CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria sopravvenuta;considerato che i primi due motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata sotto ilprofilo della sussistenza del concorso nell’estorsione, sostenendosi che il ricorrente si èlimitato a svolgere il ruolo di intermediario in ciò coinvolto dalla vittima del furto, cosìmancando anche il dolo di estorsione- è meramente reiterativo dell’identica questionesviluppata con l’atto di appello e ampiamente affrontata e risolta dalla corte di appello chedalla pagina 2 alla pagina 6 ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l’imputato nonavesse agito nell’esclusivo interesse della vittima, rendendosi -al contrario- strumentoconsapevole e indispensabile per il conseguimento del profitto da parte degli estortori, cosìfacendo corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale «ai finidell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza evolontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopoperseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario,nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta,risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la solafinalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietàumana» (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 – 01);considerato che, pertanto, i primi due motivi devono ritenersi privi di specificità edinvero diretti ad un’impossibile nuova ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delmateriale istruttorio (cfr. per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedianche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico,Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) correttamente apprezzato dai giudici di merito, facendocorretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità;considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale si deduce l’assenza diminaccia, non risulta devoluta con l’atto di appello, così che la relativa questione non puòessere sollevata per la prima con il ricorso per cassazione, dovendosi ribadire che «nelgiudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice diprimo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivod'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);considerato che, comunque, la censura è manifestamente infondata, atteso che laminaccia è insita nella prospettiva di perdere definitivamente il bene ove non vengacorrisposta la somma richiesta per la sua restituzione (cfr. in tal senso, Sez. 6, n. 51949 del20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che le memorie sopravvenute non influiscono sull’esito decisorio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]