CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a OVADA avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/10/2022 della Corte di appello di Torino, che -in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5387 del 27/01/2022- ha rideterminato la pena inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Alessandria, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di peculato. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non configurabilità della desistenza attiva, ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod.pen..Il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta l'illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della desistenza volontaria di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen.. A tale proposito ricorda che la sentenza rescindente aveva rilevato l'apoditticità della motivazione della sentenza annullata, ove non dimostrava che l'imputato, all'atto della rimozione dell'annuncio, avesse avuto consapevolezza della segnalazione alla Procura della Repubblica operata medio tempore dal comandante ispettore capo [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, avesse contezza di essere stato scoperto; che sempre la Corte di cassazione aveva ritenuto incongruo il riferimento operato dalla Corte di appello alla richiesta di sequestro degli stivali in questione, in quanto l'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'atto dell'esecuzione del sequestro ha affermato di aver rimosso l'annuncio «alcuni giorni dopo l'avvenuta inserzione» e la misura cautelare è stata eseguita in data 9 agosto 2017 e, dunque, quasi cinque mesi dopo la pubblicazione dell'offerta di vendita. D'altra parte, incongruo appare il riferimento operato in quanto la rimozione dell'annuncio fu operata dall'imputato in ragione dell'attivazione degli organi di controllo. 1.2. Osserva, dunque, che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria in quanto il ritiro dell'inserzione è stato provocato dal fatto di non avere ricevuto offerte. Deduce, quindi, che la motivazione della Corte di appello contrasta con i principi di diritto fissati in tema di desistenza volontaria; aggiunge che la motivazione è apodittica, non spiegando perché la mancata ricezione delle offerte rendesse necessitato il ritiro dell'inserzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Va premesso che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare l'eventuale configurabilità della causa di non punibilità della desistenza, ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod.pen., considerando che «secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, (...), perché sia integrata la desistenza dal delitto di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen., la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17158 del 28/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275647 - 01). La volontarietà non deve, infatti, essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 - 01; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canadè, Rv. 258791 - 01; Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013, Pesce, Rv. 255919 - 01) o, comunque, estremamente improbabile il successo della stessa (Sez. 3, n. 41096 del 30/01/2018, P., Rv. 273961 -01; Sez. 3, n. 51420 del 18/09/2014, M., Rv. 261389 -01; Sez. 4, n. 32145 del 24/06/2012, Sergi, Rv. 248183 -01)». 1.2. La Corte di appello si è conformata ai principi di diritto indicati nella sentenza rescindente e, in tal senso, ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso imputato, nella parte in cui aveva riferito di avere ritirato l'annuncio di vendita perché non gli erano pervenute offerte di acquisto. Da ciò i magistrati dell'appello hanno ricavato che il ritiro dell'offerta era stata dettato dall'insuccesso della condotta delittuosa e non anche dalla volontà di non proseguire nell'azione criminosa, così riconducendo la fattispecie nel paradigma del tentativo e non in quello della desistenza. 1.3. Va, dunque, rilevato come la motivazione della Corte di appello sia conforme al principio di diritto pure richiamato nella sentenza rescindente, secondo cui -per aversi desistenza- la mancata prosecuzione dell'iniziativa delittuosa non deve essere provocata da circostanze esterne, nel cui alveo può essere ricondotto anche l'estrema improbabilità del successo dell'azione criminosa ovvero -come nel caso di specie- il suo insuccesso. 2. Tale ultimo rilievo fa emergere la manifesta infondatezza della censura di apoditticità della motivazione, accompagnata dall'assunto secondo cui la Corte di appello non si sarebbe conformata alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione. A ciò deve aggiungersi che le censure sviluppate con l'impugnazione si risolvono in un'analisi delle risultanze processuali alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte doglianze accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen