CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18561/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] VESUVIANOavverso la sentenza in data 20/10/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;letta la nota dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di PappacenaRiccardo, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero, insistendo per l’ac-coglimento del ricorso;letta la nota dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero, insistendo per l’acco-glimento del ricorso;letta la nota dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse delle costituiteparti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ha concluso per l’inammissibilità deiricorsi, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi eper il tramite dei rispettivi procuratori speciali, impugnano la sentenza in data20/10/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza indata 09/10/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva condannati per i reatidi lesioni aggravate (così riqualificata l’originaria imputazione di tentativo di omi-cidio contestata al capo A), turbativa d’asta (capo B) e tentativo di estorsione(capo C).I ricorsi possono essere sintetizzati congiuntamente, attesa la loro sostan-ziale sovrapponibilità.Deducono:1.1. Violazione di legge, vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione e omessa valutazione di prove decisive in ordine al tentativo di estor-sione contestato al capo C).Secondo i ricorrenti, il nucleo del vizio risiede in una insanabile contraddit-torietà interna della motivazione quanto alla natura della condotta violenta. LaCorte territoriale, nel rigettare l'appello del Pubblico Ministero che richiedeva lacondanna per tentato omicidio, aveva correttamente individuato la matrice dell'ag-gressione in una reazione impulsiva e non preordinata, scatenata dall'atteggia-mento arrogante della persona offesa, definendo la condotta dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]"istintiva e dovuta ad un impeto data la situazione del momento" e riconoscendoche il fattore scatenante era stato il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, alla pro-posta di riacquisto dell'immobile, aveva risposto in modo percepito come umi-liante. Nel valutare invece la tentata estorsione, la medesima Corte aveva abban-donato tale chiave di lettura, trasformando quella stessa violenza — già qualificatacome frutto di "cieca rabbia" — in un atto lucidamente strumentale, finalizzato acoartare la vittima per ottenere un ingiusto profitto. Tale operazione è logicamenteinconcepibile: non si può sostenere che una medesima azione sia al contempo unareazione istintiva a un'umiliazione e un atto preordinato a un fine estorsivo, attesoche il dolo specifico di estorsione presuppone una lucida preordinazione della con-dotta al conseguimento di un profitto che si sa ingiusto, del tutto incompatibile conun'esplosione di collera.La contraddittorietà, secondo i ricorrenti, si riverbera sulla valutazione dellafrase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] — "Guarda, i soldi te li do io" — liquidatadalla Corte come "del tutto pretestuosa" sulla base del preteso difetto di mezzieconomici degli imputati. Tale conclusione sarebbe manifestamente illogica, inquanto ignora il contesto, che la stessa Corte aveva contribuito a delineare, di undialogo già degenerato: l'offerta di pagamento non era parte di una minaccia, mail tentativo — per quanto concitato — di aprire una trattativa per il riacquisto delbene, frustrato dalla risposta provocatoria del [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi innescato lareazione violenta. La sequenza emerge con chiarezza dalla deposizione dello stessoBenetti [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 24 maggio 2024 (pag. 78 delle trascrizioni), dallaquale si ricava una scansione temporale in tre fasi nettamente distinte: l'offertatransattiva del [OSCURATO:PERSONA], la replica provocatoria della persona offesa, l'esplosionedella violenza. La frase "Guarda, i soldi te li do io" si colloca dunque logicamenteprima e al di fuori della condotta violenta, come suo presupposto fallito, e non puòessere letta come parte integrante di un piano estorsivo. La Corte d'Appello, nell'u-nire ciò che la prova distingueva — creando un nesso di strumentalità laddove laprova indicava un nesso di causalità reattiva — avrebbe operato un travisamentodel dato probatorio, ignorando altresì gli elementi dedotti dalla difesa sin dal primogrado circa l'esistenza di trattative con la banca per il riacquisto dell'immobile el'intenzione di vendere altro bene per far fronte al prezzo, nonché l'ammissionedell'avv. [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di trattative tra acquirente ed esecutato suc-cessive all'aggiudicazione.Sul piano del diritto sostanziale, i ricorrenti sostengono l'insussistenzadell'elemento dell'ingiusto profitto: la proposta di corrispondere il prezzo dell'im-mobile esclude in radice la locupletazione indebita richiesta dall'art. 629 cod. pen.,poiché la finalità perseguita era quella di pervenire a una compravendita, obiettivoastrattamente lecito che non integra la nozione di profitto ingiusto. La Corte, nelqualificare come "pretestuosa" l'offerta, avrebbe sostituito il dato testuale dellaprova con una propria congettura sulla reale intenzione degli agenti, congetturasmentita dalla stessa narrazione della vittima. Quanto al dolo specifico, la naturareattiva e impulsiva dell'aggressione — cristallizzata dall'espressione "cieca rabbia"usata dalla stessa Corte per escludere il dolo omicidiario — entra in insanabilecontraddizione con la qualificazione della medesima condotta come orientata a un"preciso scopo" estorsivo: la motivazione, utilizzando il medesimo stato psicologicoper escludere un dolo e affermare quello di un reato che ne presuppone uno strut-turalmente opposto, sarebbe manifestamente contraddittoria e la contraddizioneemergerebbe ictu oculi dal testo del provvedimento, senza necessità di alcuna ri-lettura del materiale probatorio.I ricorrenti, collegandosi alle precedenti argomentazioni, sostengono chel'assenza dell'ingiusto profitto impongono una diversa qualificazione giuridica dellacondotta.Premesso che il movente dell'aggressione è costituito dall'offesa ricevutadal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva risposto alla proposta di riacquisto affermando in modoarrogante che se gli imputati avessero avuto i mezzi avrebbero potuto acquistarel'immobile all'asta, secondo i ricorrenti, nel caso di specie, si configurerebbe il reatodi violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., e non già quello di tentata estor-sione, che presuppone strutturalmente l'ingiusto profitto con altrui danno.Tale elemento costitutivo del reato sarebbe escluso dal fatto stesso che ilPappacena, prima dell'aggressione, avesse proposto uno scambio economico,come risulta dal verbale di denuncia-querela del [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2023e dalla dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 24 maggio 2024.Si assume, quindi, che la riqualificazione ai sensi dell’art. 610 cod. pen.costituisce la conseguenza logico-giuridica derivante dall'assenza di un elementoessenziale della fattispecie estorsiva, senza che ciò implichi una diversa ricostru-zione del fatto.1.2. Insussistenza del reato di cui all’art. 353 cod. pen. contestato al capoB): il fatto non sussiste o non costituisce reato.Entrambi i ricorrenti deducono l’insussistenza del reato di cui all’art. 353cod. pen., non essendovi stata nessuna turbativa d'asta.A tale proposito osservano che, durante lo svolgimento della procedura,nulla di penalmente rilevante si sarebbe verificato: [OSCURATO:PERSONA] era statoallontanato dalla sala in quanto non legittimato a presenziare, essendo l'unico ti-tolato il fratello [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di proprietario dell'immobile pignorato.Al termine dell'asta, e quindi dopo l'aggiudicazione, [OSCURATO:PERSONA] si era li-mitato a chiedere di conoscere il nome dell'acquirente nell'ottica di riacquistare ilbene, come confermato dall'ammissione dell'[OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenzadi trattative tra acquirente ed esecutato successive all'aggiudicazione.Il fatto contestato al capo B) non sussisterebbe pertanto né nella sua di-mensione materiale né in quella giuridica.1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 84, 353 e 629 cod. pen.; er-ronea applicazione della legge penale in materia di concorso di reati.Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata è erronea nel ritenere i reati dicui ai capi B) e C) autonomi e non sovrapponibili, laddove invece la ricostruzionefattuale operata da entrambe le sentenze di merito dimostrava che l'intera azionedelittuosa era animata da un unico fine: impedire che il [OSCURATO:PERSONA] acquisisse la pro-prietà dell'immobile pignorato.La condotta sub B — la presenza in aula e le insistenze per conoscere ilnome dell'aggiudicatario — costituirebbe la fase prodromica e meramente prepa-ratoria dell'azione violenta sub C, che ne rappresenta il culmine e l'effettiva estrin-secazione. Si sarebbe pertanto in presenza di un'ipotesi di progressione criminosa,in cui la condotta meno grave perde la propria autonomia ed è assorbita in quellapiù grave, la quale esaurisce l'intero disvalore penale del fatto.La Corte d'Appello, nel limitarsi ad affermare la non sovrapponibilità dellecondotte senza analizzarne il nesso di strumentalità e il contesto unitario dell'a-zione, avrebbe violato il principio del ne bis in idem sostanziale, punendo due voltela medesima porzione di fatto in contrasto con i princìpi che governano il concorsoapparente di norme.1.4. Omessa motivazione in ordine al contenimento della pena base nelminimo di legge.I ricorrenti lamentano l'assenza di motivazione in ordine al discostamentodella pena base dal minimo edittale per il reato di tentata estorsione aggravata.Osservano che il minimo edittale, applicata la riduzione di un terzo per iltentativo, ammonta a quattro anni e otto mesi di reclusione, mentre la pena baseè stata determinata dai giudici in sei anni di reclusione.Lamenta, quindi, che né il Tribunale, né la Corte di appello hanno fornitogiustificazione adeguata di tale scelta, avendo quest'ultima confermato la deter-minazione del primo giudice senza alcun approfondimento della specifica doglianzadifensiva.1.5. Omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.I ricorrenti censurano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, so-stenendo che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente considerato né mo-tivato in ordine alla genesi provocatoria dell'aggressione e all'offerta risarcitoriaspontaneamente formulata — pari a € 5.000,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e a € 500,00in favore del [OSCURATO:PERSONA] — tenuto conto altresì delle modeste condizionieconomiche dei prevenuti.1.6. Violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione degli aumenti di pena per la continuazione.Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata ha disatteso l'obbligo discen-dente dall'art. 81 cod. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite “Pizzone” (sent.n. 47127 del 24/06/2021) di motivare singolarmente gli aumenti per i reati satel-lite e per aver confermato il trattamento sanzionatorio con formula apparente chenon consente di ricostruire l'iter logico seguito né di verificare il corretto eserciziodel potere discrezionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1. Il primo motivo d’impugnazione, con cui si denuncia il vizio di contrad-dittorietà della motivazione e si censura la sentenza impugnata in punto di affer-mazione della responsabilità per il capo C), è inammissibile perché manifestamenteinfondato e perché reiterativo delle identiche questioni di merito sollevate con ilgravame e risolte dalla Corte di appello.1.1.1. I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello avrebbe adottato criteridi valutazione dell'elemento psicologico diametralmente opposti a seconda delreato esaminato, qualificando la medesima condotta violenta come reazione istin-tiva ai fini dell'esclusione del dolo omicidiario e come atto lucidamente preordinatoai fini dell'affermazione del dolo estorsivo.Tale censura è manifestamente infondata, non rinvenendosi il lamentatovizio di contraddittorietà, che si configura quando si riscontri un argomentare fon-dato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, essendosiprecisato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà dellamotivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passodella decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravameche appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello chesi risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sedeprocessuale» (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429-01).Tale incompatibilità non si rinviene nella motivazione della sentenza impu-gnata, non sussistendo alcuna contraddizione logica tra l'esclusione del dolo omi-cidiario — anche nella forma eventuale — e l'affermazione del dolo specifico diestorsione. I due giudizi attengono a elementi del tutto distinti: il primo riguardala rappresentazione e accettazione dell'evento morte come conseguenza dell'ag-gressione; il secondo riguarda la finalità cui la condotta violenta era strumental-mente orientata, vale a dire costringere la persona offesa a desistere dal versa-mento del prezzo e a rinunciare all'acquisto dell'immobile. La natura impulsivadell'aggressione —valorizzata dalla Corte d'Appello per escludere la premedita-zione dell'evento letale — non esclude affatto che quella medesima aggressionefosse funzionalmente diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, essendo ildolo specifico di estorsione compatibile con condotte impulsive, purché orientateal fine costrittivo richiesto dalla norma.1.1.2. Gli ulteriori argomenti spesi con il primo motivo d’impugnazione sonomeramente reiterativi delle identiche questioni di merito affrontate e risolte dallaCorte di merito, che ha evidenziato che la violenza e la minaccia esercitate sulBenetti erano motivate dalla volontà di bloccarne l'azione e di impedirgli di versareil saldo prezzo, e in effetti — come emerge dalla deposizione della persona offesaall'udienza del 24 maggio 2024 — la pressione esercitata dai [OSCURATO:PERSONA] avevaindotto tanto il [OSCURATO:PERSONA] quanto suo figlio a valutare seriamente di non dare seguitoall'acquisto, tanto che la società entrò in possesso del bene soltanto nel dicembredel 2024, dopo lo sfratto della famiglia [OSCURATO:PERSONA].L'argomento difensivo fondato sull'espressione "Guarda, i soldi te li do io"è stato affrontato e ritenuto privo di pregio dalla Corte di appello, che ha eviden-ziato il carattere pretestuoso di tale offerta, evidenziando come i [OSCURATO:PERSONA] fos-sero gravati da debiti e privi dei mezzi necessari per mantenere la proprietà dellacasa, tant'è che l'immobile era già oggetto di procedura esecutiva a loro carico, ecome la procedura d'asta rappresentasse l'ultimo atto di quella stessa procedura.In tale contesto, ritenere che l'offerta di pagamento esprimesse una realee seria intenzione di riacquisto costituisce la reiterazione delle medesimeargomentazioni di merito, antagoniste alla valutazione operata dalla Corte di ap-pello, il cui esame è precluso alla Corte di legittimità.1.2. Quanto appena esposto evidenzia anche la manifesta infondatezza delmotivo con cui si assume che il fatto andava più correttamente qualificato qualeviolenza privata, sul presupposto dell'insussistenza dell'elemento dell'ingiusto pro-fitto.La riqualificazione proposta è logicamente incompatibile con la ricostruzionefattuale compiuta dai giudici di merito, che hanno accertato — con motivazioneimmune da vizi logici — che la violenza e la minaccia esercitate sui [OSCURATO:PERSONA] eranodirette a un preciso scopo: indurli a non versare il saldo del prezzo e ad abbando-nare l'acquisto dell'immobile, così consentendo agli imputati di conservarne il go-dimento senza titolo.In relazione a una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte haosservato che «il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la sua configura-bilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profitto con dannodella persona offesa. È altresì diffusa l'opinione secondo cui il danno, quale centrodell'offesa "criminale" sulla quale è imperniato il delitto di estorsione, debba avereun contenuto patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimoniodella persona offesa. La definizione della nozione di danno, pertanto, deve esseredeterminata in correlazione funzionale a quella di patrimonio, che ne costituisce ilpresupposto logico-giuridico necessario al fine di individuare il momento effettualedel risultato pregiudizievole della condotta costrittiva. La questione verte allora sulcorretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" e, in particolare, seentro tale nozione possa essere ricompreso non solo il danno patrimoniale direttoed immediato derivante dall'azione ma anche un danno potenziale, pur sempre dinatura patrimoniale, consistente nella c.d. perdita dell'aspettativa di conseguireun vantaggio economico (c.d. "perdita di chance"). A dirimere un contrasto giuri-sprudenziale sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hannochiarito che, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabi-lità del delitto di estorsione, rientra anche la perdita della seria e consistente pos-sibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sus-sistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del dirittopenale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656-02). Nella fat-tispecie in esame, quanto alla dedotta insussistenza della idoneità degli atti a ca-gionare un danno patrimoniale alle persone offese, la Corte di appello ha affermatoche la condotta violenta e minacciosa dell'imputato era univocamente diretta adeterminare un pregiudizio economicamente valutabile, per effetto della perdita,ai danni di coloro che già risultavano aggiudicatari del capannone, di un risultatocerto, rappresentato dalla definitiva acquisizione al patrimonio del bene già aggiu-dicato e non invece di un'incerta aspettativa. La sentenza impugnata risulta ade-guatamente motivata al riguardo e conforme al principio di diritto soprarichiamato, avendo ritenuto che la condotta dell'imputato che, nella veste di debi-tore esecutato, aveva ripetutamente attuato minacce e violenze per costringeregli aggiudicatari a rinunciare al bene, desistendo dal versamento del saldo delprezzo per l'aggiudicazione definitiva, integrava a tutti gli effetti il delitto di tentataestorsione; nella fattispecie, invero, non veniva lesa una mera chance più o menoseria e consistente di aggiudicazione, ma si trattava di atti idonei e diretti in modonon equivoco a costringere le persone offese a rinunciare ad un’aggiudicazione giàstabilita, in attesa del versamento di una parte residua del prezzo, e, dunque, adun bene che essi avevano una seria e consistente possibilità di conseguire. Poichél'aggiudicazione era già avvenuta, non vi è dubbio circa la possibilità di sussumerela condotta violenta e minacciosa tenuta dall'imputato, per rientrare in possessodell'immobile già aggiudicato, nel delitto di estorsione, dipendendo l'acquisizionedefinitiva esclusivamente dal pagamento da parte degli aggiudicatari del saldo delprezzo» (Sez. 2, n. 5983 del 23/01/2026, Alessi, Rv. 289405-01).L’esatta sovrapponibilità di tali rilievi alla vicenda in esame evidenzia la ma-nifesta infondatezza del motivo in esame.1.3. Ad eguale conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche inrelazione alla dedotta violazione dell’art. 84 cod. pen.Quanto alla configurabilità di un concorso formale tra il delitto di estorsionee quello di turbativa d’asta, occorre fare riferimento a quanto chiarito dalle Sezioniunite con la sentenza n. 30016 del 28/03/2024 (ric. Annunziata, Rv. 286656-02),la quale ha osservato che «in tema di concorso formale di reati, la condotta di chi,con violenza o minaccia, allontani l'offerente da una gara nei pubblici incanti onelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all'art. 353 cod. pen., puòintegrare altresì quello di cui all'art. 629 cod. pen., ove abbia causato un dannopatrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di otte-nere un risultato utile per effetto della partecipazione alla gara».L’applicazione di tale principio di diritto al caso in esame dimostra comericorra l’ipotesi del concorso formale tra i due reati, ove si consideri che «in temadi turbata libertà degli incanti, le condotte costituenti reato possono essere realiz-zate anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, attesoche la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale ed è solo con l'ag-giudicazione definitiva che il procedimento di scelta del contraente giunge al ter-mine» (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969-02; Sez. 6, n.57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271727-01).La condotta degli imputati, intesa a impedire che gli aggiudicatari versas-sero il prezzo al fine di rendere definitiva l’aggiudicazione costituisce, quindi, unacondotta che viola al contempo l’art. 353 cod. pen. e l’art. 629 cod. pen., ove sitenga ferma la nozione di profitto come sopra rappresentata, atteso che, con talecondotta, il soggetto agente ha cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale,derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire il benee, al contempo, ha condizionato la gara, in quanto il mancato versamento del saldodel prezzo pregiudica l’esito dell’asta, che non perviene all’aggiudicazione defini-tiva del bene staggito.Nel caso di specie, i [OSCURATO:PERSONA] avevano già versato la cauzione per partecipareall'asta e avrebbero subìto un danno patrimoniale immediato e irrecuperabile seavessero ceduto alle pressioni degli imputati, i quali, per contro, avrebbero conse-guito il vantaggio di continuare ad occupare l'immobile per un tempo ulteriore. Lecondotte sub B e sub C ledono beni giuridici distinti — il regolare svolgimento delleprocedure di vendita giudiziaria, da un lato, il patrimonio e la libertà personaledella vittima, dall'altro — e si collocano in momenti e con modalità differenti, sicchénessun assorbimento è configurabile.La Corte d'Appello ha peraltro analiticamente ricostruito la condotta tenutadai [OSCURATO:PERSONA] durante e dopo l'asta — l'ingresso aggressivo nella sala, la richiestadel nome dell'aggiudicatario col fine evidente di intimidirlo, le frasi minaccioseudite dalla guardia giurata Liardo, l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] pro-prio per il comportamento anomalo tenuto — elementi tutti che integrano in modoautonomo la condotta turbativa, indipendentemente dalla successiva aggressionefisica.Da ciò la manifesta infondatezza del motivo d’impugnazione.1.4. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è manifesta-mente infondato e non consentito.La Corte d'Appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti gene-riche con riferimento alla gravità estrema dei fatti e alle modalità della condotta,ritenendo del tutto insignificante — a fronte dei patemi fisici e morali patiti dallapersona offesa — l'offerta risarcitoria formulata dagli imputati. Si tratta di motiva-zione adeguata, coerente con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non censu-rabile in sede di legittimità. Le doglianze difensive si risolvono in una diversa va-lutazione degli elementi di fatto già considerati dal giudice di merito e il cui esamenon è consentito in sede di legittimità.Dal che deriva la sua inammissibilità.1.5. Parimenti inammissibili, in quanto non devoluti con i motivi di appello,risultano i motivi in materia di trattamento sanzionatorio, relativi alla determina-zione della pena base e agli aumenti a titolo di continuazione.Non può ritenersi motivo di impugnazione, infatti, la generica richiesta diapplicazione del minimo della pena contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello,inidonea come tale a investire specificamente il giudice di secondo grado di alcunadelle singole componenti del trattamento sanzionatorio. In mancanza di una spe-cifica devoluzione, la Corte d'appello non era tenuta a motivare né sulla pena basené sugli aumenti per la continuazione, sicché non è configurabile alcun vizio dellasentenza impugnata sul punto. Le relative censure, introdotte per la prima voltain questa sede, sono pertanto nuove e come tali inammissibili.Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto permotivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano statedevolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissi-bile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia digiudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv.163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01).2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.3. L’esito del giudizio comporta anche la condanna dei ricorrenti, in solido, alpagamento e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente grado di giudizio dalle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rap-presentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e P.A.S.P.A. che liquida in complessivi euro 4.791,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]