiologico.A tal fine esponeva che, a seguito di una richiesta di aumento di potenzaelettrica per alimentare nuove apparecchiature radiodiagnostiche([OSCURATO:PERSONA] e TAC), si erano verificate gravi e persistentioscillazioni della tensione che avevano causato guasti ai componentielettronici dei macchinari e costretto l'azienda ad acquistare unostabilizzatore di tensione esterno che non aveva tuttavia risolto ilproblema.La convenuta si difendeva negando ogni responsabilità, sostenendo chel'origine dei disservizi risiedesse esclusivamente nella condotta dell’attrice,la quale aveva accettato una potenza di soli 30 kW — insufficiente per leesigenze dei nuovi macchinari — pur di procedere al collaudo degli stessi,assumendosi così il rischio di instabilità della rete, e denunciando che ifenomeni di fluttuazione segnalati fossero provocati dalla stessa Esculapios.r.l., qualificabile come "disturbatore della rete" a causa dell'impiego dicarichi eccessivi e privi di adeguate protezioni interne, con conseguenteinvocazione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. per il concorso colposo deldanneggiato o per l'interruzione del nesso causale; sotto il profiloprobatorio, contestava l'entità del danno, rilevando l'inidoneità delladocumentazione prodotta a dimostrare i danni subiti e le riparazionieseguite.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il Tribunale, con la sentenza n. 1024/2019, qualificata l'attività didistribuzione di energia elettrica come attività pericolosa ai sensi dell'art.2050 c.c., riteneva che la società fornitrice non avesse fornito la provaliberatoria richiesta dalla norma, ovvero quella di aver adottato tutte lemisure idonee a evitare il danno. Secondo il Tribunale, le risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio confermavano la sussistenza del nesso dicausalità tra le sovratensioni registrate sulla rete e i guasti alla RisonanzaMagnetica e al Mammografo, escludendo che l'accettazione da partedell'utente di una potenza ridotta (30 kW) potesse costituireun'interruzione della serie causale o un'esimente per il distributore. Diconseguenza, il Tribunale condannava la società convenuta al pagamentodella somma di € 79.884,00 a titolo di risarcimento, oltre agli interessilegali e alla rifusione delle spese di lite e di CTU.Avverso tale decisione la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, sulpresupposto che, a seguito della scissione societaria del 2008, il rapportodi utenza intercorresse esclusivamente con la società di vendita e non conil distributore. Nel merito, ribadiva l'insussistenza di una propriaresponsabilità, imputando i guasti al fatto della danneggiata, la qualeavrebbe utilizzato i macchinari con una potenza insufficiente e senzaadeguate protezioni, agendo così come fattore perturbatore della rete.La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 728/2022 (pubblicata il14/11/2022 e notificata il 18/11/2022), ha rigettato il gravame,confermando la decisione di primo grado.I giudici d'appello hanno respinto l'eccezione sul difetto di legittimazione,rilevando che il distributore resta responsabile della gestione tecnica dellarete e dei danni da essa derivanti, a prescindere dalla scissione societaria;hanno confermato l'applicabilità del regime di responsabilità di cui all’art.2050 cod. civ.; hanno ritenuto che la società non avesse provato il casofortuito né l'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno; hannoNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026escluso che l'accettazione di una potenza di 30 kW integrasse una colpadel danneggiato, sottolineando come le sovratensioni fossero anomalieintrinseche alla rete gestita dal distributore; hanno confermato il quantumrisarcitorio basandosi sulle risultanze della CTU, ritenute immuni da vizilogici.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza, affidato a dieci motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione del d.l. n. 73 del 2007 (convertito in l. n. 125 del 2007)nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.La tesi sostenuta si fonda sul processo di separazione societaria impostodalla normativa comunitaria e nazionale nel settore dell'energia elettrica.Secondo la prospettazione della società ricorrente, a far data dal 1°gennaio 2008, l'attività di distribuzione (gestione tecnica della rete) èstata nettamente separata da quella di vendita (gestione dei rapporticommerciali con i clienti finali). Pertanto, sostiene che la Corte territorialeabbia errato nel ritenere che tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA]. intercorresse uncontratto di somministrazione, atteso che il cliente finale aveva stipulato ilcontratto unicamente con la società di vendita (nel caso di specie, [OSCURATO:SOCIETA].), la quale rimaneva l'unica contropartecontrattuale.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026Da tale premessa deriverebbe, secondo la ricorrente, l'inapplicabilità deiregimi di responsabilità contrattuale o delle presunzioni collegate alrapporto di utenza e lamenta, dunque, che la Corte d'Appello abbia basatola decisione su una ricostruzione giuridica superata dall'evoluzionenormativa, omettendo di considerare che il distributore agisce come merogestore tecnico e che, in assenza di un vincolo contrattuale diretto conl'utente danneggiato, la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrataesclusivamente nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrentedenuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.L’esponente si duole dell'assoluta illogicità e della natura apparente dellamotivazione con cui la Corte territoriale ha respinto il gravame in punto dilegittimazione e natura del rapporto, laddove ha affermato laresponsabilità del distributore sulla base di un "regolare contratto diutenza" che la ricorrente assume invece trasferito, per effetto dellascissione societaria già descritta al motivo precedente, al soggettovenditore. Secondo la tesi della ricorrente, la sentenza risulterebbe unmero enunciato apodittico, avendo fondato la condanna su un titolocontrattuale inesistente al fine di eludere il più rigoroso accertamento delnesso causale e della colpa richiesto sul piano extracontrattuale.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia fondato ilproprio convincimento circa la sussistenza del nesso causale,contravvenendo al precetto dell'art. 115 c.p.c., non già su prove dirette eoggettive, bensì sulle risultanze di una C.T.U. meramente deduttiva, laquale avrebbe "presunto" la sua responsabilità, ricavandola dall’esame deipezzi guasti della [OSCURATO:PERSONA] (come l'amplificatore di gradienti eNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026la bobina collo) e dal riscontro di segni di bruciatura sui circuiti, senzaprove strumentali (attraverso registrazioni di centraline o misuratori) checonfermassero uno sbalzo di tensione sulla rete esterna al momento deiguasti. L'esponente osserva, inoltre, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. sisarebbe concretizzata nel travisamento del valore probatorio delletestimonianze. Nello specifico, la sentenza ha attribuito valenza di provacerta a dichiarazioni — come quelle del teste Rera — che eranopalesemente prive di attendibilità poiché basate su fatti appresi de relatoda soggetti non escussi e riferite a malfunzionamenti limitati ai soliapparati interni della clinica (Inverter e UPS), abdicando all’obbligo divaglio critico delle prove, recependo acriticamente un'ipotesi tecnicasmentita dai documenti di causa, finendo così per invertire l'onereprobatorio a danno della società distributrice.4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la Corteterritoriale adottato una motivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile in ordine all'accertamento del nesso eziologico.La società ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello, pur dandocertezza la causa dei sinistri, abbiano comunque ritenuto raggiunta laprova del nesso, recependo acriticamente un elaborato peritale basato sumere congetture. Parte ricorrente contesta l'omesso esame dellespecifiche critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanzedella C.T.U., le quali avevano evidenziato che le anomalie potesseroderivare da fattori endogeni all'impianto della clinica; tale carenzaistruttoria degraderebbe l’apparato argomentativo a una motivazionemeramente apparente, in quanto priva di un reale confronto critico con irilievi tecnici di parte e di un effettivo vaglio logico-giuridico dellerisultanze istruttorie.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Con il quinto motivo la ricorrente si duole dell'omessa valutazione diun fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.La società ricorrente denuncia che la Corte d'Appello abbia totalmenteomesso di valutare la documentazione tecnica e contrattuale prodotta,dalla quale emergeva che la sola [OSCURATO:PERSONA] (RM) necessitassedi una potenza di 30 kW. Parte ricorrente deduce che la sentenzaimpugnata — recependo le conclusioni della C.T.U. — abbia ritenutosufficiente una potenza di soli 15 kW, trascurando che la strutturadisponesse di una fornitura complessiva di soli 30 kW per l'interocomplesso. L’esponente rimarca che l'esame di tale fatto avrebbepermesso di accertare che le fluttuazioni di tensione fossero fenomeniendogeni ("flicker") prodotti dal sovraccarico degli impianti interni dellaclinica e non da disservizi della rete di distribuzione.6. Con il sesto motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 1223 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente lamenta l'erronea quantificazione del dannoemergente operata dai giudici di merito, i quali hanno recepitoacriticamente l'ammontare determinato dal C.T.U. in euro 79.884,00,rilevando che tale computo si sarebbe basato esclusivamente sudocumenti prodotti dalla clinica [OSCURATO:SOCIETA]. consistenti in semplicifatture di riparazione, le quali, in quanto atti di formazione unilaterale eprive di prova dell'avvenuto pagamento, non possono assurgere a provadel pregiudizio subito. L'esponente si duole che la Corte d'appello abbiaignorato la natura di tali atti, che non dimostrano l'effettivo esborsomonetario né la reale diminuzione patrimoniale del danneggiato, violandocosì il principio dell'onere della prova che impone la dimostrazione dellafuoriuscita di ricchezza dal patrimonio.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/20267. Con il settimo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. censura la violazione efalsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente ex art. 360, n. 4 c.p.c. e imputa al giudice a quo di avereerroneamente liquidato il danno da lucro cessante relativo al presuntofermo dei macchinari diagnostici. Parte ricorrente rileva che il giudice dimerito abbia convalidato un calcolo del danno basato su parametripuramente astratti e ipotetici, quali la produttività media giornaliera dellarisonanza magnetica, dell'ortopantomografo e del mammografo, inassenza di prove documentali — quali agende di lavoro o registri diprenotazione — dell'effettiva perdita di prestazioni sanitarie. Diconseguenza, contesta il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226c.c. per supplire alla totale carenza probatoria della controparte, la qualenon avrebbe dimostrato né l'esistenza di prenotazioni disdette, né che ilguasto di singoli componenti (quali l'amplificatore di gradienti o la bobinacollo) avesse determinato l'integrale paralisi dell'attività della clinica.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., anche in relazione allanormativa tecnica di settore (Norma [OSCURATO:PERSONA] 50160), ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte d'appello escluso il concorsodi colpa della danneggiata, non avendo considerato che il distributore,secondo la normativa di settore, non è tenuto a garantire una forniturapriva di qualsiasi variazione di tensione, essendo i cosiddetti "buchi ditensione" fenomeni fisiologici e ineliminabili della rete elettrica. Partericorrente rileva che la clinica [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto soggettoprofessionale che gestiva apparecchiature elettromedicali ad altasensibilità, avrebbe omesso di adottare l'ordinaria diligenza che leimponeva di dotarsi di adeguati presidi di protezione; l'inosservanza di talicautele tecniche — quali l'installazione di idonei scaricatori e gruppi dicontinuità prescritti per gli utenti alimentati in bassa tensione — avrebbeNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026dovuto comportare una riduzione del risarcimento, avendo l'utentecontribuito all'aggravamento del danno per non aver protetto i propriimpianti secondo gli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativatecnica vigente.9. Con il nono motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., dolendosi che la Corte d'appello abbiatotalmente omesso di valutare il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. nellafase precedente all'evento, laddove, pur consapevole della limitazionedella potenza disponibile, aveva accettato una fornitura inferiore pur diprocedere con urgenza al collaudo dei macchinari. Parte ricorrente rilevache l'attivazione di strumentazione ad alta tecnologia in assenza di unapotenza adeguata costituisca una violazione dei doveri di correttezza ebuona fede, integrando una causa esclusiva del danno o un rilevanteconcorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. , e denuncia il fatto che ladanneggiata avesse deliberatamente anteposto l'esigenza di celerità allasicurezza tecnica, operando una scelta consapevole che aveva esposto gliimpianti a rischi prevedibili e prevenibili.10. Con il decimo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l'omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: a) l'accettazione diuna potenza di soli 15 kW a fronte di un fabbisogno molto superiore; b)l'assenza di misurazioni strumentali della tensione al momento dei guasti;c) l'inadeguatezza dell'impianto interno privo di protezioni; d) la mancanzadi prova circa l'effettivo pagamento delle fatture prodotte; e) l'assenza diprova documentale circa l'effettivo fermo dei macchinari. L'esponenterimarca che l'esame di tali elementi avrebbe condotto a un diversoaccertamento sia sull'eziologia dell'evento che sull'entità del pregiudiziorisarcibile.Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/202611. Questa Corte rileva d'ufficio che, in violazione dell’art. 369, secondocomma, n. 1, c.p.c., il deposito del ricorso è avvenuto in assenza dellericevute di accettazione e di avvenuta consegna nei formati nativi digitali(.eml o .msg), documenti indispensabili per fornire la prova legale delperfezionamento della notifica e della tempestività del gravame.Parte ricorrente ha trascurato il deposito dei suddetti messaggi PECnativi, determinando così l'inesistenza della prova del procedimentonotificatorio. Tale vizio non può essere sanato dalla mancanza dicontestazione della controparte, né dalla presentazione del controricorso,e tantomeno dal riconoscimento dell’avvenuta ricezione del ricorso in data16 gennaio 2023. Sebbene, sul piano storico, tale notificazionerisulterebbe tempestiva — atteso che la sentenza impugnata è statanotificata in data 18 novembre 2022 (come da allegato 19 al ricorso) — lacarenza della prova tecnica impedisce la cristallizzazione del datocronologico con fede privilegiata.La ricorrente ha omesso di fornire a questa Corte gli strumenti necessariper il controllo della tempestività dell'impugnazione, controllo che èsottratto alla disponibilità delle parti e attiene all'ordine pubblicoprocessuale. In linea con quanto recentemente ribadito da questa Cortecon l'ordinanza n. 7041/2025, la prova della notifica deve essere fornitamediante i supporti tecnici originali, poiché solo questi garantisconol'integrità del messaggio e dei suoi allegati. Il termine per il deposito dellaprova della notificazione e della relativa attestazione di conformità scadeinderogabilmente entro il momento della decisione (udienza o adunanza incamera di consiglio), senza che la condotta processuale della contropartepossa in alcun modo prorogarlo o sanarne l'omissione.Deve ribadirsi che la disciplina della procedibilità risponde a esigenze dicertezza e di ordine pubblico processuale che prevalgono sul principio dinon contestazione. Sebbene la costituzione del controricorrente confermiche l'atto è entrato nella sua sfera di conoscenza, l'assenza della provaNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026legale della notifica e della necessaria attestazione di conformitàimpedisce di verificare con rigore l'identità tra l'atto depositato e quelloeffettivamente ricevuto dal destinatario, rendendo l'impugnazioneirrimediabilmente carente dei requisiti minimi per l'esame nel merito.La ricorrente è incorsa dunque nella sanzione dell'improcedibilità ex art.369 c.p.c., la quale colpisce l'omesso assolvimento di un oneredocumentale posto a presidio della regolare costituzione del rapportoprocessuale di legittimità. Tale sanzione opera in modo automatico e nonpuò essere esclusa da ammissioni della controparte che non trovinoriscontro nella documentazione tecnica (messaggi .eml o .msg) prescrittadal legislatore, restando preclusa ogni sanatoria per raggiungimento delloscopo una volta spirato il termine ultimo per il deposito dei suddetti atti.12. Quand’anche non fosse stato improcedibile e fosse stato possibilescrutinarlo, il ricorso non sarebbe stato accolto e tanto si osserva sebbenead abundantiam.13. Il primo motivo è inammissibile.Si osserva che la censura si infrange, anzitutto, contro l'accertamento infatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno rinvenuto in atti la provadocumentale di un regolare contratto di utenza stipulato il 6 maggio 1998tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sicché lapretesa della ricorrente di negare la sussistenza di un vincolo negozialediretto integra una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie preclusain sede di legittimità. Inoltre, la doglianza appare eccentrica rispetto allaratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha correttamenteindividuato la responsabilità del distributore non solo sulla base del titolocontrattuale precedente alla scissione societaria, ma anche in virtù dellasua posizione di gestore tecnico ed esclusivo della rete, titolare delgoverno dei rischi connessi al trasporto dell'energia, rendendo cosìirrilevante, ai fini risarcitori, il processo di scissione societaria invocatodalla società esponente, la quale, lungi dal confutare efficacementeNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’obbligo di garanzia che grava sul distributore per le anomalie della rete,si è limitata a riproporre la tesi basata sulla separazione tra attività divendita e di distribuzione che la Corte territoriale ha disatteso permancata incidenza sulla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio;di conseguenza, il motivo difetta di specificità ai sensi dell’art. 366, 1°comma, n. 4 c.p.c. Con i motivi di ricorso per cassazione la parte, infatti,non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una meracontrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dallasentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un"non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4,c.p.c. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098; Cass.17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632).14. Infondato è il secondo motivo che per dedurre il vizio motivazionalefa leva su elementi estrinseci e non tratti dalla sentenza sé e per séconsiderata (v. Cass., sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e n. 8054).15. Il terzo motivo è inammissibile oltre che infondato: in prima battutadeduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma senza che nericorrano i presupposti, giacché il vizio di violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti ovvero abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, oancora abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti alibera valutazione (Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598, cui adde Cass.,Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087 e successiva giurisprudenzaconforme). La doglianza risulta inoltre priva di pregio poiché lagiurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ricondurre l'attività diproduzione e distribuzione di energia elettrica nel novero delle attivitàpericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32498), con laNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026conseguenza che grava sull'esercente una presunzione di responsabilità.La Corte distrettuale ha correttamente applicato tale principio, rilevandoche [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito alcuna prova liberatoria circala interruzione del nesso causale (v. p. 4-5). Quanto alla contestazione delnesso eziologico, la doglianza si risolve in una inammissibile critica agliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla scorta dellaconsulenza tecnica e delle prove testimoniali, le quali hannoconcordemente ricondotto i danni ai macchinari della clinica (tra cui larisonanza magnetica e l'ortopantomografo) a repentine variazioni ditensione della rete elettrica. Tale valutazione è logicamente coerente econforme ai principi di questa Corte (Cass. 03/05/2011, n. 9693) in temadi prova, restando pertanto insindacabile il convincimento del giudice aquo che ha ritenuto l'evento dannoso conseguenza diretta delmalfunzionamento degli impianti di distribuzione. Dalle pp. 5 e 6 dellasentenza si evince infatti che il C.T.U. aveva accertato che gli sbalzi ditensione – presenti ininterrottamente durante l’intero periodo monitorato -superavano i limiti della tollerabilità previsti dalla norma [OSCURATO:PERSONA] 50160 eche erano causati da «un dimensionamento non idoneo del trasformatoree della linea di alimentazione» Infine, la censura relativa alla violazionedell'onere della prova ex art. 2697 c.c. è inammissibile, in quanto talevizio non può essere invocato per contestare l'apprezzamento delle proveeffettuato dal giudice di merito, ma solo laddove quest'ultimo abbiainvertito i criteri di riparto dell'onere probatorio (Cass., Sez. Un., n.5/08/2016, n. 16598; e già Cass. 10/06/2016, 11892), circostanza chenel caso di specie non è dato riscontrare.16. Il quarto motivo è infondato.La censura non tiene conto del consolidato principio di diritto secondo cuiil vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata, senzapossibilità di attingere a dati ad essa estrinseci o di sindacare laNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026sufficienza argomentativa in ordine alla valutazione delle prove (Cass.,Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie, la Corte territoriale haesposto un percorso logico-giuridico scevro da contraddizioni, avendochiarito che il nesso causale tra gli sbalzi di tensione e i danni aimacchinari è stato accertato sulla scorta di una pluralità di elementiconcordanti: le risultanze della CTU, le dichiarazioni testimoniali deidipendenti della clinica e la documentazione relativa agli interventi diriparazione effettuati nell'immediatezza dei sinistri (v. pag. 7 sentenzad'appello).Né trova corrispondenza nella sentenza impugnata una qualcheincertezza circa la causa dell’evento dannoso. Al contrario, il giudice a quo— affidandosi agli esiti della C.T.U. — ha ritenuto inequivocabilmenteprovata la responsabilità della ricorrente (a pag. 6 si legge: «A fronte ditali concreti accertamenti, andare a discutere di mancanza o insufficienzadella prova sul nesso causale appare veramente singolare, risultandoprovata in positivo la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]»).Quanto alla censura di parte ricorrente, la quale rileva che laricostruzione del C.T.U. le avrebbe imputato il dimensionamento nonidoneo del trasformatore interpretando erroneamente in sensocolpevolizzante il potenziamento della linea (consistente nella sostituzionedei conduttori in rame da 3x50 mmq + 1x25 mmq con cavi in alluminio da3x150 mmq + 1x95 mmq e del trasformatore da 250 kVA con uno da 400kVA), si osserva che tale prospettazione costituisce una mera critica alconvincimento del giudice di merito. L'esponente, infatti, maschera sottola denuncia del vizio di nullità per difetto motivazionale una richiesta diriesame delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.Infine, con riferimento al mancato esame delle deduzioni del consulentedi parte, va ribadito che il giudice che aderisce alle conclusioni del C.T.U.non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazionecontraria. È infatti sufficiente che l’iter logico seguito consenta di ritenereNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026superate le tesi opposte — peraltro nemmeno specificamente riprodotte —come avvenuto nella specie attraverso il richiamo alla specificità dei danniriscontrati sui componenti elettrici (schede processore, inverter,stabilizzatore), giudicati incompatibili con cause diverse da anomalie dellatensione esterna. Né la ricorrente tiene conto del fatto che a p. 6 dellasentenza – a riprova di quanto esposto – la Corte d'appello ha ritenuto lecritiche di e-[OSCURATO:SOCIETA]. «svolte sulla scorta di una consulenza diparte, contrastata dalla stessa documentazione provenientedall’appellante».17. Il quinto motivo è inammissibile, sia per la presenza di unacosiddetta "doppia conforme" di merito, che preclude la deduzione delvizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., sia perché la ricorrente nonindica un "fatto storico" omesso (V. Cass., Sez. Un., 7/04/2013, n. 8053),ma critica la valutazione giuridica e logica di elementi (le testimonianze e irilievi tecnici) che sono stati invece ampiamente esaminati dalla Corted'appello (v. pag. 7 della sentenza). Risulta dunque evidente che lasocietà esponente intende opporre la propria lettura dei fatti a quella,logicamente motivata, dei giudici di merito, operazione non consentita insede di legittimità.18. Il sesto motivo è inammissibile sia quanto alla denunciata violazionedegli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. sia quanto alla violazione dell’art. 2697cod.civ. per le ragioni già illustrate supra sub § 15, cui si rinvia.19. Il settimo motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha rigettato le censure sulla quantificazione del danno,confermando l'importo totale di euro 79.884,00, basato sulle fattureallegate e sugli esborsi effettuati: tale cifra deriva esclusivamente dalcomputo dei danni materiali subiti dalle apparecchiature e dai relativiesborsi documentati per le riparazioni: danni alla Risonanza MagneticaSuperstar 0.35T, per euro € 55.200,00, danni all'amplificatore digradienti, bobina collo, ortopantomografo e mammografo, per euro €Numero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/202613.284,00, danni alla scheda processore OPT, gruppo inverter HT, schedapartitore HT e Stabilizzatore di tensione trifase 20kVA UPS, per €11.400,00. Sebbene l'attrice [OSCURATO:SOCIETA]. avesse originariamentelamentato in citazione anche "rallentamenti e interruzioni dell'attivitàlavorativa, nonché danni all'immagine", dalla sentenza d'appello si evinceche l’odierna ricorrente è stata condannata solo al risarcimento del dannoemergente. Deve allora rilevarsi che il motivo non coglie affatto la ratiodecidendi della sentenza impugnata e, pertanto, è inammissibile,dovendosi ribadire che per denunciare un errore bisogna identificarlo e,quindi, fornirne la rappresentazione; il che non avviene quando, come inquesto caso, l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso adesplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).Parimenti inammissibile è la censura mossa dalla ricorrente in ordine allaprova del danno emergente.Si rileva, infatti, che la Corte territoriale non ha proceduto a unaliquidazione ipotetica o fondata su meri preventivi di spesa, ma haancorato il risarcimento a quelli che ha definito, con precisione, «esborsispecifici». L’utilizzo di tale locuzione implica l’accertamento, in punto difatto, di somme che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha già concretamentesborsato per il ripristino della funzionalità dei propri macchinaridanneggiati.Si osserva, inoltre, che tale convincimento del giudice di merito poggiasu un duplice fondamento istruttorio: da un lato, le «fatture allegate», chedocumentano i costi degli interventi tecnici eseguiti; dall'altro, la verificaoperata dal C.T.U., che ha riscontrato la congruità di tali cifre rispetto allanatura dei guasti (bruciature di schede, inverter e stabilizzatori). Pertanto,la contestazione della ricorrente circa l'inidoneità della prova documentaleNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026si risolve, ancora una volta, in una critica generica volta a sollecitare unnuovo esame del materiale probatorio, laddove la sentenza ha dato attodell'avvenuta dimostrazione del danno attraverso l'analisi di usciteeconomiche certe e documentate.Anche in questo caso, inoltre, il vizio motivazionale denunciato èargomentato facendo riferimento ad elementi estrinseci rispetto allamotivazione (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053).19. L’ottavo motivo è inammissibile.La censura non coglie nel segno, in quanto la Corte d’Appello ha fattocorretta applicazione dei principi in tema di causalità e colpa, rilevandoche l'obbligo dell'utente non può spingersi fino a coprire anomalie dellarete che superano le fluttuazioni di tensione contenute nei limiti dellafisiologia. La valutazione sull'insussistenza del concorso di colpa ex art.1227 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto, il quale, essendosostenuto da una motivazione logica e aderente alle risultanze della CTU(che ha evidenziato la natura eccezionale degli sbalzi di rete), non èsindacabile in sede di legittimità.20. Il nono motivo è inammissibile.La doglianza, pur richiamando i parametri della buona fede e dellacorrettezza contrattuale, si risolve in una censura del giudizio di fattooperato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del nesso causalee all'esclusione di condotte colpose in capo alla società danneggiata. Igiudici di merito hanno accertato che i danni erano stati causati dasovratensioni e sbalzi provenienti dalla rete esterna e non da unsovraccarico interno dovuto alla scarsa potenza impegnata, ritenendodunque irrilevante la scelta della clinica di voler procedere velocemente alcollaudo. La valutazione sull'incidenza causale del comportamento deldanneggiato ex art. 1227 c.c. è riservata al giudice del merito e, nel casodi specie, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica ecoerente con le risultanze della CTU, la quale ha attribuito l'evento aNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026disservizi del distributore del tutto indipendenti dal regime dialimentazione accettato dall'utente. La ricorrente, lungi dal prospettareuna reale violazione di legge, sollecita una nuova lettura del materialeprobatorio, inammissibile in questa sede. Per di più argomenta il viziomotivazionale ricorrendo ad elementi estrinseci rispetto alla motivazione incontrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un.,7/04/2014, n. 8053).21. Il decimo motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter,commi 4 e 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), data la presenza di unacosiddetta "doppia conforme", avendo la Corte d'appello confermato ladecisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto. Insecondo luogo, l'omesso esame di elementi istruttori (quali le fatture, ledifese tecniche o le risultanze della CTU) non integra il vizio di cui al n. 5dell'art. 360 c.p.c. qualora i fatti storici siano stati comunque presi inconsiderazione dal giudice, ancorché l'esito della valutazione non coincidacon le aspettative della parte. Nel caso di specie, la sentenza haesaminato la dinamica dell’evento dannoso e la quantificazione del dannorecependo le conclusioni del CTU (v. pag. 7-8 della sentenza); il cheimplica un rigetto implicito delle tesi contrarie della ricorrente. La parte,dunque, non lamenta l'omissione di un "fatto storico" nel senso rigorosodefinito dalle Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014, cit.), ma critical'insufficienza del quadro probatorio, censura che non può trovare ingressonel giudizio di legittimità.22. Per le ragioni esposte il ricorso è improcedibile.23. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaNumero registro generale 2023/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11496/2026Data pubblicazione 28/04/2026società controricorrente che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteRaffaele Frasca