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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 33113/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22437/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma , via di [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], Banca di credito cooperativo di Marina di Ginosa a r.l., [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], ValerioBassi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 90/2022, resa dalla Corte d’appello di Lecce –sez. dist. di Taranto, comunicata il 09/03/2022 ; Opposizione ad esecu- zione di terzo -del co- niuge non debitore ad espropriazione immobi- liare per dedotta usuca- pione Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -2- udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19/10/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: l’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale mogliedel co esecutato ([OSCURATO:PERSONA]) e basata sull’usucapione di uno dei beni staggiti in diverse procedure espropriative riunite (in odio anche a [OSCURATO:PERSONA], in cui erano azionati i crediti di [OSCURATO:PERSONA] spa, Banca di credito coo- perativo di Marina di Ginosa a r.l., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], alla quale ultima erano subentrati a causa di morte Valerio e [OSCURATO:PERSONA]), è respinta in primo e secondo grado, siain applicazione pure alla prescrizione acquisitiva della disciplina di cui all’art. 2941 n. 1 cod. civ. nei rapporti tra coniugi (in sostanza, ritenendo che il relativo termine non corresse in pendenza di vincolo coniugale nemmeno a vantaggio di uno dei coniugi), sia per carenza di prova sull’ animus possidendiin capo all’opponente, dichiaratasi conduttrice del bene; per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA]- rino, affidandosi a tre motivi; restati tali gli intimati, ella deposita memoria illustrativa per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui esito il Collegio s’è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: può prescindersi dall’approfondimento della questione sulle con- seguenze della carenza, in atti, di una copia della sentenza munita dei relativi dati autentici di pubblicazione e deposito, questi non evin- cendosi da quella versata, siccome consistente nel documento atte- stato come trasmesso dalla Cancelleria, che quelli non contiene e da cui non possono trarsi con la dovuta appagante sicurezza: e tanto per la maggiore liquidità delle ragioni che seguono; può prescindersi pure dalla verifica della ritualità della notifica del ricorso anche ai Buonsanti (eseguita a procuratore costituito solo in primo grado), in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez.

U. n. 6826/10, estesi anche alle ipotesi di infondatezza del ricorso; Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -3- la ricorrente lamenta: col primo motivo, la mancata interpreta- zione evolutiva della norma di cui all’art. 2941 n. 1 cod. civ., esclu- dendo la sospensione del termine prescrizionale nel caso in esame; col secondo, l’inidonea o apparente motivazione sulla sussistenza del possesso esclusivo (quale esercente attività di laboratorio sartoriale) e sulla negazione dell’invece avutasi interversione del possesso; col terzo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame del carattere autonomo del possesso del bene, non solamente tolle- rato risultando il potere sul bene e a dispetto della -pure autoattri- buitasi -qualificazione di conduttrice; il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, con assorbimento degli altri; infatti, è sommaria ed incompleta l’allegazione in ricorso –nep- pure potendo le lacune di questo essere colmate con alcun atto suc- cessivo – di quando e come i presupposti di fatto della tesi qui so- stenuta ed i relativi snodi argomentativi sarebbero stati sottoposti alla corte territoriale;mentre la formulazione della tesi in diritto con ininterrotto flusso di pensierorende impossibile isolarne una valida concatenazione tra premesse, argomentazioni e conseguenze, ido- nee ad inficiare la ratio decidendidella corte territoriale; quest’ultima, invero, è basata sulla ricostruzione della finalità dell’applicazione della norma indicata (art. 2941, n. 1, cod. civ.: sulla elaborazione dei cui presupposti, nella giurisprudenza di legittimità, si veda, da ultimo, Cass. ord. 32212/22, ove altri riferimenti ) nell’esigenza di preservare il rapporto di fiducia tra i coniugi dai rischi di deterioramento indotti dall’azionamento, ad opera di uno di loro, dei poteri normalmente volti ad impedire la prescrizione in proprio danno dei diritti: con giustificazione dell’inerzia del coniuge nella rea- zione agli atti di gestione od utilizzo del bene quale conseguenza ordinaria o normale dell’operatività del vincolo coniugale; ora, una tale finalità, sostanzialmente riconducibile a quella di tutela dell’armonia familiare in senso lato, rende evidente come Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -4- l’inerzia del coniuge sia, insomma, non significativa dell’ordinaria vo- lontà abdicativa del diritto (normalmente sottesa alla prescrizione) in costanza del rapporto coniugale; e , se non altro appunto in rela- zione alla prescrizione acquisitiva, tale finalità risulta indifferente alla tipologia di regime patrimoniale, riferita com’è a quei diritti (o alle relative quote o, in caso di comunione legale, parti, visto che questa è comunemente ricostruita come comunione senza quote o a mani riunite) per definizione spettanti in via esclusiva ad uno dei coniugi; infatti, la ratio dell’art. 2941 n. 1 cod. civ., estensibile alla pre- scrizione acquisitiva in virtù del rinvio operato dall’art. 1165 cod. civ., deve dirsi persistente in tutti i casi di permanenza del vincolo coniugale (con la sola eccezione dell’insorgenza della crisi concla- mata dalla separazione personale) ed a prescindere dal regime pa- trimoniale tra i coniugi, al conclamato scopo di non alterare l’armonia non solo di tale regime, ma del complessivo rapporto coniugale: l’estrinsecazione di poteri di gestione e disposizione dei beni rien- tranti nel patrimonio di uno o di entrambi i coniugi ben può, se non altro di norma, ricondursi ad una ordinaria ed armonica modalità di manifestazione della condivisione delle scelte anche quotidiane da parte dei coniugi, generalmente dipendente dalla peculiarità del rap- porto coniugale medesimo (pure attraverso meccanismi impliciti o taciti di mandati -poco importa se con o senza rappresentanza - nei singoli atti di ordinaria amministrazione); tanto che l’evenienza di un’alterazione dell’armonia del rapporto coniugale ancora oggi può dirsi intuitivamente probabile in caso si ammettesse la ritrazione di vantaggi personali dall’estrinsecazione di quegli ordinari poteri in aperto contrasto o contrapposizione tra i coniugi ed anzi al fine di assicurare un vantaggio esclusivo ad uno ai danni dell’altro, con con- seguente imposizione ad un coniuge dell’onere di una continua rea- zione agli atti potenzialmente lesivi posti in essere dall’altro; l’esclusione perfino dell’inizio del decorso del termine utile alla maturazione della prescrizione acquisitivacorrisponde quindi ad una Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -5- corretta interpretazione della normativa sul punto e rende la gravata sentenza immune dalle critiche che paiono ad essa rivolte; ma tale esclusione, peraltro, è pure di per sé idonea al rigetto della pretesa: ciò che rende evidentemente irrilevanti le ulteriori argomentazioni della corte territoriale sulla non configurabilità, nella specie, neppure di un possesso esclusivo utile ai fini dell’usucapione; pertanto, lasciate impregiudicate le relative questioni, le do- glianze su tale ulteriore ratio decidendi restano assorbite, attesa l’idoneità della prima, la cui fondatezza si è qui appena riconosciuta, a reggere da sola la conclusione dell’insussistenza dei fatti costitutivi vantati dall’opponente; il ricorso va, pertanto, rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasti tali gli intimati; va infine dato atto - ex art. 13 , co. 1 - quater d.P.R. n. 115 / 02 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione(per tutte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315); per questi motivi la Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presuppo- sti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22437/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma , via di [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], Banca di credito cooperativo di Marina di Ginosa a r.l., [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], ValerioBassi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 90/2022, resa dalla Corte d’appello di Lecce –sez. dist. di Taranto, comunicata il 09/03/2022 ; Opposizione ad esecu- zione di terzo -del co- niuge non debitore ad espropriazione immobi- liare per dedotta usuca- pione Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -2- udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19/10/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: l’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale mogliedel co esecutato ([OSCURATO:PERSONA]) e basata sull’usucapione di uno dei beni staggiti in diverse procedure espropriative riunite (in odio anche a [OSCURATO:PERSONA], in cui erano azionati i crediti di [OSCURATO:PERSONA] spa, Banca di credito coo- perativo di Marina di Ginosa a r.l., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], alla quale ultima erano subentrati a causa di morte Valerio e [OSCURATO:PERSONA]), è respinta in primo e secondo grado, siain applicazione pure alla prescrizione acquisitiva della disciplina di cui all’art. 2941 n. 1 cod. civ. nei rapporti tra coniugi (in sostanza, ritenendo che il relativo termine non corresse in pendenza di vincolo coniugale nemmeno a vantaggio di uno dei coniugi), sia per carenza di prova sull’ animus possidendiin capo all’opponente, dichiaratasi conduttrice del bene; per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA]- rino, affidandosi a tre motivi; restati tali gli intimati, ella deposita memoria illustrativa per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui esito il Collegio s’è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: può prescindersi dall’approfondimento della questione sulle con- seguenze della carenza, in atti, di una copia della sentenza munita dei relativi dati autentici di pubblicazione e deposito, questi non evin- cendosi da quella versata, siccome consistente nel documento atte- stato come trasmesso dalla Cancelleria, che quelli non contiene e da cui non possono trarsi con la dovuta appagante sicurezza: e tanto per la maggiore liquidità delle ragioni che seguono; può prescindersi pure dalla verifica della ritualità della notifica del ricorso anche ai Buonsanti (eseguita a procuratore costituito solo in primo grado), in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. n. 6826/10, estesi anche alle ipotesi di infondatezza del ricorso; Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -3- la ricorrente lamenta: col primo motivo, la mancata interpreta- zione evolutiva della norma di cui all’art. 2941 n. 1 cod. civ., esclu- dendo la sospensione del termine prescrizionale nel caso in esame; col secondo, l’inidonea o apparente motivazione sulla sussistenza del possesso esclusivo (quale esercente attività di laboratorio sartoriale) e sulla negazione dell’invece avutasi interversione del possesso; col terzo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame del carattere autonomo del possesso del bene, non solamente tolle- rato risultando il potere sul bene e a dispetto della -pure autoattri- buitasi -qualificazione di conduttrice; il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, con assorbimento degli altri; infatti, è sommaria ed incompleta l’allegazione in ricorso –nep- pure potendo le lacune di questo essere colmate con alcun atto suc- cessivo – di quando e come i presupposti di fatto della tesi qui so- stenuta ed i relativi snodi argomentativi sarebbero stati sottoposti alla corte territoriale;mentre la formulazione della tesi in diritto con ininterrotto flusso di pensierorende impossibile isolarne una valida concatenazione tra premesse, argomentazioni e conseguenze, ido- nee ad inficiare la ratio decidendidella corte territoriale; quest’ultima, invero, è basata sulla ricostruzione della finalità dell’applicazione della norma indicata (art. 2941, n. 1, cod. civ.: sulla elaborazione dei cui presupposti, nella giurisprudenza di legittimità, si veda, da ultimo, Cass. ord. 32212/22, ove altri riferimenti ) nell’esigenza di preservare il rapporto di fiducia tra i coniugi dai rischi di deterioramento indotti dall’azionamento, ad opera di uno di loro, dei poteri normalmente volti ad impedire la prescrizione in proprio danno dei diritti: con giustificazione dell’inerzia del coniuge nella rea- zione agli atti di gestione od utilizzo del bene quale conseguenza ordinaria o normale dell’operatività del vincolo coniugale; ora, una tale finalità, sostanzialmente riconducibile a quella di tutela dell’armonia familiare in senso lato, rende evidente come Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -4- l’inerzia del coniuge sia, insomma, non significativa dell’ordinaria vo- lontà abdicativa del diritto (normalmente sottesa alla prescrizione) in costanza del rapporto coniugale; e , se non altro appunto in rela- zione alla prescrizione acquisitiva, tale finalità risulta indifferente alla tipologia di regime patrimoniale, riferita com’è a quei diritti (o alle relative quote o, in caso di comunione legale, parti, visto che questa è comunemente ricostruita come comunione senza quote o a mani riunite) per definizione spettanti in via esclusiva ad uno dei coniugi; infatti, la ratio dell’art. 2941 n. 1 cod. civ., estensibile alla pre- scrizione acquisitiva in virtù del rinvio operato dall’art. 1165 cod. civ., deve dirsi persistente in tutti i casi di permanenza del vincolo coniugale (con la sola eccezione dell’insorgenza della crisi concla- mata dalla separazione personale) ed a prescindere dal regime pa- trimoniale tra i coniugi, al conclamato scopo di non alterare l’armonia non solo di tale regime, ma del complessivo rapporto coniugale: l’estrinsecazione di poteri di gestione e disposizione dei beni rien- tranti nel patrimonio di uno o di entrambi i coniugi ben può, se non altro di norma, ricondursi ad una ordinaria ed armonica modalità di manifestazione della condivisione delle scelte anche quotidiane da parte dei coniugi, generalmente dipendente dalla peculiarità del rap- porto coniugale medesimo (pure attraverso meccanismi impliciti o taciti di mandati -poco importa se con o senza rappresentanza - nei singoli atti di ordinaria amministrazione); tanto che l’evenienza di un’alterazione dell’armonia del rapporto coniugale ancora oggi può dirsi intuitivamente probabile in caso si ammettesse la ritrazione di vantaggi personali dall’estrinsecazione di quegli ordinari poteri in aperto contrasto o contrapposizione tra i coniugi ed anzi al fine di assicurare un vantaggio esclusivo ad uno ai danni dell’altro, con con- seguente imposizione ad un coniuge dell’onere di una continua rea- zione agli atti potenzialmente lesivi posti in essere dall’altro; l’esclusione perfino dell’inizio del decorso del termine utile alla maturazione della prescrizione acquisitivacorrisponde quindi ad una Ric. n. 22437/2022 r.g. –camerale del 25/10/2023 Pres. Est. [OSCURATO:PERSONA] -5- corretta interpretazione della normativa sul punto e rende la gravata sentenza immune dalle critiche che paiono ad essa rivolte; ma tale esclusione, peraltro, è pure di per sé idonea al rigetto della pretesa: ciò che rende evidentemente irrilevanti le ulteriori argomentazioni della corte territoriale sulla non configurabilità, nella specie, neppure di un possesso esclusivo utile ai fini dell’usucapione; pertanto, lasciate impregiudicate le relative questioni, le do- glianze su tale ulteriore ratio decidendi restano assorbite, attesa l’idoneità della prima, la cui fondatezza si è qui appena riconosciuta, a reggere da sola la conclusione dell’insussistenza dei fatti costitutivi vantati dall’opponente; il ricorso va, pertanto, rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasti tali gli intimati; va infine dato atto - ex art. 13 , co. 1 - quater d.P.R. n. 115 / 02 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione(per tutte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315); per questi motivi la Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presuppo- sti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui
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