CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8098/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. Denza, n.20 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica n. 4 [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. 1517 depositata il 13 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la legittimità della cartella di pagamento n. 04120150023790046 dell'importo complessivi di C 18.850,88 con cui è stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del contributo di bonifica per gli anni dal 2010 al 2013; - la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: il contributo consortile in oggetto è regolato dalla I.r. Toscana del 5 maggio 1994, n. 34; presupposto per la determinazione del contributo è l'elaborazione da parte del consorzio di un piano di classifica degli immobili; pur essendo l'individuazione del perimetro di contribuenza un atto dovuto per il consorzio, si può ritenere che, in sua assenza, lo stesso coincida con il perimetro consortile, mentre, ai fini della de,benza e della quantificazione del contributo, risulta determinante l'approvazione del piano di classifica e di riparto della contribuenza e l'esistenza di "benefici" derivanti agli immobili dall'attività consortile; il piano di classifica e di riparto è stato regolarmente approvato dal 1970 e risulta agli atti; in fatto risulta accertato che gli interventi di manutenzione effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] hanno comportato agli immobili di proprietà del contribuente un beneficio diretto, concreto e specifico; dalla relazione tecnica presentata dal [OSCURATO:PERSONA] si evince che i terreni del contribuente erano attraversati trasversalmente, per una lunghezza consistente, da un canale di scolo, il [OSCURATO:PERSONA] ovest che "fa parte di un articolato e vastissimo sistema a scolo meccanico... che garantisce l'equilibrio giornaliero idrogeologico del territorio", che "rientra nelle competenze del consorzio di bonifica", "che richiede una manutenzione ordinaria consistente in sfalcio di vegetazione erbacea non arbustiva e scarificatura del fondo alveo, operazioni eseguibili con mezzi meccanici (trincia e benna) con l'ausilio di operatori" e che tali lavori risultano essere stati effettuati nel periodo di riferimento; - il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;CÒNSIDEFtATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. Si duole che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di percezione circa l'esistenza di prove sulla sussistenza del beneficio diretto, concreto e specifico derivante agli immobili oggetto di causa. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c., degli artt. 3, 10, comma 2, e 17 del r.d. 13 febbraio 1933 e dell'art. 15 della I. r. Toscana n. 34 del 1994. Afferma il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie aveva l'onere di provare la pretesa contributiva, stante l'assenza del piano generale di bonifica e del perimetro di contribuenza. In altri termini avrebbe dovuto provare l'esistenza di un beneficio diretto e specifico in favore degli immobili di sua proprietà, direttamente derivante dalle opere di bonifica poste in essere dal consorzio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15 della I. r. Toscana n. 34 del 1994. Tale disposizione pone a carico del [OSCURATO:PERSONA] l'elaborazione e successiva trascrizione del perimetro di contribuenza come condizione di efficacia dello stesso. 4. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte e i tre motivi di impugnazione, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su due ordini di ragioni. Con il primo ha ritenuto che il consorzio attraverso la produzione del piano di classifica e di riparto della contribuenza del 1970 abbia assolto al proprio onere probatorio. Ha ritenuto, in proposito, che l'approvazione del piano di classifica e di riparto della contribuenza, siano determinanti ai fini della debenza e della quantificazione del contributo e che sia necessaria l'esistenza di "benefici" derivante dall'attività consortile agli immobili.Tale parte di motivazione della sentenza impugnata è in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, da cui questo Collegio non intende discostarsi, per il quale, in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul consorzio l'onere di provare, sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. Ove, viceversa, l'immobile risulti incluso nel perimetro di contribuenza e vi sia anche la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, sarà onere del contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste. In tale ultimo caso, infatti, il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art.860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata I.r. Toscana n. 34 del 1994 (Cass. Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 - 01). Con il secondo ordine di ragioni ha accertato il tipo di interventi di manutenzione per concludere che questi hanno comportato un beneficio diretto, concreto e specifico agli immobili di proprietà del ricorrente, valgono le seguenti considerazioni. Tale accertamento in fatto supera i motivi di impugnazione circa la corretta distribuzione dell'onere probatorio tra le parti e sulla necessità o meno dell'esistenza di un perimetro di contribuenza. La censura del ricorrente su tale punto della motivazione verte sulla circostanza che dalla documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] non risultasse alcuna prova che gli interventi effettuati sul [OSCURATO:PERSONA] avessero apportato un incremento di valore degli immobili del • ricorrente. La censura risulta in parte inammissibile e in parte infondata. È inammissibile dove induce ad una rivisitazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in sede di legittimità. E', inoltre, infondata, in quanto la sentenza ha accertato che gli interventi apportati abbiano comportato un beneficio diretto, concreto e specifico agli immobili del ricorrente. 8. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del controricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso,