CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iette/se ite le conclusioni del PG j2,432^:u-X - ' u0<to il difensore -ae -.1LA)2 017tP [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato, condividendo e richiamandone i contenuti, il decreto n. 131/2020 "A" emesso dal Tribunale della medesima città, in data 4.6.2020, che aveva ordinato la confisca di una serie di beni - immobili e oggetti preziosi, analiticamente descritti in decreto - nella disponibilità diretta o indiretta della [OSCURATO:PERSONA], e dichiarato invece inammissibile la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e, in parte, anche quella della misura patrimoniale, limitatamente a determinati beni immobili (box auto sito in Boscotrecase, in via Sepolcri, appartamento sito in Terzigno, alla via Panoramica, con relativo box auto, acquisiti nel 2007-2008) dei quali veniva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto. 1.2.Segnatamente, il Tribunale, nel disporre la misura preventiva, aveva ravvisato l'esistenza di sufficienti indizi idonei a desumere sia l'appartenenza della proposta - quale elemento di spicco che, nella qualità di convivente del capoclan [OSCURATO:PERSONA], deteneva la "cassa comune" del gruppo da cui attingere per il pagamento periodico degli affiliati in libertà o in stato di detenzione e per fronteggiare spese legali e per il sostentamento dei latitanti, occupandosi anche della detenzione e dell'occultamento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di pertinenza dell'organizzazione - a un'associazione di stampo carnorristico (il clan Gallo-Limelli-Vangone, sodalizio volto al narcotraffico e all'usura, attivo nei comuni di Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, [OSCURATO:PERSONA] e paesi limitrofi), sia la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tale da far ritenere detti beni ottenuti con i provenci dell'attività illecita cui era costantemente dedita [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di collaborazione con Gallo e con altri adepti del sodalizio (condotte per le quali la ricorrente ha riportato condanna alla pena di anni dieci di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29.4.2013, irrevocabile in data 4.5.2015). 2. Avverso il suddetto decreto, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramice dei propri difensori di fiducia che presentano distinti atti di impugnazione, 3. 11 ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della motivazione. In relazione al principio di legittimità secondo cui l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è la negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti (v. Cass., Sez. II, n. 11846/2018), la difesa evidenzia che, nei confronti del Giudice specializzato, a fronte di un provvedimento definitivo reiettivo, si determina una preclusione processuale suscettibile di essere messa in discussione unicamente con la sopravvenienza di fatti nuovi, la quale funge da ostacolo radicale a un intervento ablativo di segno positivo. Pertanto, si lamenta che, a fronte della fondatezza della doglianza in appello circa l'identità del materiale probatorio oggetto di vaglio da parte del Giudice della cognizione e del Tribunale specializzato - come risulta a pag. 12 del decreto di primo grado - la Corte di appello ha reso una motivazione viziata per apparenza, laddove, enunciando solo giurisprudenza di legittimità astrattamente pertinente alla vicenda, non consentendo al lettore di comprendere adeguatamente l'iter logico-giuridico seguito per arrivare alle conclusioni poi rassegnate, non fornisce concreta risposta alle doglianze mosse nei motivi di appello [ove si definiva un "artificio istruttorio" il richiamo effettuato - alla pag. 47 dei decreto di primo grado - agli accertamenti esperiti in sede di prevenzione]. Inoltre, si ravvisa che la violazione di legge in cui è incorsa la Corte di appello specializzata sia evidente sia in riferimento alla definitiva pronuncia della Corte di appello ai Napoli - resa con sent. n. 9696/2017 -, sia in riferimento al perentorio tenore della pronuncia n. 43875/2016 di questa Corte laddove affermano l'origine lecita dei beni sequestrati, in quanto acquistati legittimamente dalla ricorrente anche attraverso atti pubblici di donazione, già prodotti nel aiudizio di primo grado. 3.2.Con ii secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito in relazione agli artt. 24, 4 e 1 comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011 per omessa applicazione del principio di 'correlazione temporale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione; nonché in relazione all'art. 24 del d.lgs. 159/2011 per l'omessa revoca della confisca rispetto ai cespiti acquistati con atto pubblico del 27.07.2000. In particolare, si lamenta che, in violazione dei presupposti per l'espressione di un corretto giudizio ex. art. 24 d.lgs. 159/2011 nel rispetto del principio affermato dalle Sezioni Unite "Spinelit" della "correlazione temporale", la Corte di appello - a pag. 4 - ha più volte errato nel riportare i riferimenti cronologici rilevanti per la corretta valutazione dell'accrescimento patrimoniale poiché ha collocato la partecipazione camorristica della ricorrente dal 2004, laddove era l'operatività del clan Gallo-Limelli-Vangone ad essere accertata a decorrere dal luglio 2004 (così come risulta dal capo F) della rubrica) mentre la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] era accertata nel marzo 2006 (capo P2) della rubrica; come pure ha errato nel collocare l'epoca di stipula degli atti pubblici di compravendita negli anni 2003 e 2007, ove gli immobili erano rispettivamente acquistati con atto pubblico del 27.07.2000 e con atto pubblico del 7.10.2003. Sicché, si ritiene che tutto ciò ha falsato ii rigoroso percorso valutativo afferente la verifica dell'identità del periodo in cui la ricorrente si è manifestata "pericolosa" e il momento in cui i beni in questione sono confluiti nella sua disponibilità patrimoniale. Atteso che proprio in ragione della "perimetrazione cronologica della pericolosità sociale la misura ablativa era da escludersi quantomeno per quella parte dei patrimonio ai derivazione lecita, del pari, si lamenta che l'applicazione della confisca dei beni oggetto dell"atto di compravendita del 27.07.2000 contravviene, oltre che ai già richiamati principi di legittimità, anche al principio di legalità puntualizzato dalla Consulta con la Sent. n. 33/2018 che afferma la tesi della "ragionevolezza temporale" al fine di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca. In limine a tale principio, si evidenzia che il momento di acquisizione dei beni oggetto della compravendita dei luglio 2000 si colloca lontano dall'epoca di accertamento della partecipazione camorristica (c.d. reato-spia) della ricorrente, al punto da rendere irragionevole la presunzione di derivazione dei bene stesso da un'attività illecita. 3.3.Con i terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. o), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 comma 1, lett. a) e b), 4, 5, 19, 24 d.igs. 159/2011 in riferimento al giudizio espresso nei confronti di DE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si deduce altresì la violazione del principio di "correlazione temporale'' e l'apparenza della motivazione con riferimento all'epoca di commissione dei reati tributari in cui sarebbero incorsi i nonni- donanti. Si lamenta che, contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello - a pag. 3 - in considerazione dell'allegazione di numerosi atti pubblici comprovanti l'attività imprenditoriale dei predetti nonni e dell'evidente parzialità dei dati contenula Fisco" (banca dati operativa dal 1992) costituisce argomeoto controverso che i nonni-donanti non avrebbero dichiarato redditi adeguati a sostenere le liberalità poste in essere in favore della ricorrente.Pertanto, si censura l'operato della Corte territoriale (e del Tribunale prima che era stato sollecitato dalla difesa nel corso del giudizio durante le udienza del 4.02.2020 e del 26.02.2020) laddove non ha fatto ricorso ai poteri officiosi di indagine patrimoniale previsti dall'art. 19, comma 5, del d.lgs. 159/2011 e, senza una completa esplorazione della fase constatativa della fattispecie di pericolosità in relazione ai presunti reati tributari, né un confronto con la biografia giudiziaria dei due, ha qualificato i nonni-donanti come "evasori fiscali", ritenendo che il denaro oggetto (diretto/indiretto) di liberalità in favore della nipote costituisse ii ioro illecito arricchimento, di fatto emettendo un provvedimento di confisca nei loro confronti. Si lamenta altresì che nei ritenere sussistente la pericolosità sociale di soggetti non proposti sulla oase di mere congetture ovvero in assenza di indagini specifiche, ia Corte è incorsa in una distorta interpretazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b) dei d. lgs. 159/2011, anche in violazione della Giurisprudenza della Corte E.D.U. resa cori la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché ha dilatato indenitannente ii concetto di pericolosità generica posta dalla lettera della norma con navverbio "abitualmente", ove quest'ultimo postula in concreto la sussistenza dì pregresse situazioni accertate in sede penale, ancorché non definite con sentenze di condanna, della ripetuta dedizione a determinate condotte delittuose fonti dei sostentamento. Sui punto sì ribadisce l'assenza di un approfondimento istruttorio che era necessario nei caso di specie data l'estraneità del nonno paterno all'attività associativa (accertata dalla Corte di Appello con la già richiamata sent. n. 9696/2:117)„ alla uce dei principio di legalità secondo cui in caso di condotta delittuosa collocata al di fuori di un ambito di criminalità organizzata si esula dal '"ivlodelio" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione della ricchezza, Più nello specifico, quanto ai profilo della pericolosità, si censura la nozione ai evasore fiscale, attribuita, generica ai fini di prevenzione, atteso che la sottraziene agi aciemolmenti tributari si paiesa "normativamente variegata", dando itiocio a sanzioni penali ovvero di natura amministrative e che, pertanto, taie sratus non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che iegittima la confisca posto che i requisiti dettati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/201, ir mica con la giurisprudenza di questa Corte, non sono sovrapponibili all'evasore in sé e per sé considerato, in quanto, in riferimento all'intervento della Corte c:J.stiluzionaie con sent. 24/2019, l'aggettivo "delittuoso" previsto nana lettera nella norma è da leggersi nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di 'delitto' e non di qualsiasi illecito.Si censura, infine, l'apparenza di motivazione in quanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, per addebitare a un soggetto la violazione di uno dei reati p. e p. dal d.lsg. 74/2000 è necessario che il giudice renda sufficiente motivazione rispetto agli elementi di fatto idonei a sussumere la vicenda nel delitto ascritto, laddove, nel caso di specie, ai nonni-donanti è stato addebitato il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 solo sulla base dell'indicazione generica della sproporzione tra i redditi dichiarati e le ricchezze accumulate dai nonni e non daiia proposta [OSCURATO:PERSONA], esaurendo così la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti e non considerando che l'evasione fiscale per omessa dichiarazione assume rilevanza penale solo quando, per i singoli periodi di imposta e per i singoli contribuenti, gli elementi attivi sottratti superino la soglia di punibilità. 4, Il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motive e prospetta censure analoghe al precedente. 4.1. Con il primo si deduce la nullità del decreto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) dei codice di rito, in relazione agli artt. 125 e 649 cod. proc. pen. e al derivato principio dì preclusione processuale - già oggetto di dettagliati motivi di gravame - quale effetto e conseguenza delle statuizioni irrevocabili emesse ai sensi dell'art. 12 sexies della I. 356/1992, in quanto tra tale confisca allargata e la confisca di prevenzione sussiste un rapporto di contiguità con preclusione funzionale ad escludere decisioni contrastanti, quale corollario appiicativo dei più ampio principio di ne bis in idem; nonché si deduce il difetto di motivazione, integrante il vizio di violazione di legge, per totale omissione circa i'indicazione degli elementi di fatto nuovi (erroneamente identificati dal tribunale nei fatto che in sede di prevenzione era sopravvenuto l'accertamento deli"erroneità della ritenuta capacità reddituale del nonno della proposta, [OSCURATO:PERSONA] LUigi, in relazione agii anni 2000/2003, essendo emerso che lo stesso, invece, non era affatto percettore di redditi, percependo solo la pensione sociale; iaddove i novum deve consistere in circostanze del tutto diverse e non esaurirsi in una dlversa lettura di quanto già emerso). 4.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, b) e c) dei codice di rito, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pere e 2-rer della i. 575/1975 per l'elusione del principio di correlazione temporale tra l'epoca della formazione della provvista e quella della ritenuta pericolosità sociale, in considerazione della data di decorrenza dell'associazione (dal luglio 2004) e deli Inizio della partecipazione della proposta risalente addirittura a 2006 (iacideve gli atti dì donazione risalgono al 2000 e al 2003). Si deduce altresì violazione di legge per travisamento probatorio circa l'erronea collocazione temporale degli atti di donazione concernenti gli immobili oggetto di confisca nonché per totale inesistenza e apparenza della motivazione in ordine sia alla qualifica dei familiari della ricorrente quali "evasori fiscali", sia ai monili oggetto di confisca. 5. L'avv.to Striano ha fatto pervenire memoria con cui contro-deduce agli argomenti esposti dal P.G. nella requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato e a tratti presenta censure inammissibili. Il ricorrente attraverso la deduzione formale della violazione di legge e della motivazione apparente ha in realtà/st aca.>c'ent'wnjt o spparato argomentativo del tA provvedimento impugnato, azionando un vizio non deducibile in Cassazione allorquando si tratti di misure di prevenzione. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è infatti ammesso soltanto per vioiazione di iegge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre e solo - quando i decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente ciecisivo nei senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto dei giudizio (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 21525 dei 18/06/2020, Rv. 279284 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 - 01 che ha precisato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dai giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Il provvedimento impugnato ha invero già affrontato le questioni qui riproposte in relazione ai presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale, con motivazione esauriente e completa, dando conto dei parametri normativi applicati in conformità ai principi regolanti la materia affermati da questa Corte. 1.1J motivi che deducono ia preclusione processuale - di cui ai punti 3.1. e 4.1. dei ritenuto - sono proprio inammissibili, riproponendo nella sostanza essi pedissequarnente quanto già prospettato in sede di appello e ciò, nonostante il Tribunale avesse già dato compiutamente conto, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato e dallo stesso decreto dispositivo della confisca, delle ragioni per le quali nel caso di specie fossero ravvisabili quei nuovi elementi probatori idonei a giustificare l'adozione della misura di prevenzione dei beni a fronte di precedente giudicato, negativo, in relazione ad essi. La Corte di Appello di Napoli, in sede dì giudizio rescissorio, con la sentenza n. 9696/2017 resa neli-arnoito dei procedimento di cognizione, che il ricorso .ndica quale presupposto preclusivo (iena confisca di cui al presente procetPraento di prevenzione, aveva, invero, sì disposto la restituzione dei beni, ra i quali anche quelli oggetto della presente procedura, all'avente diritto, ma aveva in buona sostanza assunto tale decisione tenendo conto della circostanza che l'autore della donazione, ossia il nonno paterno della [OSCURATO:PERSONA], fosse estraneo aitattivita associativa. La sentenza di merito si ferma davanti al dato formale della donazione ua parte di un terzo del denaro impiegato per l'acquisto degli immooiii - i; nonno paterno - laddove nel procedimento di prevenzione si è andati oltre niie dato, essendosi proceduto a verificare la capacità reddituale del donante e attraverso ie indagini espietate nella presente sede dalla polizia giudiziaria si è piuttosto appurato che [OSCURATO:PERSONA], il nonno-donante della proposiA, non risulta percettore tu reddito tranne che per quello, assai esiguo, derivante cala pensione sociale. Triounale aveva tra ra!tro anche già evidenziato come, pure a voler considerare ia documentazione prodotta dalla difesa, risalente agli anni 70 e 80, attestare ;'acquisì:o da e con parenti - di vari appezzamenti di terreno di poco conto, su oro bei quaJi si era edificata una palazzina ovvero l'attività di aos'eruttore del praoetto, che la difesa assume dal medesimo svolta in quegli anni, esa nuiie coa comunque in ordine alla capacità economica del [OSCURATO:PERSONA] rispetto 31:e cionazioni dei 2000 e dei 2003 ammontanti tra contante e immobili a quasi trecento ,7iflioni di lire; e ciò senza considerare che si dovrebbe comunque infenre, non risultando dichiarati ne indicati redditi per quegli anni, che il De iviartino abbia ev.:,:isa) Nei (x..,ynizione non si era dunque affatto affermato che i beni in ouesticae nserc sia egits,imamente acquisiti dalla proposta con redditi propri, ma. secunc;c guao precisa io stesso Tribunale della prevenzione, la legittimità c2r3 catu espressarrierite rife rita unicamente ai beni acquistati negli arirp 2.537' e 2C)Cil-;, r.i'cenut non sproporzionati rispetto ai proventi percepiti per 'attività di i?I'/OF-1: oipe,-tdente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2004 (è dunque rea zone a tas acquisti che era staca imputata la - pur non del tutto parte ne cjiucice deila prevenzione - dimostrazione dello s\iolgiimere:o attiviG: ,.-e..'.rative negli anni immediatamente precedenti agli acquisti il-WC/-75 ); cGriclude i Tribunale che solo per tali beni, e lirnitatamerce ad O;o\re.:39,::! ritenersi operante la preclusione del precedente giudicato, non potenciosi estendere la capacità reddituale della [OSCURATO:PERSONA] a tal punto da farvi rientrare anche i monili ed orologi del valore complessivo di euro 70.000, che verivano quindi iegittimamente confiscati, né tanto meno le acuuisizioni ailteceúenti ai 2004, rispetto alie quali alla mancanza di reddito della 17.)e Mar duo si eca aggiunta gut:Aia dedapparente donante. ii.2. Qoentoai prono dei presunto reddito del nonno della [OSCURATO:PERSONA] e oeil'evasione iscaie to_i ai punto 3.3. si rappresenta che la Corte di Appello iei provvedimento impugnato, nel richiamare l'esaustiva motivazione resa dal Tribunale. non m?,2, tra l'altro, mancato di tener conto anche degli ulteriori atti °alla difesa erodotti a dimostrazione Oeii'attività imprenditoriale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] costituiti caile note di trasccizione a favore e contro i nonni della proposta - osservando cene pur a voler considerare tali documenti non si potesse comenotoe giungere alie conclusioni difensive; si osserva, in particolare, nei pruvvec.emento inoptyjnato cne poiché non et,o.., controverso che i predetti non Avew cleHeo-ato redoiti adeguati a sostenere tali consistenti liberalità (dai prospeti2 ris,oua r.oìe esso l'elrino iniziato a dichiarare esigui redditi da pensione ti\iPS a per 're cal i.97, nuca risultando dai 1992 in poi, di guisa che - afferma ,a Corte terrtorele - 2uo ritereo-si che anche in precedenza, in mancanza di altre nor 'se dichiarato alcuriche) è oiocoforza ritenere che, anche a voler accogliere ia tes; ciifensva, i beni confiscati costituivano comunque reirripieee Ha a ti21 .2 ni Appelio citato l'orientamento di questa Corte seconeo cc: -. in teme o condice prevenzione di cui ali'art. 2-ter legge 31 riaggio .'.75 (eitueirnenie art. 24 D. gs. 6 settembre 2011, n. 159), la spropweiee3. o7, posse.Ouh e le attività economiche del proposto non può essere rs,roventi da evasione fiscale, atteso che le 'CC'f1115(,:A oiirane a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutU ..3eni attív,tà ilecite o ne costituiscano il reimpiego, senza k1‹.--ztinciocee se tali atlività siano o meno di tipo mafioso > > (Sez. U, n. de; 2iiC, .0 tc aic pee 2602,4 - 01; cfr. altresì tra le successive la conforn-,e oiere;,oeia c• .o.:eA-,? Corte, z. 5, n 9729 del 19/01/2017, Rv. :r; eoelte.. 2, n. 1,1346 del 13/03/2018, Rv. 272376), o'oee rc no non pcC che valere anche allorquando l'evasione che :.1,q,7h cc dan. ro 'acquisto del proposto. C, Tale interpretazione è pienamente conforme al dettato normativo di cui all'art. 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che sul punto riproduce quello di cui al previgente art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, applicato nel caso di specie). Nel presente caso - premesso che la misura di prevenzione della confisca non è stata disposta nei confronti del nonno bensì della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, a differenza di quanto assume ia difesa, non si tratta(va) quindi di inquadrare il [OSCURATO:PERSONA] in una delle categorie previste, in particolare in quelle citate dalla difesa di cui all'art. 1, cornma 1, lett. a ) - questa peraltro dichiarata incostituzionale dalla Corte con sentenza n.24/2019 - e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di valutare, cioè, in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca (cfr. sul punto la sentenza Repaci cit.) ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto giudicato pericoloso aliunde - viene, infatti, piuttosto in rilievo quanto prevede l'art. 24 cit., secondo il quale il triounale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titoiare o avece la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato ai proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto - secondo quanto ora espressamente sancisce l'art. 24 cit.- non può giustificare ia legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego deil'evasione fiscale, e tale preciusione ovviamente non viene meno quando la giustificazione passa attraverso i redditi non dichiarati da parte di un terzo, dal momento che ciò che dà rilievo alla ragione giustificatrice è innanzitutto la legittimità della provenienza della provvista che sì indica, legittimità che risulta certamente difettare anche nel caso in cui essa derivi dali'aitrui evasione fiscale e non soio dalla propria; in altri termini il proposto non può giustificare - come di fatto accaduto nel caso di specie attraverso li riferimento, peraltro generico, ai reciditi che ii [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accumulato nel tempo e non dichiarato - la legittima provenienza del bene adducendo che i denaro per acquistano sia provento o reimpiego di evasione fiscale, propria o di un terzo, perché in entrambe tali ipotesi finirebbe con l'addurre una giustificazione non iegittirria della provenienza dei bene medesimo. O E' il reddito dichiarato il parametro di valutazione della proporzionalità laddove il riferimento all'attività economica può assumere rilievo purchè siano quanto meno indicate le coordinate che la contraddistinguono, idonee a far emergere la effettiva capacità economica del soggetto, mancanti nel caso di specie in cui si adduce genericamente lo svolgimento nel tempo di attività di impresa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Rv. 282361 - 02, che ha, ad esempio, affermato in tema di confisca di prevenzione, che ai fini della valutazione in ordine alla sproporzione tra reddito prodotto e valore degli acquisiti effettuati, in caso di attività di impresa, non assume rilievo il cd. "cash flow" aziendale, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte in un anno, potendo essere presi in considerazione solo i redditi dichiarati e l'attività economica svolta). Con la precisazione che secondo quanto affermato nella medesima pronuncia Repaci per << la confisca di prevenzione [...] rileva - e dunque non è deducibile a discarico - anche il fatto che i beni siano «il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Sicuramente l'evasione fiscale integra - proseguono le Sezioni Unite - ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato; né si può ignorare che la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite (e cioè da impresa palese, non da mafia), agli obblighi fiscali (in tutto o in parte), inevitabilmente porta con sé altre connesse illiceità, non essendo neppure immaginabile che l'evasione fiscale non comporti anche altre correlate violazioni che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all'illecito arricchimento (condotte di falso, in ambito contributivo, sulla disciplina del lavoro, ecc.) posto che - allo stato attuale della normativa, per l'interconnessione tra i vari rami dell'ordinamento - sommergere i profitti significa anche inevitabilmente eludere tutte le connesse discipline (ancorché di rango amministrativo o privatistico), altrimenti l'evasione fiscale si autodenuncerebbe, esito che ovviamente nessun evasore vorrebbe conseguire e che, soprattutto, non consentirebbe il perseguito arricchimento», sicchè rimane inconferente anche l'ulteriore argomento difensivo speso al riguardo, nella parte in cui lamenta l'indimostrata sussistenza del reato fiscale. Alla luce di quanto sopra evidenziato correttamente i giudici di merito concludono per la fittizietà delle donazioni, che anche per le caratteristiche dei contenuti che le connotano - dei quali vi è espresso cenno nel provvedimento del Tribunale alle pagine 45 e 46 - sono ritenute un mero schermo frapposto per giustificare acquisti che la proposta non avrebbe potuto affrontare non disponendo a quell'epoca di redditi leciti.1.3. Quanto, infine, alle deduzioni che lamentano la erronea applicazione del principio della correlazione temporale - di cui ai punti 3.2. e 4.2. del ritenuto - premessa l'evidenza dell'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel fare riferimento all'immobile acquistato nel 2007 - in luogo dì quello del 2000 - oggetto di restituzione da parte del Tribunale per essere stata ritenuta la relativa richiesta di confisca inammissibile in virtù della preclusione processuale di cui si è sopra detto, deve osservarsi che pure al netto di tale svista residua in ogni caso l'esaustiva motivazione già resa al riguardo dal Tribunale, che il provvedimento impugnato ha comunque inteso nel suo complesso confermare. In buona sostanza, dalle convergenti motivazioni dei due provvedimenti di primo e secondo grado risulta che non è affatto precisata la data di inizio del reato associativo e che la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a collaborare attivamente con il compagno, convivente, Gallo, che era a capo dell'associazione, concordando e condividendo coi vertici dell'organizzazione le linee strategiche del sodalizio con riferimento ad importanti attività e vicende criminali allo stesso riconducibili, e col quale - come efficacemente posto in evidenza dalla Corte di Appello - aveva costituito una coppia, che già il 16.6.2004 aveva visto la nascita della prima figlia, incisivamente operante nel clan Gallo-Limelli-Vangone. Alla luce di tali emergenze la risalenza degli atti di donazione agli anni 2000 e 2003 è stata dunque ritenuta, con motivazione nient'affatto apparente, circostanza non impeditiva della riconducibilità degli acquisti alla perímetrazione dell'attività illecita svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], che già a quell'epoca era, secondo la logica ricostruzione del giudice di merito, da ritenere al fianco del Gallo sia come compagna che come sodale. 2. Per tutto quanto evidenziato, la motivazione del provvedimento impugnato non è da ritenere inesistent