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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13255/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, in due distinti motivi, rispettivamente errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione, assumendo come, nel caso di specie, difettasse la consapevolezza del disvalore, comunque inesistente o minimo, del fatto; rilevato che i motivi sono meramente reiterativi di censure cui la sentenza impugnata ha già risposto, in modo sintetico ma congruo, che il reato di evasione richiede un dolo generico e che l'imputato si era volontariamente allontanato dal luogo ove svolgeva la propria attività lavorativa, nella piena consapevolezza del provvedimento restrittivo; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, in due distinti motivi, rispettivamente errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione, assumendo come, nel caso di specie, difettasse la consapevolezza del disvalore, comunque inesistente o minimo, del fatto; rilevato che i motivi sono meramente reiterativi di censure cui la sentenza impugnata ha già risposto, in modo sintetico ma congruo, che il reato di evasione richiede un dolo generico e che l'imputato si era volontariamente allontanato dal luogo ove svolgeva la propria attività lavorativa, nella piena consapevolezza del provvedimento restrittivo; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13255/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris