CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 25240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ognuna inpersona del rispettivo legale rappresentante pro tempore-intimate-avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 190/26, depositatail 07/04/2026;letta la rinuncia al ricorso (notificato il 26/05/2026 e depositato il09/06/2026, successivamente al deposito del controricorso, avvenuto il05/06/2026, non rilevando che l’accettazione abbia avuto luogo soltantoin data 13/08/2026) depositata dal ricorrente e ritualmente comunicataalle parti il 13/08/2026, cui non consta, ad oggi, essere seguita alcunaaccettazione da parte della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 13364/2026Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 25240/2026Data pubblicazione 11/09/2026che le spese vanno liquidate, a carico del rinunciante, come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore della controricorrente, liquidandole in € 4.305 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]