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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 47552/2023

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a seguente ORDINANZA ch iApip sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto disporsi la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella sentenza n. 28354 del 2023 di questa Corte di cassazione, costituiti dall'erronea indicazione come "Gargiulio" del cognome del difensore nell'intestazione e a pag. 2 della qualifica dello stesso difensore quale di fiducia e non d'ufficio. 2.Premesso che l'errore materiale, indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (cfr., ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01), il ricorso è fondato.

Dalla lettura della sentenza oggetto del ricorso si evince, effettivamente, che per mero errore materiale, nella sola intestazione il cognome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente indicato come "Gargiulio".

Inoltre, nel considerato in fatto, a pagina 2, a differenza di quanto emerge ex actis, il predetto difensore è stato, sempre in forza di un errore materiale, indicato come di fiducia e non già d'ufficio.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza di questa Corte di cassazione n. 28354/2023 emessa il 1° giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, sulla intestazione, il nome del difensore deve intendersi "Gargiulo" e non Gargiulio e, nella motivazione, a pag. 2, lo stesso difensore deve indicarsi come "di ufficio" e non di fiducia.

Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ch iApip sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto disporsi la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella sentenza n. 28354 del 2023 di questa Corte di cassazione, costituiti dall'erronea indicazione come "Gargiulio" del cognome del difensore nell'intestazione e a pag. 2 della qualifica dello stesso difensore quale di fiducia e non d'ufficio. 2.Premesso che l'errore materiale, indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (cfr., ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01), il ricorso è fondato. Dalla lettura della sentenza oggetto del ricorso si evince, effettivamente, che per mero errore materiale, nella sola intestazione il cognome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente indicato come "Gargiulio". Inoltre, nel considerato in fatto, a pagina 2, a differenza di quanto emerge ex actis, il predetto difensore è stato, sempre in forza di un errore materiale, indicato come di fiducia e non già d'ufficio. P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza di questa Corte di cassazione n. 28354/2023 emessa il 1° giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, sulla intestazione, il nome del difensore deve intendersi "Gargiulo" e non Gargiulio e, nella motivazione, a pag. 2, lo stesso difensore deve indicarsi come "di ufficio" e non di fiducia. Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris