CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28486/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, conl'ordinanza impugnata ha accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravementeindiziato del reato di cui all’art. 73 dpr 309/90 da cui era stato poi assolto.2. Il procedimento penale presupposto trae origine dall’arresto in flagranzacui il [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto in data 23 maggio 2013 per il reato di detenzioneai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, a seguito di attività di polizia giudiziaria, i Carabinieriintervenivano presso l’abitazione dell’interessato, il quale, alla vista degli operanti,tentava di allontanarsi verso la parte posteriore dell’immobile e consegnavaspontaneamente due dosi di sostanza stupefacente (grammi 0,50 di marijuana egrammi 1,00 di hashish); nel corso della perquisizione veniva inoltre rinvenuto, suun balcone sottostante, un involucro contenente gr. 183,00 di marijuana, di cui lostesso dichiarava di essersi disfatto, nonché la somma di euro 540,00 e materialeper il confezionamento.Tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro, il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva instato di custodia per cinque giorni; con ordinanza del 28 maggio 2013 il G.I.P. nonconvalidava l’arresto per decorrenza dei termini, applicando tuttavia la misuracautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.All’esito del giudizio di primo grado, l’imputato veniva condannato, previariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, mentre, inappello, veniva assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla leggecome reato”.3. Sulla base di tali presupposti, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenticondizioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo, escludendo che la condottadell’istante fosse connotata da dolo o colpa grave rilevante ai sensi dell’art. 314cod. proc. pen., e ha liquidato il danno facendo applicazione dei criteri equitativicorrelati alla durata della privazione della libertà personale.4. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catanzaro.4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314e 315 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteescluso la sussistenza della colpa grave dell’istante, trascurando che la condottada lui tenuta – consistente nel possesso di sostanza stupefacente in quantitàeccedente i limiti di legge, nell’occultamento della stessa e nella disponibilità didenaro contante e materiale per il confezionamento – aveva contribuitocausalmente alla formazione di un quadro indiziario idoneo a giustificare sial’arresto sia l’applicazione della misura cautelare, integrando quantomeno unasituazione di grave imprudenza ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione.4.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità, rilevando che l’ordinanza impugnataavrebbe apoditticamente escluso la rilevanza della condotta dell’interessato, senzaconfrontarsi con gli specifici elementi fattuali emergenti dagli atti e puntualmenterichiamati nella stessa decisione, i quali evidenziavano un comportamentooggettivamente equivoco e potenzialmente idoneo a ingenerare nei terzi ilconvincimento della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. Sottolinea,inoltre, che, pur a fronte dell’assoluzione penale, la condotta in questione rimanecomunque rilevante sotto il profilo amministrativo e, proprio per il suo contrastocon prescrizioni di legge, integra il requisito della colpa grave ai fini dell’esclusionedell’indennizzo.5. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Corte territoriale non ha esaminato la questione sottoposta al suo esamesecondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen.,avendo valutato in maniera carente e illogica, e senza l’autonomia che è propriadel giudizio di riparazione, la questione attinente alla eventuale ricorrenza di unacondotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergicorispetto alla misura custodiale subita dall’interessato.È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpache vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, dauna condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale puòinsorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, unamisura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievoquale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la“colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nelsenso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possaaver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autoritàgiudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non comegiudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilitàsecondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilitàche la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autoritàgiudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sulpiano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo,per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessiin campo.Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi hapatito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep.25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione,insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice delprocesso penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena edampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo,bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (dinatura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventualesussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).3. L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tali principi.La Corte territoriale ha, infatti, escluso la sussistenza di profili ostativi alriconoscimento dell’indennizzo, valorizzando in modo pressoché esclusivo l’esitoassolutorio del giudizio penale e ritenendo che una diversa valutazione delcomportamento dell’istante si sarebbe posta in contrasto con tale esito. Cosìoperando, ha omesso di svolgere quella autonoma verifica richiesta in sederiparatoria, finendo per sovrapporre indebitamente il giudizio sulla responsabilitàpenale a quello, distinto, sulla spettanza dell’indennizzo.4. In particolare, la motivazione risulta carente e illogica nella parte in cui nonprocede alla valutazione, in chiave colposa e causale, della condottaconcretamente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA].Dalla stessa ordinanza emerge che l’interessato era stato trovato in possessodi sostanza stupefacente e che, alla vista degli operanti, aveva posto in essere unacondotta volta ad eludere il controllo, tentando di allontanarsi verso la parteposteriore dell’abitazione e disfandosi di un involucro contenente un quantitativosignificativo di marijuana (gr. 183,00), poi rinvenuto dagli operanti, oltre adetenere denaro contante e materiale per il confezionamento.Tali elementi fattuali, puntualmente descritti nel provvedimento impugnato,avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica valutazione ai finidell’accertamento della eventuale colpa grave, sotto il profilo della loro idoneità aingenerare negli operanti e nell’autorità giudiziaria un ragionevole convincimentocirca la sussistenza di una condotta penalmente rilevante.La Corte territoriale, invece, ha escluso apoditticamente qualsiasi rilevanzadella condotta dell’istante, limitandosi ad affermare che la stessa non era stataritenuta penalmente rilevante e che non vi erano ulteriori elementi valutabili insede riparatoria.5. Una simile argomentazione si rivela logicamente e giuridicamente viziata,poiché trascura che la valutazione richiesta dall’art. 314 cod. proc. pen. noncoincide con quella sulla sussistenza del reato, ma implica un autonomo scrutiniocirca la riconducibilità della privazione della libertà a un comportamentodell’interessato connotato (quantomeno) da colpa grave.In altri termini, la Corte di merito ha omesso di prendere in considerazione laquestione – decisiva ai fini del giudizio – se la detenzione di sostanza stupefacente,ancorché ritenuta non penalmente rilevante in sede di cognizione, unitamente allemodalità della condotta (tentativo di allontanamento, occultamento dellasostanza, disponibilità di denaro e materiale per il confezionamento), potesseintegrare un comportamento gravemente imprudente e colposo, idoneo acontribuire causalmente all’arresto e alla successiva detenzione, inducendo inerrore gli operanti e l’autorità giudiziaria.Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza impugnata è affetta damancanza e manifesta illogicità, per avere escluso la colpa grave senza procederea un effettivo e autonomo esame della condotta dell’istante alla luce dei parametrinormativi di riferimento.6. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allaCorte di appello di Catanzaro, che procederà a nuovo giudizio attenendosi aiprincipi sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appellodi Catanzaro.Così è deciso, 26 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]