CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34248/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione non solo alla valutazione della falsità delle accuse ed alla loro idoneità a dare inizio ad un procedimento penale a carico dei soggetti falsamente accusati ma anche sulla assenza di finalità di difesa e sulla piena consapevolezza e carattere doloso delle accuse, sicchè i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; ritenuto quanto al motivo sul 131-bis c.p., si tratta di richiesta del tutto generica atteso che non risulta sorretta da alcuna indicazione sulla sussistenza dei relativi presupposti in fatto e neppure risulta specificato se sia stata dedotta nelle conclusioni davanti alla Corte di appello, tenuto conto dell'entrata in vigore della normativa di modifica dei limiti edittali previsti da detto articolo, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prima dell'udienza in cui si è tenuto il giudizio di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dell ffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. P.Q.M