CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 35511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22932/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1962/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione del 17 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. esponendo di aver deciso, tra la fine dell'anno 2010 e l'inizio dell'anno 2011, di realizzare un impianto fotovoltaico in [OSCURATO:PERSONA] - il cui costo per il primo blocco era di euro 8.000.000 e per il secondo di euro 5.595.000 - e di aver chiesto finanziamento alla Cassa di Risparmio del Veneto; questa, concesso dapprima un finanziamento di euro 500.000, subordinava l'erogazione del residuo finanziamento alla previa installazione dei pannelli fotovoltaici, così rendendo gli attuali attori finanziariamente esposti perché parte dei lavori erano già stati realizzati. Questi si rivolgevano allora a [OSCURATO:PERSONA], il quale, dichiaratosi disponibile a completare l'impianto fotovoltaico mediante l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], li metteva in contatto con il commercialista [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava loro la disponibilità della "Sparkasse" - la Cassa di Risparmio di Bolzano - a un finanziamento di euro 6.500.000 (il valore del primo blocco di lavori) purché gli attuali attori apportassero liquidità per la restante quota di euro 1.432.500 ed estinguessero il debito di euro 500.000 che avevano nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto. Per la loro carenza di liquidità, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi l'operazione seguente: 1) la vendita di tutti i loro immobili per C 1.932.500 alla costituenda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le cui quote sociali sarebbero state intestate a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2) l'utilizzazione dell'incasso per l'anticipo necessario a costruire l'impianto fotovoltaico; 3) l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un mutuo di euro 1.500.000 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano per reperire la liquidità necessaria all'acquisto degli immobili; 4) la contestuale concessione in affitto da [OSCURATO:PERSONA] a Gino e [OSCURATO:PERSONA] degli immobili da essi stessi venduti a tale società per un canone superiore alla rata del mutuo di cui al punto precedente; 5) l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'impegno di restituire le azioni di [OSCURATO:PERSONA] a Gino e [OSCURATO:PERSONA] entro il 31 dicembre 2025 a fronte del loro prezzo nominale di euro 10.000. Gli attori adducevano che tale piano era "fortemente squilibrato" perché: a) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili affittati venivano poste a loro carico; b) [OSCURATO:PERSONA] lucrava intanto euro 200.000 circa a titolo di cessione dei proventi riguardanti la vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico frattanto realizzato; c) il "canone di locazione" era doppio di quello di mercato;d) di fatto si realizzava in tal modo "il versamento di interessi relativi al finanziamento così ottenuto per via indiretta" pari a un tasso annuale, ben superiore alla soglia usuraria, di 13,771%. Secondo gli attori "la natura dolosa della macchinazione" emergeva anche dall'essere il [OSCURATO:PERSONA] al contempo amministratore e detentore del 30% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale deteneva il 100% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta deteneva il 100% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] di cui era amministratrice [OSCURATO:PERSONA], "legata da rapporti affettivi" al Gua riso. Sempre ad avviso degli attori, tutto ciò dimostrava il conflitto di interessi in cui agiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale, ricevuti euro 110.000 oltre Iva a titolo di onorari, aveva indotto gli attori stessi a cedere varie loro proprietà con contratto di compravendita a [OSCURATO:PERSONA], contratto da ritenersi quindi nullo per illiceità della causa ai sensi dell'articolo 2744 trattandosi di pattuizioni commissorie per cui il trasferimento della proprietà aveva "obiettiva giustificazione nel solo fine di garanzia" perché il versamento del denaro non era pagamento del prezzo, bensì "esecuzione del mutuo". Se si fosse invece qualificato negozio solutorio con patto di riscatto, astrattamente legittimo ex articolo 1500 c.c., il contratto sarebbe stato comunque nullo in quanto la somma da pagare nel riscatto era decisamente superiore a quella prestata. Inoltre - adducevano ancora gli attori - sussisteva un evidente responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA] per avere consigliato i suoi clienti. Gli attori in conclusione chiedevano: 1) di dichiarare inefficaci per simulazione o dichiarare nulli i contratti di compravendita degli immobili, previo accertamento della illiceità della causa per contrasto con il divieto del patto commissorio o per altro motivo; 2) di dichiarare la propria titolarità di tali immobili;3) di condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire le somme illegittimamente percepite quali proventi della vendita di energia a GSE e a restituire ogni somma indebitamente percepita per gli accordi conclusi tra le parti con restituzione di quanto illegittimamente versato come canoni locatizi oltre a euro 1.932.500 e al risarcimento dei danni; 4) di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a restituire la già ricevuta somma di euro 137.592 e a risarcire i danni patrimoniali e morali; 5) di dichiarare che il Guariso era socio e amministratore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; 6) in subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] a non disporre degli immobili ceduti in garanzia e invece a trasferirli agli attori contestualmente al pagamento di quanto ricevuto in prestito, previo accertamento che l'accordo era vendita con patto di riscatto. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo. Affermava che l'operazione era stata compiuta di comune accordo tra le parti e negava di avere commesso artifici o raggiri; rilevava che l'unica domanda proposta nei suoi confronti concerneva l'accertamento della sua qualità di socio e di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], società a loro volta convenute, per cui eccepiva l'incompetenza per materia a favore del Tribunale delle Imprese di Venezia. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che, quando era stata costituita il 29 dicembre 2020, tutte le sue quote erano detenute da [OSCURATO:PERSONA], di proprietà del suo socio unico [OSCURATO:PERSONA], e che l'impianto fotovoltaico che aveva acquistato per euro 500.000 era in Loreggia e non era quello indicato dagli attori, che si trovava effettivamente in [OSCURATO:PERSONA]. Sosteneva altresì di aver pagato totalmente il prezzo di euro 1.432.500 pattuito per l'acquisto degli altri immobili, così determinato perché gravati di ipoteche per C 2.129.000; ribadiva che anche i contratti di locazione di tali beni erano stati liberamente stipulati dagli attori, poi divenuti rnorosi nel pagamento dei canoni; affermava di avere ottenuto il finanziamento di euro 1.500.000 dalla banca altoatesina solo per fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo socio unico; contestava la veridicità delle prospettazioni attoree, eccepiva difetto di legittimazione passiva propria e, per le domande riguardanti contratti di locazione, difetto di legittimazione attiva dei soggetti che non avevano partecipato alla loro stipulazione, negava che vi fosse stata vendita con patto di riscatto e concludeva chiedendo il rigetto delle pretese attoree. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], eccependo difetto di legittimazione in quanto gli attori non avrebbero pagato lui, ma lo [OSCURATO:PERSONA], Magnan, Berto. Asseriva poi che l'incarico gli era stato affidato soltanto da [OSCURATO:PERSONA], esponendo inoltre come gli attori, a suo avviso, avevano invano tentato di ottenere un finanziamento bancario e come erano già debitori di banche; sosteneva che erano stati i loro cognati a segnalare agli attori [OSCURATO:PERSONA], che si era resa disponibile a realizzare il parco fotovoltaico previo acquisto degli immobili attorei che andavano poi locati agli stessi alienanti, i quali con il denaro ricevuto come corrispettivo dei beni avrebbero potuto ottenere un mutuo di euro 6.500.001 e affidamento di euro 850.000 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, che però aveva subordinato la c:oncessione di ciò ai contratti locatizi; per l'operazione era stata costituita [OSCURATO:PERSONA] che, allo scopo di ottenere il denaro necessario all'acquisto, aveva stipulato un mutuo di euro 1.500.000 con la stessa Cassa di Risparmio di Bolzano, concessole per le fideiussioni di [OSCURATO:PERSONA] e del suo socio unico; l'impianto fotovoltaico di Loreggia veniva frattanto venduto per euro 500.000 affinché gli attori potessero così estinguere il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto. Sosteneva quindi il [OSCURATO:PERSONA] la vantaggiosità dell'operazione, che avrebbe permesso ai Duregon di procurarsi i mezzi necessari per ottenere un prestito con cui avevano realizzato un impianto fotovoltaico che per vent'anni avrebbe dato loro un utile di euro 20.000.000; negava che i costi finanziari attorei avessero superato la soglia usuraria, sia perché non si trattava di mutuo bensì di locazione, sia perché i calcoli attorei si basavano sugli originali canoni locatizi, che comunque erano stati subito fortemente ridotti. Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affermando che si era resa disponibile a realizzare il parco fotovoltaico e ad acquistare tutti gli immobili dei Duregon perché questi potessero acquisire i mezzi necessari per ottenere il finanziamento dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, e di avere perciò costituito [OSCURATO:PERSONA], che, per acquistare gli immobili, otteneva un mutuo per l'importo di euro 1.500.000 con la suddetta banca, il mutuo venendole concesso per le fideiussioni prestate da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo socio unico; era stata tale banca a pretendere che i beni fossero poi locati ai venditori, per godere di ulteriore garanzia, cioè che la sua debitrice avrebbe fruito di un flusso finanziario costante. Eseguiti i lavori, l'[OSCURATO:PERSONA] diventava poi proprietaria dell'impianto, da cui poteva fatturare euro 2.500.000 annui per la vendita di energia; [OSCURATO:PERSONA] negava ogni patto commissorio perché essa con una lettera di intenti si era impegnata a rivendere agli attori le quote di [OSCURATO:PERSONA] per il 31 dicembre 2025 al prezzo nominale di euro 10.000; già il 10 febbraio 2014 tutte le quote si erano cedute a [OSCURATO:PERSONA], anche se il negozio veniva in seguito consensualmente risolto per l'incapacità di quest'ultimo a sostituire garanzie proprie a quelle rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e dal Valcanover. [OSCURATO:PERSONA] negava che gli atti in questione fossero simulati, rimarcando pure che le parti avevano liberamente convenuto il prezzo di vendita, e concludeva per il rigetto delle domande attoree. La pretesa nei confronti del Guariso veniva separata e la relativa causa rimessa al Tribunale di Venezia, Sezione Imprese; non veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa dello [OSCURATO:PERSONA], Magnan, Berto. Con sentenza del 16 maggio 2017 il Tribunale di Padova dichiarava estinto il giudizio relativo alle domande attoree nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e rigettava tutte le altre.Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerneva le domande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Venezia lo rigettava con sentenza del 14 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] - nelle more del presente giudizio essendo poi deceduto, ed essendo stato depositato atto di costituzione della erede [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si sono difesi con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, illustrando ancora le argomentazioni del controricorso; ha depositato memoria come atto di costituzione la Curatela del [OSCURATO:PERSONA], anch'essa insistendo per il disattendimento del ricorso. Considerato che: 1. Per ben comprendere quel che si sostiene nel ricorso, nel caso in esame, è opportuno anteporre una dettagliata illustrazione del contenuto della sentenza impugnata nella parte effettivamente fondamentale, ovvero quella in cui sono stati affrontati i primi tre motivi del gravame. 1.1 La Corte d'appello, dopo aver fatta sua la descrizione della vicenda offerta dal giudice di prime cure riportandola ampiamente nelle pagine 11-18, osserva che il primo e il secondo motivo censurano la sentenza del Tribunale per avere ritenuto insussistente la nullità, per illiceità della causa ex articolo 2744 c.c., del contratto di compravendita del 12 febbraio 2001, c:on cui gli appellanti avevano venduto i loro immobili a [OSCURATO:PERSONA], giacché "il trasferimento della proprietà trova un giustificazione nel solo fine di garanzia, posto che il versamento del denaro non costituisce, in realtà, pagamento del prezzo bensì esecuzione di un mutuo". La corte territoriale rileva che il primo giudice "ha disatteso queste prospettazioni osservando che la violazione del divieto di patto commissorio si ha allorché ... il trasferimento della proprietà del bene a favore del creditore divenga irrevocabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore"; e nel caso in esame, invece, con la "lettera d'intenti" del 15 febbraio 2011 - con cui [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] entro il 31 dicembre 2025 la titolarità delle quote di [OSCURATO:PERSONA] "ad un prezzo pressoché simbolico" -, sempre ad avviso del primo giudice, gli appellanti avevano "ottenuto la garanzia di ricevere in retrocessione i beni", senza subordinare tale retrocessione alla previa estinzione di qualsiasi loro debito, essendo invece il trasferimento "vincolato al semplice sopravvenire della scadenza pattuita". Dunque sarebbe mancato un effetto di patto commissorio, "essendo al contrario prevista un'automatica restituzione ... a distanza di quindici anni". Osserva allora la corte che gli appellanti sostengono che "l'accordo formalizzato con la lettera di intenti configuri un patto di retrovendita a scopo di garanzia", allo scopo richiamando alcune parti della lettera, cioè "i punti delle premesse ... in cui si dà atto che il trasferimento delle quote sociali a Duregon potrà avvenire solo dopo che saranno integralmente estinti gli affidamenti contratti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con Cassa di Risparmio di Bolzano e quindi non prima del 31. 12. 2025", "la clausola che prevede che tutti i debiti e crediti aziendali siano estinti prima della cessione di quote" e l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] di conservare la titolarità dei beni fino al 31 dicembre 2025 e di "sottoscrivere tutti i documenti necessari al trasferimento delle quote". Ritiene peraltro il giudice d'appello che il vero "punto centrale" consista nella "mancanza di un patto che impedisca agli alienanti di pretendere l'adempimento dell'obbligo di retrocessione in difetto di restituzione delle somme ricevute", disattendendo per questo, dunque, le doglianze.1.2 La Corte d'appello disattende poi l'ulteriore censura "del mancato accoglimento della domanda volta a far accertare la natura simulata del contratto di vendita immobiliare". Osserva infatti la Corte d'appello che, mentre il primo giudice ha ritenuto che non fosse stato provato l'accordo simulatorio - in quanto dai documenti sarebbe emerso che la stipulazione dei contratti di vendita e di locazione "fu effettivamente voluta da tutte le parti al fine di costituire una provvista in capo ai Duregon idonea a consentire loro di ottenere la concessione del finanziamento da parte della Sparkasse" -, e mentre gli appellanti hanno sostenuto la sussistenza di prove invece di tale simulazione, tra cui la lettera di intenti e i contratti d'affitto che lasciavano ai Duregon la disponibilità materiale degli immobili venduti, tutto ciò non significa che gli appellanti, come le altre parti, "non abbiano voluto gli effetti dei contratti conclusi". Allo stesso modo - prosegue la corte territoriale - non vi è simulazione nel contratto di "sale and lease back" ove "si verificano gli stessi fatti che gli appellanti considerano indizi di un accordo simulatorio: il venditore conserva il godimento dei beni venduti; il soggetto che acquista il bene paga ... facendo conto sui canoni che incasserà per l'affitto e gli consentiranno di coprire i costi sostenuti e trarre un margine di guadagno; le parti pattuiscono ... subito la retrocessione della proprietà all'imprenditore finanziato al termine del rapporto", così consentendo "all'imprenditore di ottenere liquidità senza privarsi in via definitiva dei suoi beni". E se è vero che anche il sale and lease back può essere utilizzato per scopi illeciti come il sottrarsi al divieto del patto commissorio, occorre in tal caso la presenza di indizi sintomatici di un'anomalia della causa tipica, qui mancando invece "due dei tipici elementi indiziari" necessari per un'operazione fraudolenta, ovvero "una pregressa situazione di credito e debito" tra le parti e l'incongruità del prezzo, non rinvenibile nella fattispecie in esame "tenuto conto della sussistenza dei mutui ipotecari". Che poi questi ultimi restino a carico dei Duregon - rileva ancora il giudice d'appello condividendo l'asserto del primo giudice - non è illogico in quanto "i Duregon erano destinati a rientrare nella titolarità dei beni" per "un modesto prezzo (che, proseguendo nell'analogia con il sale and lease back, corrisponde al prezzo di riscatto)". 2. Passando dunque all'esame dei motivi veicolati nel ricorso, il primo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2744, 1344 e 1418 c.c. in relazione agli "atti di vendita e locazione" dell'Il febbraio 2011 e alla "lettera d'intenti" del 15 febbraio 2011. 2.1. Si osserva in primis che la Corte d'appello, a pagina 20 della sentenza, qualifica "punto centrale" "la mancanza di un patto che impedisca agli alienanti di pretendere l'adempimento dell'obbligo di retrocessione in difetto di restituzione delle somme ricevute". La prova del patto de retro vendendo invece, ad avviso dei ricorrenti, sussisterebbe, consistendo nella lettera di intenti del 15 l'ebbraio 2011, ove si sarebbe concordato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto acquistare le quote di [OSCURATO:PERSONA] solo una volta avvenuta l'integrale estinzione degli affidamenti indicati nella scrittura, cioè (si precisa nella premessa della scrittura stessa) il mutuo ipotecario - scadente il 31 dicembre 2025 - di un milione e mezzo di euro stipulato con la Cassa di Risparmio di Bolzano gravante sugli immobili che [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato dai Duregon e il finanziamento chirografario di 500.000 euro stipulato con la medesima banca, scadente il 31 dicembre 2020 ([OSCURATO:PERSONA] "ha dimostrato interesse per l'acquisto della totalità delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] ... ma ... tale acquisizione è in ogni caso subordinata alla integrale estinzione dei predetti affidamenti e ... pertanto non potrà avere effetto prima del 31.12.2025": così si rinviene ancora nella premessa della scrittura, integralmente trascritta nel motivo in esame). A ciò dovrebbe aggiungersi l'analisi diretta a comprendere "da dove deve provenire la provvista per far fronte al pagamento dei due «predetti affidamenti»" considerando che [OSCURATO:PERSONA] è una società "costituita ad hoc" per l'operazione in esame e che quindi ha come unica fonte di entrate i canoni - "esorbitanti" - pagati dai Duregon in forza dei contratti di affitto. Questo dimostrerebbe, come gli attuali ricorrenti avrebbero denunciato fin dal primo atto introduttivo, l'esistenza di un patto commissorio, ovvero, come si è espressa la corte territoriale però escludendola, l'esistenza di "un patto che impedisca agli alienanti di pretendere l'adempimento dell'obbligo di retrocessione in difetto di restituzione delle somme ricevute". 2.2 In secondo luogo la Corte d'appello avrebbe errato respingendo con una motivazione inesistente "la domanda fondata sulla violazione dell'art. 1344 c.c.", in quanto la motivazione "non può essere la medesima sulla quale la Corte ha fondato la reiezione della domanda ex art. 2744 c.c." come invece proprio avrebbe fatto la corte territoriale. Il contratto in frode alla legge, come recita l'articolo 1344 c.c., "costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa", come nei casi, riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, della vendita con patto di riscatto e del sale and lease back finalizzati ad eludere il divieto di patto commissorio. Il Tribunale, nella motivazione della sua sentenza, aveva dichiarato che la fattispecie in esame era prossima a quella del sale and lease back, secondo i ricorrenti travisando "l'interpretazione degli atti", e la Corte d'appello ne avrebbe "pedissequamente ricalcato le orme" così esprimendosi (a pagina 21 della pronuncia): "... non vi è simulazione nel contratto sale and lease back, con il quale un'impresa vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore, che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario e contestualmente lo cede in locazione finanziaria alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riacquisto ...", poi aggiungendo (a pagina 22): "Come tutti i contratti, anche il sale and lease back può essere impiegato per scopi illeciti o in frode alla legge. La sua validità va quindi valutata in relazione alla possibilità che tale strumento sia il mezzo usato dalle parti per sottrarsi al divieto di patto commissorio (questione, evidentemente, ben diversa dalla simulazione)". Ad avviso dei ricorrenti "questo inciso la dice lunga" su come il giudice d'appello sarebbe stato "clamorosamente superficiale" nella valutazione del caso, avendo essi eccepito anche la simulazione - il che però non inciderebbe - ma essendo stato il primo giudice (seguito appunto "pedissequamente" dal secondo) a invocare "inopinatamente" il sale and lease back. Peraltro, subito dopo i ricorrenti invocano giurisprudenza di questa Suprema Corte che indica quando il sale and lease back viola il divieto ex articolo 2744 c.c. per le circostanze del caso concreto, individuabili nelle difficoltà economiche del venditore giustificanti un sospetto approfittamento e nella sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo concordato, per affermare che proprio questa sarebbe "la fattispecie del caso qui in esame" (ricorso, pagina 35). Invero, nel caso concreto, "il venditore aveva difficoltà economiche" (come più volte riconosciuto dai giudici di merito, in particolare il giudice d'appello avendo osservato che i Duregon erano "gravati da debiti consistenti" e proprietari di beni ipotecati); sarebbe pure evidente l'approfittamento di [OSCURATO:PERSONA], dato che, a fronte di un mutuo di un milione e mezzo di euro, nei quindici anni anteriori alla restituzione degli immobili i Duregon avrebbero dovuto corrispondere canoni per quattro milioni e mezzo di euro; e ancora, sulla sproporzione tra il valore dei beni venduti e il corrispettivo "le carte ... parlano chiaro", nel senso che mentre il prezzo veniva determinato in euro 1.423.500, il valore ammontava in euro 3.744.900. Sarebbe quindi "dimostrato" che, anche se si fosse dinanzi ad una fattispecie di sale and lease back, il sale and lease back sarebbe stato stipulato in violazione dell'articolo 2744 c.c., e la "conseguenza di siffatto accertamento" sarebbe la nullità della "vendita degli immobili intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Duregon", per il combinato disposto degli artic:oli 1418 e 2744 c.c. 2.3 I ricorrenti richiamano poi passi motivazionali di Cass.. sez. 1, 26 febbraio 2018 n. 4514, per ribadire che nel caso in esame non sussisterebbe una "causa di scambio" tra le parti del contratto [OSCURATO:PERSONA]/Duregon, perché queste non avrebbero avuto "nessun interesse acchè la [OSCURATO:PERSONA] acquisisse la proprietà del bene"; al contrario, "che si tratti di una «causa di garanzia» è schiacciante" perché l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era che i Duregon ottenessero la somma di euro 1.432.500, id est la somma necessaria per avviare i lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto realizzare proprio [OSCURATO:PERSONA], cioè la "detentrice del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA]"; la causa, dunque, sarebbe stata "solamente una causa di garanzia poiché la vendita era il solo possibile strumento per portare a compimento l'operazione". Infine, per confermare l'assenza della "causa di scambio" in luogo di un unico "scopo di garanzia", si argomenta sulla base di un "prospetto" cui si sarebbe riferito il CTU nominato dal PM in un procedimento penale a carico del Guariso e del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1414 c.c., in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. Si richiamano passi presenti nelle pagine 20-21 della sentenza impugnata, ove si afferma che gli attori al primo giudice non avevano fornito la prova di un accordo simulatorio tra le parti e che, se è vero che gli attuali ricorrenti "non hanno inteso privarsi, nemmeno temporaneamente, della disponibilità materiale dei loro immobili e ... hanno accettato di stipulare la compravendita con la certezza di rientrare anche nella titolarità giuridica dei beni", ciò non significa che, al pari delle altre parti, "non abbiano voluto gli effetti dei contratti conclusi. Così come non vi è simulazione nel contratto sale and lease back ..." Secondo i ricorrenti, invece, "è pacifico che si sia posto in essere un atto di compravendita simulato", come simulazione assoluta, o a tutto voler concedere relativa, "poiché le parti, con i loro accordi interni, hanno escluso la rilevanza, tra loro, del contratto apparentemente stipulato" ex articolo 1414, primo comma, c.c. Sussisterebbe inoltre pure il principio di prova scritta,, rappresentato dalla lettera di intenti, da cui è desumibile che gli immobili venduti "debbano tornare di proprietà dello stesso venditore, una volta estinti i debiti bancari" e che il venditore, appunto, sarebbe "rimasto l'utilizzatore degli immobili nella simulata qualità di conduttore", senza perderne, quindi, la disponibilità materiale. 3.2 D'altronde "la produzione documentale" (il riferimento è alla perizia penale già richiamata nel precedente motivo e ad un "prospetto contabile denominato «dettaglio esposizione»") avrebbe dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai pagato la compravendita. Infatti, si sarebbe "limitata a chiedere il mutuo la cui provvista ha «girato» agli odierni ricorrenti non per acquistare realmente la proprietà ... (causa di scambio non realizzata) ma solamente per far sì che ... avessero la somma necessaria per poter ottenere i nuovi finanziamenti" dalla banca altoatesina allo scopo di realizzare l'impianto fotovoltaico. "A corollario" varrebbero dichiarazioni del Guariso - deus ex machina nella vicenda - "captate nel procedimento penale", le quali dimostrerebbero "inequivocabilmente il «:disegno» ordito in danno della famiglia Duregon"; il che sarebbe pure confermato dalla perizia penale, considerato che egli sarebbe stato l'amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. I Duregon sarebbero stati vittime di condotte fraudolente per giungere agli accordi che poi hanno stipulato e per giungere pure a corrispondere una "iperbolica cifra" di euro 300.000 al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso professionale. [OSCURATO:PERSONA], per di più, avrebbe predisposto un "prospetto" parificante la posizione dei Durigon con quella del Guariso, che, attraverso le operazioni che i Durigon erano stati indotti a compiere, "non aveva impiegato un solo euro"; lo confermerebbe un passo della relazione frutto della perizia disposta nel procedimento penale dal PM, per cui le vendite dei beni dei Durigon risulterebbero "nulle per causa illecita ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c."; e in tale perizia si sarebbe concluso ravvisando a carico del Guariso in concorso col [OSCURATO:PERSONA] il reato di tentata truffa.3.3 Seguendo ancora la linea del primo giudice, la corte territoriale, come sopra si è visto, dopo avere riconosciuto che i ricorrenti non intendevano privarsi della disponibilità materiale dei loro immobili, ha affermato: "Ciò, tuttavia, non significa che essi (così come le altre parti) non abbiano voluto gli effetti dei contratti conclusi". In questo modo la corte sarebbe incorsa in una "contraddizione in termini", perché "quello che le parti volevano era solamente un mezzo per realizzare un fine originariamente comune, ... l'impianto fotovoltaico ...". Dopo avere argomentato su due punti della sentenza di primo grado, come se fosse oggetto del presente ricorso congiuntamente a quella d'appello, i ricorrenti ne traggono quella che definiscono la "riprova della fondatezza della domanda", e cioè la presenza di una simulazione consistente in una "architettura negoziale", essendo quest'ultima "l'artifizio simulatorio per permettere ai Duregon di avere il finanziamento, senza spogliarsi dei loro beni, solo fittiziamente intestati a terzi". Costituirebbe prova della simulazione anche l'avere i Duregon "venduto beni di un valore vicino ai tre milioni di euro a circa la metà del loro valore, oltretutto accollandosi ben C 2.204.000,00 di debiti": il che sarebbe stato una "folle vendita di una famiglia di squilibrati". Il fatto poi che potessero godere di tali beni quali affittuari confermerebbe la simulazione, e non vi sarebbe quindi prossimità al sale and lease back, ricorrendo una vendita a scopo di garanzia e non a scopo di locazione, come invece ritenuto, in "esatto contrario", dalla Corte d'appello. 3.4 Sostengono dunque i ricorrenti di avere "fornito elementi atti a provare la simulazione", definendo "a dir poco incredibile" che il giudice d'appello "abbia omesso di prendere contezza del fatto che la lettera di intenti intercorsa tra le parti rappresentava proprio la prova di quell'accordo simulatorio"; proprio per questa omissione la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di una simulazione assoluta (o, tutt'al più, relativa) poiché "nella lettera di intenti si era, di fatto, convenuto che i beni ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ai Duregon tornassero in proprietà di questi ultimi ma solo a fronte del pagamento dei debiti bancari gravanti formalmente sull'acquirente ma posti sostanzialmente a carico del venditore". E i due atti necessari per una simulazione sussisterebbero: il contratto di vendita dell'Il febbraio 2011 sarebbe il contratto simulato, la lettera di intenti del 15 febbraio 2011 sarebbe l'accordo simulatorio; atti che però non sarebbero stati "valutati come elementi di prova della simulazione". 4.11 terzo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., e si compone di più censure. 4.1 Quale primo submotivo, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. viene ricondotta all'asserto che il giudice d'appello avrebbe "completamente omesso di porre a fondamento della decisione assunta tutta quella documentazione che, di certo, rappresentava ... la prova dell'intercorsa simulazione", vale a dire il contratto di mutuo, la vendita degli immobili dell'I 1 febbraio 2011, il contratto di locazione e la lettera di intenti. Entrambi i giudici di merito non avrebbero effettuato una "valutazione globale" di tutti questi documenti e - il che sarebbe "assai grave" - avrebbero "dichiarato la inesistenza di una controdichiarazione", che sarebbe stata invece la lettera di intenti. 4.2 La violazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. - costituente un secondo submotivo - si riferirebbe all' "errore principale" del giudice d'appello, cioè il "non leggere le carte processuali nel loro insieme", valutando invece gli atti e i fatti singolarmente. Ciò nonostante che quel che si doveva esaminare non fosse "particolarmente complesso, visto che due degli atti in questione erano datati 11.02.2011 ed il terzo ... 15.02.2011", il che proverebbe il "medesimo contesto temporale in cui l'operazione era avvenuta". Quale esempio, si sostiene che il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente valutato che con la vendita degli immobili gli attuali ricorrenti avrebbero ottenuto il finanziamento per l'impianto fotovoltaico, e che avrebbe erroneamente qualificato l'operazione come sale and lease back "quando, viceversa, la vendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto essere necessariamente collegata ed analizzata in uno alla lettera dì intenti del 15.02.2011 ... dove siano trascritte ... le effettive intenzioni delle parti ..., cioè uno scambio ai fini di garanzia e non di scambio". Dunque il giudice d'appello avrebbe valutato le prove senza avvalersi del "prudente apprezzamento" richiesto dall'articolo 116, primo comma, c.p.c., con conseguente nullità come denunciata in rubrica. 5. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1501 c.c., in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. Il motivo prende le mosse dalla seguente frase: "Le nostre doglianze sul punto non era (sic) affatto inammissibile, non essendo assolutamente generica, benché formulata brevemente". La frase non è del tutto espressiva, ma è inevitabile collegarla a come il giudice d'appello ha disatteso - a pagina 23 della sentenza - il quarto e il quinto motivo del gravame: "Il quarto e quinto motivo, svolti in poche righe alla pagina 83 dell'atto d'appello, sono inammissibili per la Doro assoluta genericità." Oppongono i ricorrenti a tale rilievo del giudice d'appello che "quanto abbiamo scritto era più che sufficiente per far comprendere il motivo della doglianza" e che nell'ordinamento non è prevista "una comminatoria di inammissibilità a fronte di un motivo di impugnazione «breve»". Segue ciò che i ricorrenti qualificano analisi della sentenza di primo grado, per concludere che la scadenza del contratto - qui ricondotto all'articolo 1501 c.c. - pattuita del 31 dicembre 2025 "va sostituita con quella legale del 15. 02. 2016". 6. Prendendo allora le mosse dall'esame del primo motivo, deve constatarsi che si articola in distinte censure. 6.1 Occorre anzitutto rammentare che la corte territoriale, come già si è visto, in relazione ai primi due motivi d'appello ha dichiarato l'insussistenza, nel caso in esame, di un patto di retrocessione condizionato ad un precedente adempimento di debiti dei Duregon - gli originari alienanti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - l'originaria acquirente -, ritenendo che invece fosse "prevista una automatica restituzione ... a distanza di quindici anni", senza dunque rinvenirsi l'intrusione di alcun patto commissorio nell'accordo delle parti (sentenza, pagina 19). Ha pertanto esaminato (sentenza, pagina 20) il contenuto della lettera di intenti - di pochi giorni successiva al contratto stipulato dai Duregon con [OSCURATO:PERSONA] - costituente un accordo tra i Duregon e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'assenza di ogni condizionamento dell'obbligo di retrocessione alla "restituzione delle somme ricevute". Il primo submotivo, allora, ut supra illustrato sub 2.1, criticando la ricostruzione fattuale espletata dal giudice d'appello in ordine agli accordi intervenuti tra le parti che lo ha portato ad escludere che sia stato stipulato un patto commissorio, costituisce, inammissibilmente, il perseguimento di un terzo grado di merito. 6.2 Ad abundantiam, si rileva inoltre che l'articolo 2744 c.c. presuppone un debito, così illegittimamente garantito, della parte apparentemente alienante nei confronti di quella apparentemente acquirente. Nel caso in esame, il giudice d'appello sottolinea il fatto che nella lettera di intenti "si dà atto che il trasferimento delle quote sociali a Duregon potrà avvenire solo dopo che saranno integralmente estinti gli affidamenti contratti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con Cassa di Risparmio di Bolzano" (sentenza, pagina 20). Dunque, il debito cui fa riferimento la lettera di intenti, e che fonderebbe il patto commissorio ad avviso dei ricorrenti, non intercorre tra i Duregon e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti non possono non rendersene conto, e quindi tentano di "correggere" questo profilo; ma il tentativo viene effettuato con ulteriori argomenti fattuali, e cioè con l'asserto che il denaro per il pagamento dei debiti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soltanto quello rappresentato dai canoni pagati a quest'ultima dai Duregon "in forza dei contratti di affitto", in quanto [OSCURATO:PERSONA] "non ha alcuna fonte di entrate" al di fuori di questi (ricorso, pagina 32). /ctu °cuti si tratta di un'affermazione appunto fattuale, che non risulta neanche essere stata oggetto di prova davanti ai giudici di merito, e che comunque non può essere accertata quanto alla sua veridicità o meno da questa Suprema Corte, che è giudice di legittimità.6.3.1 Segue peraltro, come si è sopra illustrato, un secondo submotivo, che censura la sentenza per avere respinto anche la domanda fondata sull'articolo 1344 c.c. e non averlo motivato. Rilevano i ricorrenti (nelle pagine 33 ss. del ricorso) che il giudice d'appello "ha, di fatto, respinto anche la domanda fondata sulla violazione dell'art. 1344 c.c.", ma che "la motivazione di questo non può essere la medesima sulla quale la Corte ha fondato la reiezione della domanda ex art. 2744 c.c.", dal momento che, "diversamente da quanto previsto dall'art. 2744 c.c., ... l'art.1344 c.c. regolamenta il [OSCURATO:PERSONA]", ovvero il tipo di negozio giuridico che "costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa" - come recita la norma -. Tra gli esempi tipici di questa fattispecie sarebbe proprio la "vendita con patto di riscatto posta in essere tra debitore e creditore, al fine di eludere il cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]", come quando "il venditore continua a rimanere nella casa a titolo di locatore" - che sarebbe il caso qui ricorrente - o quando il c.d. sale and lease back è in realtà "diretto ad eludere il divieto di patto commissorio". 6.3.2 In effetti, pur se sconfina anche in alcune argomentazioni direttamente fattuali, questa censura trova fondamento, nel senso che il giudice d'appello non ha risposto ad uno specifico motivo presente nel gravame, il quale non era identificabile in via diretta nella violazione dell'articolo 2744 c.c. Gli appellanti, invero, avevano chiesto fin dal primo grado di accertare che le cessioni da loro compiute "sono affette da illiceità della causa, per contrarietà al divieto del patto commissorio o per altro motivo che sarà determinato nel corso del giudizio", come risulta dalla premessa del ricorso che riporta le ampie e chiare conclusioni dell'atto di citazione (si veda la pagina 6 del ricorso). Avevano devoluto ciò anche al giudice d'appello, formulando, sia pure in modo conciso e peraltro con evidente riferimento a quanto effettivamente emerge dalle precisate conclusioni d'appello, anche nel gravame un motivo conformato in modo duplice, cioè "sul patto commissorio ed il negozio in frode alla legge" (ricorso, pagina 20); e, appunto, in tal senso era stato inequivocamente richiesto pure alla corte territoriale di decidere avendo "accertato che tali cessioni sono affette da illiceità della causa, per contrarietà al divieto del patto commissorio o per altro motivo che sarà determinato nel corso del giudizio" (sentenza d'appello, pagina 5). La corte, però, si è sottratta dal vaglio della fattispecie in ordine all'applicazione dell'articolo 1344 c.c., incentrando l'accertamento esclusivamente in via diretta sulla sussistenza o meno di un patto commissorio e non affrontando la questione della nullità della causa ai sensi dell'articolo 1344 c.c., a detta norma riservando soltanto un rapido richiamo in riferimento alla diversa tematica di una eventuale correlazione di più negozi. 6.3.3 Sul primo e sul secondo motivo d'appello, infatti, la corte territoriale riprende quanto era stato ritenuto dal primo giudice sulla sussistenza di patto commissorio, così concludendone l'esame (pagine 19-20 della sentenza): "Manca, quindi, l'effetto proprio del patto commissorio, in quanto non è stato previsto nessun meccanismo volto ad attribuire meccanicamente al presunto creditore la titolarità dei beni concessigli in garanzia, essendo al contrario prevista una automatica restituzione dei medesimi in capo agli asseriti debitori a distanza di quindici anni. Ciò esclude la nullità del negozio di compravendita, ma anche (visto il richiamo all'art. 1344 c.c.) del complesso di negozi tra loro collegati che le parti hanno concluso tra loro". Le successive, sintetiche osservazioni (pagina 20 della sentenza) non si discostano da questa concentrazione esclusiva sull'articolo 2744 c.c., che per il giudice d'appello costituisce infatti "il punto centrale" dei due motivi ("Il punto centrale ... è quello già indicato della mancanza di un patto che impedisca agli alienanti di pretendere l'adempimento dell'obbligo di retrocessione in difetto di restituzione delle somme ricevute"). 6.3.4 Non si può pertanto non constatare che la corte territoriale non ha risposto alle censure del gravame attinenti all'articolo 1344 c.c., arrestandosi allo scrutinio della vicenda fattuale in diretto rapporto all'articolo 2744 c.c., e non affrontando la questione della causa concreta presente nel negozio in termini di illiceità finalizzata a "eludere l'applicazione di una norma imperativa" ai sensi appunto dell'articolo 1344 c.c. Ovvero, la corte territoriale, nello scrutinio fattuale che le spetta, ha vagliato soltanto la natura o meno di patto commissorio del negozio stipulato dalle parti, in termini appunto diretti, senza peraltro vagliare se il negozio fosse o meno plasmato in concreto su una causa qualificabile come strumento elusivo di illiceità, cioè una causa fraudolenta aggirante "l'applicazione di una norma imperativa". 6.3.5 Peraltro e propriamente in via preliminare rispetto a quanto finora osservato, vertente sulla sussistenza di una evidente insufficienza del giudizio in iure in ordine alla questione dell'apprezzamento della fattispecie concreta sotto il paradigma dell'articolo 1344 c.c. manifestata dalla sentenza d'appello, sussiste altresì al riguardo pure una palese violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. nella pronuncia qui impugnata. Invero la motivazione resa dalla corte territoriale in tema risulta del tutto inesistente e tale inesistenza giustifica comunque l'accoglirnento del submotivo in esame anche al di là della rilevata inidoneità dell'estensione del ragionamento in iure svolto sulla fattispecie apprezzata ai sensi dell'articolo 2744 c.c. Rileva infatti il Collegio che l'intestazione del motivo e la sua illustrazione non evocano formalmente la violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. ma nonostante ciò l'esistenza della sostanza di tale violazione si coglie ed è percepibile, alla stregua del principio di diritto espresso da S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, in quanto i ricorrenti vi hanno argomentato nelle prime tre proposizioni presenti a pagina 32 del ricorso, e in particolare nella prima di esse, nella quale si fa riferimento proprio alla motivazione inesistente, come già osservato nel precedente paragrafo 2.2. 7. La censura in esame, dunque, sotto tutti i profili merita accoglimento, assorbendo tutte le altre, dovendo conseguentemente la sentenza essere cassata e rinviata per l'espletamento dell'esame del negozio de quo in rapporto alla identificazione della sua concreta causa e della liceità o meno di quest'ultima ai sensi dell'art. 1344 c.c. Il giudice di rinvio dovrà rendere una motivazione effettiva al riguardo.Il giudice di rinvio, ai sensi dell'articolo 383, primo comma, c.p.c., può essere scelto dal giudice di legittimità in un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello ove è stata emessa la pronuncia cassata, purché, naturalmente, sia di pari grado (sulla scorta di S.U.