CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 10340/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38749/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate ag- gravanti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e di ritenere condi- vidibile il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla conte- stata aggravante di aver provocato un incidente stradale, posto che il fattore po- sitivo, rappresentato dal comportamento collaborativo processuale, può controbi- lanciare e compensare, ma non sopravanzare il disvalore concreto del fatto, tenuto conto della sua effettiva gravità. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua- lora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Peraltro, è da ritenersi sufficiente la motivazione che «per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, oltre alle già citate Sez. U. Contaldo, Sez. 5, n.29885/2017 e Sez. 2 n.31543/2017). N. 38749/2023 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il iglier