CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANNOTAZ/ONC SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 17/02/2021 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13/02/2020 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e lesloni. Deduce: 1.1. "Contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. con riferimento alla correttezza del calcolo delle circostanze.Il ricorrente osserva che con l'atto di appello era stata chiesta l'applicazione del minimo edittale della pena e la diminuzione nella massima estensione delle circostanze attenuanti già riconosciute in primo grado; che la Corte di appello liquidava la questione affermando che «le attenuanti erano già state applicate nella massima estensione»; che l'affermazione della Corte di appello era errata perché «il G.u.p. di Bologna ha applicato, per quanto riguarda la pena detentiva, una prima diminuzione ex art. 62 bis c.p. di diciotto e non di venti mesi sulla pena base di cinque anni. Tre anni e sei mesi, cui egli perviene dopo la prima diminuzione, conferma che non sono state affatto applicate le circostanze ex art. 62-bis c.p. nella massima estensione, contrariamente a quanto asserisce la Corte». Da ciò deduce il vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Nell'atto di appello si rinviene uno specifico motivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che l'esistenza di una serie di elementi (disagio dell'imputato, sincero sentimento di resipiscenza -dimostrato anche con le dichiarazioni rese nel dibattimento- la condotta dell'imputato che aveva recuperato il rapporto con la madre e il tentativo di reinserirsi nella società con la ricerca di un'occupazione) potessero giustificare l'applicazione del minimo edittale della pena e delle già riconosciute circostanze attenuanti nella loro massima estensione. La Corte di appello rispondeva al motivo affermando che il G.u.p. aveva già applicato il minimo della pena e le circostanze attenuanti nella loro massima astensione. Tale affermazione, però, non trova totale riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado che, anzi, la contraddice in parte. A tal proposito si rileva che mentre il G.u.p. ha effettivamente determinato il trattamento sanzionatorio prendendo le mosse dal minimo edittale previsto per il reato di rapina, non è altrettanto vero che il giudice di primo grado ha applicato le circostanze attenuanti nella massima estensione, visto che perveniva alla pena finale secondo questa sequenza: pena base, in relazione al capo A), anni cinque di reclusione ed C 1.500,00 di multa; diminuita prima ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.; ulteriormente diminuita ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa per effetto delle circostanze attenuanti generiche. Ebbene, il ricorrente ha correttamente rilevato come -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte- le diminuzioni per le attenuanti non sono state applicate nella loro massima estensione. Infatti, rispetto alla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, la massima estensione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. avrebbe dovuto condurre alla pena di anni tre e mesi quattro (e non mesi sei) di reclusione, ed euro 1.000,00 di multa. L'ulteriore riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, invece, è stata applicata nella massima estensione, rispetto alla pena detentiva di anni tre, mesi sei di reclusione, ma non anche rispetto alla pena pecuniaria, visto che la riduzione di un terzo di euro 1.000,00 avrebbe portato alla misura di euro 667,00 e nona a quella di euro 700,00 prevista in sentenza. Proprio la mancata riduzione della pena nella massima estensione per entrambe le attenuanti comporta che la sentenza è viziata da contraddittorietà e da omessa motivazione, visto che la Corte di appello avrebbe dovuto dare risposta al motivo di appello, dotato del requisito della specificità, là dove lo ha respinto sulla base di un'errata lettura della sentenza di primo grado. La sentenza va dunque annullata. L'annullamento, comunque, può essere disposto senza rinvio, potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, che ha dimostrato di ritenere congrua l'applicazione delle attenuanti nella massima estensione, avendola considerata già disposta in favore del reo. Tale rideterminazione deve partire dalla stessa pena base già individuata per il delitto di cui al capo A), pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; va, dunque, applicata la massima riduzione -pari a un terzo- per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., così pervenendosi alla misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; va, quindi, applicata una seconda diminuzione -anch'essa nella massima estensione- per effetto delle circostanze attenuanti generiche, così arrivandosi ad anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 667,00 di multa. Così applicate le diminuzioni per le circostanze attenuanti, la pena va aumentata per la continuazione. Anche in questo caso, la misura dell'aumento deve essere quella stabilita dal giudice di primo grado -pari a mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa-, anch'essa non travolta dall'annullamento. Si perviene, dunque, al risultato di anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro ed euro 867,00 di multa che, ridotta di un terzo per effetto del rito, determina la pena finale di anni uno, mesi sette, giorni tre di reclusione ed euro 578,00 di multa. 2. Va da ultimo rimarcato che l'impugnazione in esame ha riguardato soltanto il trattamento sanzionatorio e non anche l'affermazione di responsabilità, così che, per essa, la sentenza è irrevocabile ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre, mesi uno, giorni ventitré di reclusione ed euro 1.045,00 di multa. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] o EPIDS6TATO [OSCURATO:PERSONA]/1 -,EcoNDASEZINE PENALE. UT l W22 "9"WEIRC9 [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA] Gb; el`(jU Ur,U,k,b OkWqvgDO,.. 9egAL9L l ??, 2 ,( • esak, 01.9bV.,Duta,b_) v\ - I Q J A < \) i\A Q, L h oi93,:lue, gktiZe Ce.3 • fnf\iJ\ te.3--ek,k):),. \ke?,} •Uf.) A okk, 9‘ius.,Jì P. Cede, 9\,, u rb0 ( (SUA' (2-3° 9\ re sA eiq \ \ju Wgs, i Ukk,0 i J?X, \