CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6473/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n.959/02/2016 depositata il 06/09/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi oggetto di ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate, che confermala regolarità della definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]