CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13012-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2527/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIAdepositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CI P di Milano che aveva rigettato il ricorso della parte contribuente avverso atto di inserimento dell'accisa nella base imponibile dell'IVA dovuta per la cessione di energia ad utenti finali; che la parte ricorrente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si lamenta violazione delle disposizioni in tema di base imponibile IVA; che con il secondo motivo di prospetta omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.; PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in Roma, i