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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14659/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Vicenza con sentenza 12 settembre 2016.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, BRAIDICH Roberto, è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimazione a proporre querela del soggetto raggirato che materialmente ha consegnato la somma, risulta manifestamente infondato posto che la presenza di una detenzione qualificata emerge dalla stessa ricostruzione giudiziale con cui il ricorrente nemmeno si confronta.

Sussiste, da tale ricostruzione, anche l'ulteriore elemento del danno derivato direttamente al soggetto materialmente raggirato che, comunque, subiva anche nella propria sfera patrimoniale gli effetti della truffa.

2.2. Del tutto infondate le doglianze che si incentrano sulla credibilità della persona offesa stante la presenza di una motivazione lineare e logica in relazione alla sostanziale genericità del motivo di appello e alla linearità e coerenza di tali dichiarazioni con il contenuto del fascicolo processuale e, in particolare, con la consegna di una mazzetta di banconote false.

2.3. Deve rilevarsi che risulta essere stata depositata remissione di querela che rimane tuttavia nel caso di specie irrilevante essendo stata contestata recidiva qualificata che - in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale - determina la procedibilità d'ufficio del delitto di truffa.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso ,tRoma, i il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Vicenza con sentenza 12 settembre 2016. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, BRAIDICH Roberto, è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimazione a proporre querela del soggetto raggirato che materialmente ha consegnato la somma, risulta manifestamente infondato posto che la presenza di una detenzione qualificata emerge dalla stessa ricostruzione giudiziale con cui il ricorrente nemmeno si confronta. Sussiste, da tale ricostruzione, anche l'ulteriore elemento del danno derivato direttamente al soggetto materialmente raggirato che, comunque, subiva anche nella propria sfera patrimoniale gli effetti della truffa. 2.2. Del tutto infondate le doglianze che si incentrano sulla credibilità della persona offesa stante la presenza di una motivazione lineare e logica in relazione alla sostanziale genericità del motivo di appello e alla linearità e coerenza di tali dichiarazioni con il contenuto del fascicolo processuale e, in particolare, con la consegna di una mazzetta di banconote false. 2.3. Deve rilevarsi che risulta essere stata depositata remissione di querela che rimane tuttavia nel caso di specie irrilevante essendo stata contestata recidiva qualificata che - in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale - determina la procedibilità d'ufficio del delitto di truffa. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso ,tRoma, i il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14659/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris