CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 48079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale dal medesimo subita in quanto sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione ai resti di associazione per delinquere e plurime frodi in commercio. Secondo l'ipotesi accusatoria il Fusi, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ideato ed attuato tra il 2010 ed il 2012 una illecita strategia aziendale incentrata sull'acquisto di masse olearie che venivano fraudolentemente miscelate in maniera tale da risultare soltanto apparentemente conformi alla normativa comunitaria. L'accusa in virtù della quale l'imputato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 14 maggio 2012 era quella di essere promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione delle frodi avviata all'interno dela propria azienda olearia di cui avrebbe assunto stabilmente la direzione. Detta misura veniva poi sostituita in data 11.9.2012 con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Pesa, revocata infine in data 16 novembre 2012. Quanto al merito, il Tribunale di Siena aveva condannato il Fusi per tutti i capi relativi alle frodi in commercio (ad eccezione di uno) e per l'associazione. La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 22 settembre 2020 aveva assolto il Fusi dalle c.d. frodi all'attualità mentre aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le restanti frodi cd. storiche e lo aveva assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste. 2. Il giudice della riparazione ha motivato il diniego dell'istanza ritenendo che sulla base di una valutazione ex ante del compendio indiziario l'imputato avrebbe concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave. 3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso. Con il primo deduce il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sussistenza delle condotte dolose o gravemente colpose ascritte all'imputato. Rileva che in difetto delle intercettazioni che sono state espunte dal compendio probatorio in quanto assunte in violazione di un divieto probatorio risulta indimostrabile la penale responsabilità dell'imputato per gran parte delle imputazioni di cui al capo C).t L'ordinanza impugnata non spiega perché il residuo compendio probatorio, al netto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili, risulti adeguatamente dimostrativo dell'effettiva ascrivibilità di tali condotte all'imputato. Il giudice della riparazione si é limitato a richiamare la sentenza d'appello nella parte in cui ritiene persistere un principio di prova. L'ordinanza impugnata non spiega le ragioni per le quali tali residui elementi probatori costituirebbero il dolo o la colpa grave del Fusi e come tali condotte si pongano in nesso causale con la formulazione da parte della pubblica accusa dell'addebito provvisorio relativo alla sussistenza del delitto associativo. Con riguardo alle c.d. frodi storiche, difetta un accertamento definitivo in ordine alla penale responsabilità del Fusi e le stesse risalirebbero ad un'epoca antecedente di un anno rispetto all'adozione della misura cautelare. In ogni caso l'ordinanza impugnata risulta carente di motivazione sotto il profilo dell'incidenza causale della condotta del Fusi nel dar c:ausa alla propria carcerazione. Con il secondo motivo deduce la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al nesso causale tra le condotte asseritamente dolose o gravemente colpose dell'imputato e la falsa apparenza del delitto associativo. Posto che il delitto associativo era l'unico a legittimare l'applicazione di misure custodiali, occorreva individuare gli elementi che avessero avuto un-concreta incidenza causale nell'ingenerare l'apparenza della sussistenza di un'associazione per delinquere non essendo sufficiente la sussistenza di elementi indizianti rispetto ai reati scopo. Con il terzo motivo deduce la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza di elementi indizianti per il riconoscimento del vincolo associativo. Rileva che le condotte attribuite all'istante potevano essere indicative al più delle frodi in commercio ma non del reato associativo. L'erronea valutazione in ordine alla sovrapposizione tra la struttura lecita dell'impresa e quella illecita dell'associazione per delinquere non è in alcun modo riconducibile alla condotta del Fusi, ricostruzione del tutto sconfessata dalla sentenza di secondo grado. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, sono fondati. Va premesso che l'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto,' Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv.280390 01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa — e c,ons.eguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice . del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumoue accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale dei dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 2. Ebbene, nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi dianzi esposti. Ed invero, premesso che la misura custodiale é stata applicata solo in relazione al reato di cui al capo A) (associazione per delinquere), l'ordinanza impugnata nel ritenere la condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. non ha in alcun modo evidenziato quali siano stati gli elementi valutati dal giudice della cautela e successivamente non neutralizzati dal giudice 5 del merito che abbiano esplicato un'efficacia sinergica in relazione all'adozione ed al mantenimento della misura. La motivazione adottata a riguardo dal giudice della riparazione si é limitata ad indicare con espressione tautologica che il "Fusi abbia ingenerato con la propria condotta la falsa apparenza della configurabilità del delitto di associazione per delinquere.." quindi in assenza del vaglio richiesto secondo i parametri dianzi evidenziati. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Fire