CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello interposto avverso la sentenza di condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, è manifestamente infondato; l'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.„ infatti, contempla due distinte circostanze aggravanti, quella della c.d. violenza sulle cose e quella c.d. del mezzo fraudolento; da questo punto di vista, appare del tutto condivisibile la valutazione di inammissibilità del motivo di appello, preso atto che la doglianza interposta nel gravame era inequivocabilmente rivolta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante, quella del mezzo fraudolento, che non era stata contestata ed applicata all'odierno ricorrente, a cui invece era stata addebitata l'aggravante della violenza sulle cose; peraltro, il motivo risulta in ogni caso manifestamente infondato, atteso che è pacifico in giurisprudenza che "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv. 256190 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il co