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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23852/2026

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PER L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli3302 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCNIuAmeLrEo r,e gistro generale 24389/2022Numero sezionale 3302/2026in persona del suo Presidente e legale rappresentanNtueme rop dri ora ccolta generale 23852/2026tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA].

D-at a pubblicazione 22/07/2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 217/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 84/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna, inaccoglimento dell’appello principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] e inparziale accoglimento dell’appello incidentale, parzialmenteriformando l’impugnata sentenza, ha dichiarato non dovute, perintervenuta prescrizione, le somme riportate negli avvisi diaddebito I.N.P.S. n. 32020120001756377000 e n.3202015000321952000, confermando per il resto la sentenzadi primo grado.

Inoltre, la Corte territoriale ha condannatoCevenini Gianluca al pagamento in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’I.N.A.I.L. delle spese di ciascun grado di giudizio,liquidate in €.6.300,00 per compenso, oltre spese generali edIVA e CPA come per legge, in favore di ciascuno degli enti ed hacompensato per intero quelle tra I.N.P.S. e Cevenini.2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],formulando due motivi di ricorso.

Resistono con controricorsoI.N.A.I.L. ed [OSCURATO:PERSONA].

L’I.N.P.S. ha rilasciato procura in calce allacopia notificata del ricorso.Numero registro generale 24389/20223.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato iNl umero sezionale 3302/2026Numero di raccolta generale 23852/2026deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-biDsa,t a pubblicazione 22/07/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso viene dedotto un error inprocedendo - Nullità della sentenza per violazione art 81 c.p.c.(in relazione art. 360 comma primo, num. 4 c.p.c.).2.

In particolare, ad avviso della parte, la sentenza n. 217/2022della Corte d’Appello di Bologna andrebbe cassata, in quantoaffetta da nullità, atteso che il Collegio non avrebbe rilevatod’ufficio la carenza di legitimatio ad causam di Agenzia delleentrate-Riscossione, nel promuovere appello avverso lasentenza n. 367/2020, pronunciata dal Tribunale di Bologna,nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei crediticontributivi.3.

Ad avviso del ricorrente nessun interesse poteva e potrebbericonoscersi ad [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione della sentenza indicata,concernendo essa il merito della pretesa contributiva, in ordinealla quale essa Agenzia difettava di qualsivoglia legittimazionead agire, non potendo esperire un'impugnazione per far valereun diritto altrui.4.

Il primo motivo di censura va accolto con assorbimento delsecondo.5.

Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, avverso lasentenza di primo grado già richiamata, un unico motivo digravame, riferito all’erroneità della pronuncia di primo grado,nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei creditiesattoriali contenuti nelle cartelle nn. 02020070134555934000,02020070137616038000, 02020080083432201000,02020080086294977000, 02020080093404932000,02020080101227545000, 02020080104374076000,02020090000296143000, 0202009000248761N0um0e0ro0 re gistro generale 24389/2022Numero sezionale 3302/202602020090030391145000 e 0202009004572290600.

Numero di raccolta generale 23852/20266.

Ora, va rammentato, in proposito, che la legitimatio aDdat a pubblicazione 22/07/2026causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere dipromuovere o subire un giudizio in ordine al rapportosostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte,mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendoal merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo eprobatorio dei soggetti in lite.Ne consegue che il difetto di legittimazione, riguardando laregolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendoed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con ilsolo limite della formazione del giudicato interno sulla questione(ex multis, da ultimo, Cass.

S.U. n. 24172/2025; 34301/2025;n. 11744/2018; n. 29505/2020; n. 23721/2021), perché miraa prevenire l'adozione di una sentenza inutiliter data.7.

Rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, comepiù volte chiarito da questa Corte, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha legittimazione, né interesse ad impugnare lasentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022e n. 6154 del 2024), infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite(cfr. Cass. sez. un. 08/03/2022 n. 7514 e più recentementeconfermato da Cass. n. 4689/2026 e n. 19985/2024), in materiadi riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002),prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al meritodella pretesa contributiva competa al solo ente impositore (cfr.anche Cass. n. 30041/2025, 5769/2025, 30717/2024).8.

È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusivadell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art.39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esNsuom ehroa re gistro generale 24389/2022Numero sezionale 3302/2026tratto la giurisprudenza in materia tributaria, ciNrucmaer o dli ara ccolta generale 23852/2026legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra entDeat a pubblicazione 22/07/2026impositore ed agente per la riscossione.

A tale fine, Cass.

S.U.n. 7514 del 2022, afferma che, mentre «deve ritenersi [...]sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente incapo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto lasussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il meritodella pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente dellariscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi chericorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nelgiudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutiviimputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersiutiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo alprocesso, mentre l'eventuale annullamento della cartella e delruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confrontidel medesimo, mero destinatario del pagamento o, piùprecisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e)autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alladecisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutioniscausa».9.

Sulla scorta di Cass. sez. un. 09/02/2012 n. 1912 e n.2951/2016 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio adcausam è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità,ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c.,secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altruiin nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto ilgiudicato interno (così anche Cass. sez. un. n. 7514 del 2022cit. al § 14 della motivazione).Numero registro generale 24389/2022Da ultimo, le Sezioni unite (n. 24172/2025) hannoN umero sezionale 3302/2026Numero di raccolta generale 23852/2026ulteriormente precisato che il difetto di legitimatio ad causamDa,t a pubblicazione 22/07/2026appartiene alla categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti ilprocesso.

L’importanza che rivestono tali questioni processualirispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale,la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cuiesse si sono concretamente manifestate.Ad avviso delle Sezioni unite, «tali questioni sono dunqueestromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poichériguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchéinemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenzadi una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n.26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n.11799/2017)».10.

Alla luce delle considerazioni esposte, il primo motivo diricorso va quindi accolto, perché, in carenza di specifichestatuizioni sul punto del giudice del merito, l’Agenzia era privadi legittimazione ad agire in un giudizio avente ad oggetto ilmerito della pretesa contributiva fatta valere e, peraltro, inmancanza di appello dell’I.N.P.S. sulla questione dellaprescrizione, che era stata dichiarata in primo grado, dovevaritenersi formato il giudicato interno.11.

Una volta accertata l’improponibilità dell’appello principale,l’appello incidentale risulta travolto, in quanto tardivo e quindiinefficace (cfr. Cass. nn. 30782/2019; 28131/2021).12.

Col secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente contestala statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza dellaCorte d’appello bolognese.Il motivo è assorbito nell’accoglimento del primo.Numero registro generale 24389/2022In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivoN, umero sezionale 3302/2026Numero di raccolta generale 23852/2026assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassatDaat a pubblicazione 22/07/2026senza rinvio perché l’appello non poteva essere proposto, aisensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.13.

Le spese del giudizio di legittimità e dell’appello devonoessere compensate totalmente tra le parti costituite inconsiderazione del recente consolidamento della giurisprudenzasulla questione esaminata nei termini indicati.

Restano come giàregolate le spese relative al primo grado di giudizio.

P.Q.MIn accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassasenza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l'appello nonpoteva essere proposto.Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite lespese del giudizio di legittimità e dell’appello.

Restano come giàregolate le spese relative al primo grado di giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PER L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli3302 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCNIuAmeLrEo r,e gistro generale 24389/2022Numero sezionale 3302/2026in persona del suo Presidente e legale rappresentanNtueme rop dri ora ccolta generale 23852/2026tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. D-at a pubblicazione 22/07/2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 217/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 84/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna, inaccoglimento dell’appello principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] e inparziale accoglimento dell’appello incidentale, parzialmenteriformando l’impugnata sentenza, ha dichiarato non dovute, perintervenuta prescrizione, le somme riportate negli avvisi diaddebito I.N.P.S. n. 32020120001756377000 e n.3202015000321952000, confermando per il resto la sentenzadi primo grado. Inoltre, la Corte territoriale ha condannatoCevenini Gianluca al pagamento in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’I.N.A.I.L. delle spese di ciascun grado di giudizio,liquidate in €.6.300,00 per compenso, oltre spese generali edIVA e CPA come per legge, in favore di ciascuno degli enti ed hacompensato per intero quelle tra I.N.P.S. e Cevenini.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],formulando due motivi di ricorso. Resistono con controricorsoI.N.A.I.L. ed [OSCURATO:PERSONA]. L’I.N.P.S. ha rilasciato procura in calce allacopia notificata del ricorso.Numero registro generale 24389/20223. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato iNl umero sezionale 3302/2026Numero di raccolta generale 23852/2026deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-biDsa,t a pubblicazione 22/07/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso viene dedotto un error inprocedendo - Nullità della sentenza per violazione art 81 c.p.c.(in relazione art. 360 comma primo, num. 4 c.p.c.).2. In particolare, ad avviso della parte, la sentenza n. 217/2022della Corte d’Appello di Bologna andrebbe cassata, in quantoaffetta da nullità, atteso che il Collegio non avrebbe rilevatod’ufficio la carenza di legitimatio ad causam di Agenzia delleentrate-Riscossione, nel promuovere appello avverso lasentenza n. 367/2020, pronunciata dal Tribunale di Bologna,nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei crediticontributivi.3. Ad avviso del ricorrente nessun interesse poteva e potrebbericonoscersi ad [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione della sentenza indicata,concernendo essa il merito della pretesa contributiva, in ordinealla quale essa Agenzia difettava di qualsivoglia legittimazionead agire, non potendo esperire un'impugnazione per far valereun diritto altrui.4. Il primo motivo di censura va accolto con assorbimento delsecondo.5. Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, avverso lasentenza di primo grado già richiamata, un unico motivo digravame, riferito all’erroneità della pronuncia di primo grado,nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei creditiesattoriali contenuti nelle cartelle nn. 02020070134555934000,02020070137616038000, 02020080083432201000,02020080086294977000, 02020080093404932000,02020080101227545000, 02020080104374076000,02020090000296143000, 0202009000248761N0um0e0ro0 re gistro generale 24389/2022Numero sezionale 3302/202602020090030391145000 e 0202009004572290600. Numero di raccolta generale 23852/20266. Ora, va rammentato, in proposito, che la legitimatio aDdat a pubblicazione 22/07/2026causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere dipromuovere o subire un giudizio in ordine al rapportosostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte,mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendoal merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo eprobatorio dei soggetti in lite.Ne consegue che il difetto di legittimazione, riguardando laregolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendoed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con ilsolo limite della formazione del giudicato interno sulla questione(ex multis, da ultimo, Cass. S.U. n. 24172/2025; 34301/2025;n. 11744/2018; n. 29505/2020; n. 23721/2021), perché miraa prevenire l'adozione di una sentenza inutiliter data.7. Rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, comepiù volte chiarito da questa Corte, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha legittimazione, né interesse ad impugnare lasentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022e n. 6154 del 2024), infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite(cfr. Cass. sez. un. 08/03/2022 n. 7514 e più recentementeconfermato da Cass. n. 4689/2026 e n. 19985/2024), in materiadi riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002),prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al meritodella pretesa contributiva competa al solo ente impositore (cfr.anche Cass. n. 30041/2025, 5769/2025, 30717/2024).8. È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusivadell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art.39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esNsuom ehroa re gistro generale 24389/2022Numero sezionale 3302/2026tratto la giurisprudenza in materia tributaria, ciNrucmaer o dli ara ccolta generale 23852/2026legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra entDeat a pubblicazione 22/07/2026impositore ed agente per la riscossione. A tale fine, Cass. S.U.n. 7514 del 2022, afferma che, mentre «deve ritenersi [...]sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente incapo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto lasussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il meritodella pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente dellariscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi chericorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nelgiudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutiviimputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersiutiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo alprocesso, mentre l'eventuale annullamento della cartella e delruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confrontidel medesimo, mero destinatario del pagamento o, piùprecisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e)autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alladecisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutioniscausa».9. Sulla scorta di Cass. sez. un. 09/02/2012 n. 1912 e n.2951/2016 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio adcausam è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità,ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c.,secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altruiin nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto ilgiudicato interno (così anche Cass. sez. un. n. 7514 del 2022cit. al § 14 della motivazione).Numero registro generale 24389/2022Da ultimo, le Sezioni unite (n. 24172/2025) hannoN umero sezionale 3302/2026Numero di raccolta generale 23852/2026ulteriormente precisato che il difetto di legitimatio ad causamDa,t a pubblicazione 22/07/2026appartiene alla categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti ilprocesso. L’importanza che rivestono tali questioni processualirispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale,la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cuiesse si sono concretamente manifestate.Ad avviso delle Sezioni unite, «tali questioni sono dunqueestromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poichériguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchéinemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenzadi una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n.26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n.11799/2017)».10. Alla luce delle considerazioni esposte, il primo motivo diricorso va quindi accolto, perché, in carenza di specifichestatuizioni sul punto del giudice del merito, l’Agenzia era privadi legittimazione ad agire in un giudizio avente ad oggetto ilmerito della pretesa contributiva fatta valere e, peraltro, inmancanza di appello dell’I.N.P.S. sulla questione dellaprescrizione, che era stata dichiarata in primo grado, dovevaritenersi formato il giudicato interno.11. Una volta accertata l’improponibilità dell’appello principale,l’appello incidentale risulta travolto, in quanto tardivo e quindiinefficace (cfr. Cass. nn. 30782/2019; 28131/2021).12. Col secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente contestala statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza dellaCorte d’appello bolognese.Il motivo è assorbito nell’accoglimento del primo.Numero registro generale 24389/2022In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivoN, umero sezionale 3302/2026Numero di raccolta generale 23852/2026assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassatDaat a pubblicazione 22/07/2026senza rinvio perché l’appello non poteva essere proposto, aisensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.13. Le spese del giudizio di legittimità e dell’appello devonoessere compensate totalmente tra le parti costituite inconsiderazione del recente consolidamento della giurisprudenzasulla questione esaminata nei termini indicati. Restano come giàregolate le spese relative al primo grado di giudizio. P.Q.MIn accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassasenza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l'appello nonpoteva essere proposto.Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite lespese del giudizio di legittimità e dell’appello. Restano come giàregolate le spese relative al primo grado di giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 23852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris