Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:729
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 1° dicembre 2005
1
(
1
)
Causa C‑65/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di Irlanda del Nord
(Ricorso per inadempimento – Violazione dell’art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione
sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva)
I –
Introduzione
1. Nel caso di specie, in cui la Corte è stata adita a norma dell’art. 141 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell’Energia
atomica (in prosieguo: il «Trattato CEEA»), la [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiararsi che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo provveduto
alla previa informazione della popolazione di Gibilterra sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare in caso di
emergenza radioattiva a seguito di un incidente avvenuto su un sottomarino a propulsione nucleare della [OSCURATO:PERSONA] ormeggiato
nel porto di Gibilterra, è venuto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio
89/618/Euratom (in prosieguo: la «direttiva 89/618») (
2
).
2. La questione fondamentale nella specie è, semplicemente, se la controversia debba essere decisa alla luce dei principi recentemente
affermati dalla Corte nella causa C‑61/03, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (
3
). Nella detta causa la Corte ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a far dichiarare l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]
agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 37 CEEA, per non aver fornito all’Istituzione i dati generali relativi
ad un progetto di smaltimento dei residui radioattivi collegati allo smantellamento di un reattore nucleare già utilizzato
per scopi militari. In tale sentenza la Corte ha sostanzialmente rilevato che
«…l’assenza nel detto Trattato di qualsiasi deroga che fissi le modalità secondo le quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero autorizzati
ad invocare ed a proteggere tali interessi essenziali permette di concludere che le attività che rientrano nel settore militare
sfuggono all’ambito di applicazione del Trattato».
3. Nella specie, la questione si estrinseca quindi nel chiedersi se tale conclusione lasci spazio per distinguere la fattispecie
in esame.
II –
Il contesto normativo
4. L’art. 30 EA, collocato nel titolo II, capo III, del Trattato CEEA, intitolato «Protezione sanitaria», prevede che vengano
istituite «nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro
i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti...».
5. A norma del successivo art. 31 EA, «(…) dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA] che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali».
Tale disposizione costituisce il fondamento normativo della direttiva 89/618, che si propone di «definire a livello comunitario,
obiettivi comuni circa le misure e procedure di informazione della popolazione volte a rafforzare la protezione sanitaria
operativa di quest’ultima per i casi di emergenza radioattiva» (
4
).
6. A tal fine la direttiva individua tre categorie di obblighi di informazione a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri: la prima riguarda
l’informazione preliminare da fornire alla popolazione che possa essere interessata da qualsiasi emergenza radioattiva (art. 5);
la seconda riguarda l’informazione da fornire alla popolazione interessata da qualsiasi emergenza radioattiva (art. 6); la
terza attiene all’informazione delle persone che potrebbero intervenire nell’organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza
radioattiva (art. 7).
7. Quanto alla prima categoria, l’art. 5 della direttiva 89/618 così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri vigilano affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva sia informata
sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza
radioattiva (
5
).
2. Le informazioni fornite devono comprendere almeno gli elementi di cui all’allegato I.
3. Le informazioni sono comunicate alla popolazione indicata al paragrafo 1 senza che essa ne debba fare richiesta.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri aggiornano le informazioni, le comunicano regolarmente e anche quando si verificano cambiamenti significativi
nelle misure descritte. Dette informazioni sono in permanenza accessibili al pubblico».
8. L’art. 4 della direttiva 89/618 definisce la «popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva» quale
«qualsiasi gruppo di popolazione per il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno stabilito piani di intervento in previsione di casi di
emergenza radioattiva».
9. L’allegato I della direttiva 89/618 definisce l’informazione preliminare, che deve essere fornita a norma dell’art. 5, nei
seguenti termini: 1) nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi effetti sull’essere umano e sull’ambiente; 2) vari
casi di emergenza radioattiva presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l’ambiente; 3) misure urgenti
previste per avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radioattiva; e 4) adeguate informazioni
in merito al comportamento che la popolazione dovrebbe adottare in caso di emergenza radioattiva.
III –
Fatti e procedimento
10. Nel maggio del 2000, il sottomarino nucleare della [OSCURATO:PERSONA] «HMS Tireless» veniva ormeggiato nel porto di Gibilterra per
l’effettuazione di riparazioni conseguenti ad un lieve incidente al reattore nucleare avvenuto durante la navigazione nel
[OSCURATO:PERSONA]. Tali operazioni di riparazione duravano sino al maggio del 2001. Nel corso del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva
sei denunce relative alle operazioni di riparazione, che la inducevano a chiedere al governo del [OSCURATO:PERSONA] di fornire informazioni
sulle operazioni medesime e sull’informazione fornita al pubblico in ordine alle misure di protezione sanitaria in caso di
emergenza radioattiva.
11. In risposta a tale richiesta, il governo del [OSCURATO:PERSONA] affermava che, a suo parere, il Trattato CEEA trovava applicazione
solamente in caso di utilizzazione dell’energia nucleare per scopi civili e commerciali e non militari. Inoltre, un piano
di intervento per Gibilterra, il [OSCURATO:PERSONA] (piano di intervento per la protezione sanitaria pubblica
di Gibilterra, in prosieguo: il «GIBPUBSAFE»), contenente le informazioni di base e le direttive applicate dal Ministero della
Difesa del [OSCURATO:PERSONA] e dalle autorità del governo di Gibilterra in caso di incidente di un sottomarino a propulsione nucleare,
sarebbe liberamente disponibile nella biblioteca pubblica di Gibilterra.
12. Ritenendo che il GIBPUBSAFE non fosse conforme alle prescrizioni della direttiva 89/618, la [OSCURATO:PERSONA] emanava una comunicazione
di diffida seguita da un parere motivato, da cui è successivamente scaturito il presente ricorso.
13. Difese scritte sono state presentate, nella specie, dalla [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese, intervenuta
a sostegno del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre richiesto la riunione della presente causa con la causa C‑61/03 sulla
base del rilievo che entrambe le controversie riguardano l’applicabilità del Trattato CEEA all’utilizzazione dell’energia
nucleare per scopi di difesa militare. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] concordasse con la richiesta del [OSCURATO:PERSONA], la riunione delle
causa è stata negata in considerazione del fatto che le cause si trovavano in fasi procedurali differenti. Nella causa C‑61/03
la sentenza è stata pronunciata in data 12 aprile 2005. Nella presente controversia il 13 ottobre 2005 si è svolta l’udienza,
in occasione della quale tutte le parti hanno svolto difese orali.
IV –
Argomenti delle parti
A –
[OSCURATO:PERSONA]
14. Nell’ambito delle proprie difese scritte la [OSCURATO:PERSONA] fonda la propria domanda sul rilievo che il titolo II, capo III, del
Trattato CEEA, in cui si colloca l’art. 31 EA si applica a tutte le fonti di radiazioni ionizzanti, ivi incluse le radiazioni
derivanti da attività militari. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che si tratta della stessa questione sollevata nella causa C‑61/03
e reitera taluni argomenti ivi svolti. In particolare, l’Istituzione sottolinea che la Comunità non potrebbe garantire il
pieno ed effettivo raggiungimento degli obiettivi del Trattato CEEA qualora la sfera di applicazione delle disposizioni in
materia di protezione sanitaria non si estendesse a tutte le fonti di radiazioni ionizzanti, ivi incluse le radiazioni derivanti
da attività militari (
6
).
15. Nelle proprie difese orali la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia preso atto dell’orientamento accolto dalla Corte nella causa C‑61/03,
secondo cui le attività ricomprese nel settore militare esulano dalla sfera d’applicazione del Trattato CEEA. L’Istituzione
cerca tuttavia di operare una distinzione nell’ambito di tale affermazione. A suo parere, la fattispecie in esame non può
essere propriamente ricondotta al «settore militare», considerato che le informazioni da fornire ai sensi dell’art. 5, n. 3,
della direttiva 89/618 ricomprendono semplicemente misure generali di protezione sanitaria che l’Amministrazione deve adottare
in caso di emergenza radioattiva, senza qualsivoglia riferimento alla fonte (militare) della radiazione. A parere della [OSCURATO:PERSONA],
si tratta di una questione di protezione civile piuttosto che di difesa nazionale. In nessun modo la diffusione al pubblico
di informazioni di tal genere può ledere gli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
16. Sulla base di tale premessa, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’omessa diffusione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di informazioni preliminari
al pubblico eventualmente esposto in caso di emergenza radiologica a Gibilterra costituisce violazione dell’art. 5, n. 3,
della direttiva 89/618. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mera disponibilità per il pubblico, «su richiesta»,
di un piano di emergenza quale il GIBPUBSAFE nella biblioteca pubblica di Gibilterra non sia sufficiente: l’art. 5, n. 3,
esige da parte del [OSCURATO:PERSONA] la distribuzione attiva di informazioni al pubblico. Inoltre, lo scopo essenziale della direttiva
– la protezione sanitaria del pubblico eventualmente esposto in caso di emergenza radioattiva – non risulterebbe effettivamente
conseguito se le radiazioni da fonti militari fossero escluse dalla sua sfera di applicazione.
B –
[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese
17. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la controversia in esame debba essere risolta alla luce dell’orientamento accolto dalla Corte
nella causa C‑61/03, secondo cui il Trattato CEEA, ivi incluso il titolo II, capo III, non si applica alle radiazioni provenienti
dall’utilizzazione di energia nucleare per scopi militari. A tal riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] reitera gli argomenti già dedotti
nell’ambito di tale controversia, sottolineando l’assenza, nel Trattato CEEA, di una esenzione generale o di una deroga per
gli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri paragonabile all’art. 296 CE. A parere del [OSCURATO:PERSONA], non vi è motivo per distinguere
la sfera di applicazione dell’art. 37 EA, oggetto della causa C‑61/03, da quella dell’art. 31 EA, in esame nella specie. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la direttiva 89/618, quale normativa di diritto derivato, deve possedere la stessa sfera d’applicazione
del titolo II, capo III, del Trattato CEEA. A suo avviso, il GIBPUBSAFE, quale piano di protezione avente unicamente ad oggetto
possibili incidenti su navi da guerra a propulsione nucleare e predisposto dal proprio Ministero della Difesa, esula quindi
dalla sfera degli obblighi imposti dalla direttiva 89/618.
18. La Repubblica francese, insistendo sulla posizione già assunta a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della causa C‑61/03,
deduce che la fattispecie in esame coincide con quella oggetto della sentenza della Corte nella menzionata causa, nel senso
che le attività nel settore militare esulano dalla sfera d’applicazione del Trattato CEEA.
V –
Analisi
19. Alla luce delle suesposte considerazioni è evidente che la controversia in esame riguarda il problema della sfera di applicazione
della giurisprudenza elaborata dalla Corte nella sentenza C‑61/03 e, in particolare, la questione se sussistano eventuali
margini per poter affermare un obbligo di informazione, ai sensi della direttiva 89/618, per il pubblico eventualmente esposto
ai rischi di un’emergenza radioattiva connessa con una nave da guerra a propulsione nucleare, nonché l’ulteriore questione
delle misure ed azioni di protezione sanitaria da adottare in una siffatta eventualità. La soluzione di tale problema impone,
anzitutto, un attento esame del ragionamento svolto dalla Corte.
A –
La sentenza nella causa C‑61/03
20. Come già osservato, in tale la causa la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno
ai propri obblighi ai sensi dell’art. 37 EA, per aver omesso di fornire dati generali relativi ad un progetto di smaltimento
dei residui radioattivi collegati allo smantellamento di un reattore nucleare già usato per scopi militari (segnatamente,
il reattore «Jason» situato presso il [OSCURATO:PERSONA] di Greenwich).
21. Nel respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha anzitutto delimitato i termini della questione oggetto di tale controversia.
Mentre ha rilevato, da un lato, che taluni argomenti della [OSCURATO:PERSONA] di fondavano sugli specifici obiettivi di protezione
sanitaria di cui al titolo II, capo III, EA – in cui l’art. 37 EA è collocato – la Corte ha sottolineato, dall’altro, che
la [OSCURATO:PERSONA] non aveva «precisato che alle disposizioni del detto capo potrebbe essere attribuito un ambito di applicazione
diverso da quello dell’insieme del detto Trattato» (
7
). La Corte ha piuttosto ritenuto opportuno definire la questione oggetto della controversia in termini più ampi: segnatamente,
se l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi militari ricada o meno nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA complessivamente
inteso (
8
).
22. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che non vi è alcuna disposizione espressa che escluda le attività legate alla difesa
dalla sfera di applicazione del Trattato medesimo (
9
). Essa è tuttavia giunta alla conclusione che le attività ricomprese nella sfera militare esulano dall’ambito di applicazione
del Trattato CEEA sulla base di un triplice ordine di riflessioni.
23. In primo luogo, la Corte ha sottolineato la rilevanza del preambolo e delle finalità del Trattato CEEA esposte negli artt. 1
e 2 EA, giungendo alla conclusione che i firmatari del detto Trattato «hanno inteso sottolineare il carattere non militare
di questo Trattato» e che «gli obiettivi perseguiti dal Trattato sono essenzialmente d’ordine civile e commerciale»(
10
).
24. In secondo luogo, la Corte ha considerato la rilevanza del contesto storico che ha accompagnato l’elaborazione del Trattato,
affermando che le indicazioni risultanti da tali elementi «non sono sufficienti per affermare che gli autori del Trattato
abbiano avuto intenzione di rendere applicabili le disposizioni di esso alle installazioni ed alle applicazioni militari dell’energia
nucleare», atteso che i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] che avevano partecipato ai negoziati del Trattato medesimo avevano lasciato
la questione «in sospeso» (
11
).
25. In terzo luogo, la Corte ha sottolineato che varie disposizioni del Trattato CEEA conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] poteri considerevoli
«che le permettono di intervenire attivamente, per via normativa o sotto forma di pareri contenenti decisioni individuali,
in diversi settori di attività che, nella Comunità, si riferiscono all’uso dell’energia nucleare» (
12
). La Corte ha fatto espresso riferimento, in tale contesto, alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del detto Trattato
(ancorché non menzionando specificamente l’art. 31 EA). Considerato che l’applicazione di tali disposizioni alle installazioni,
ai programmi di ricerca ed alle altre attività militari «potrebbe essere di natura tale da compromettere interessi essenziali
della difesa nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri», l’assenza nel Trattato CEEA di qualsiasi deroga che fissi norme specifiche che
autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri a proteggere tali interessi «permette di concludere che le attività che rientrano nel settore
militare sfuggono all’ambito di applicazione del Trattato» (
13
). In altri termini, il Trattato CEEA non è «applicabile alle utilizzazioni dell’energia nucleare a fini militari» (
14
).
26. La Corte ha poi mitigato tale conclusione di ordine generale osservando che ciò «non diminuisce affatto l’importanza cruciale
che riveste l’obiettivo di proteggere la salute delle popolazioni e l’ambiente contro i pericoli connessi all’utilizzo dell’energia
nucleare, compreso quello a fini militari» non potendosi escludere, atteso che il detto Trattato non fornisce alla Comunità
uno strumento specifico per perseguire tale obiettivo, che «misure appropriate possano essere adottate sulla base delle disposizioni
pertinenti del Trattato CE» (
15
).
B –
La questione se possa operarsi una distinzione tra la sentenza nella causa C‑61/03 e la fattispecie in esame
27. Si deve rilevare, in limine, che è incontestabile che la sorgente di energia nucleare oggetto della presente controversia,
un sottomarino nucleare appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] britannica, sia di natura militare. Cio è persino più evidente di quanto
non fosse il contesto di fatto nella causa C‑61/03, riguardante scorie radioattive provenienti da un reattore smantellato
non più utilizzato per scopi militari.
28. In secondo luogo desidero rilevare che a prima vista le affermazioni contenute nella menzionata sentenza che escludono l’utilizzazione
dell’energia nucleare a scopi militari dalla sfera di applicazione del Trattato CEEA sono formulate in termini ampi ed inequivocabili.
La conclusione formulata dalla Corte al punto 44 della sentenza secondo cui il Trattato non è «applicabile alle utilizzazioni
dell’energia nucleare a fini militari» appare, prima facie, categorica ed assoluta (
16
).
29. L’unica eventuale questione che può sorgere nella specie riguarda la possibilità di operare un distinguo nell’interpretazione
di tali affermazioni traslate al caso di specie. Due argomenti potenziali possono profilarsi al riguardo.
30. In primo luogo, si potrebbe sostenere che, mentre la causa C‑61/03 riguardava la sfera di applicazione dell’art. 37 EA, considerazioni
diverse si applicano nella determinazione della sfera dell’ (della normativa fondata sull’) art. 31 EA. Si potrebbe, ad esempio,
far valere il fatto che l’art. 31 EA non attribuisce in effetti alla [OSCURATO:PERSONA] stessa poteri che le consentano «di intervenire
attivamente» nel settore dell’energia nucleare, ai sensi del punto 35 della menzionata sentenza, ponendo a carico dell’Istituzione
meramente il compito di presentare al Consiglio una proposta legislativa riguardante le norme fondamentali.
31. Tuttavia, a mio parere, tale argomento non appare sostenibile. La Corte stessa ha definito l’oggetto della causa C‑61/03 nel
senso della questione se il Trattato CEEA, complessivamente inteso, si applica all’uso dell’energia nucleare per scopi militari (
17
). Tutto il tenore della sentenza conferma tale impostazione: le attività militari «sfuggono all’ambito di applicazione del
Trattato [CEEA] (
18
), non al solo ambito di applicazione dell’art. 37 EA. Inoltre, il triplice ordine di riflessioni sulla base del quale la Corte
è giunta a tale conclusione – fondato essenzialmente sulle finalità del Trattato CEEA e sull’assenza di qualsiasi deroga del
Trattato diretta a proteggere interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, analogamente all’art. 296 CE – si applica a tutto il
Trattato complessivamente inteso, ed è quindi pertinente con riguardo tanto all’art. 31 EA quanto all’art. 37 EA.
32. In secondo luogo, si potrebbe sostenere, come fa la [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento, che occorra operare una distinzione
sulla base della natura delle informazioni da divulgare ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva 89/618, in rapporto alle
informazioni da fornire a termini dell’art. 37 EA. Mentre l’art. 5, n. 3, impone solo informazioni di natura generale per
il pubblico relative alle misure di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza nucleare, l’obbligo dettato dall’art. 37 EA
va oltre, includendo eventualmente il rischio di «reverse engineering» da dati relativi a scorie nucleari militari. Per contro,
il rischio di un pregiudizio per gli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri risulterebbe in effetti trascurabile estendendo
gli obblighi previsti dall’art. 5, n. 3 all’energia nucleare proveniente da fonti militari. Ciò vale, segnatamente, nella
specie, laddove il piano GIBPUBSAFE è, in ogni caso, disponibile per la consultazione da parte del pubblico nella biblioteca
pubblica di Gibilterra.
33. A tal riguardo, devo anzitutto riconoscere che propendo per condividere, sotto l’aspetto sostanziale, le conclusioni formulate
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Mi sembra infatti ben difficile poter sostenere che gli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri possano risultare
pregiudicati da una disposizione che disciplini le informazioni fondamentali da dare al pubblico su come meglio proteggersi
in caso di emergenza o incidente nucleare. Come emerge chiaramente dal tenore dell’allegato I della direttiva 89/618, le informazioni
richieste dall’art. 5, n. 3, sono di natura puramente generale, comprendendo nozioni di base relative alla radioattività ed
ai suoi effetti sull’uomo e sull’ambiente; le misure di protezione sanitaria sono dirette ad allertare, proteggere ed assistere
il pubblico in caso di emergenza radioattiva ed a fornire idonee informazioni in ordine alle azioni che il pubblico deve intraprendere
in caso di emergenza radioattiva.
34. Inoltre, ciò che viene richiesto al [OSCURATO:PERSONA] nella specie al fine di adempiere agli obblighi dettati dall’art. 5, n. 3,
è minimo: come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe assolvere a tali obblighi facendo semplicemente
in modo che copia del piano GIBPUBSAFE venga distribuita in tutte le cassette postali della popolazione di Gibilterra eventualmente
esposta in caso di emergenza radioattiva proveniente dall’HMS Tireless. Inutile aggiungere che ciò sembra essere un onere
ben trascurabile se messo in raffronto coll’importanza vitale dell’esigenza di protezione sanitaria del pubblico affermata
dall’art. 5, n. 3 (
19
). Alla luce del contesto di fatto della specie, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica francese, che contesta la
sussistenza di un obbligo di tal genere, mi sembra pertanto poco condivisibile.
35. Tuttavia, il ragionamento giuridico sul quale si fonda la tesi della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla natura delle informazioni richieste
dall’art. 5, n. 3, mi sembra irrimediabilmente viziato. Mi sembra evidente che, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA], la sfera
di applicazione di un obbligo dettato dalla direttiva 89/618, quale normativa di diritto derivato, non possa essere più ampia
del suo fondamento normativo, vale a dire l’art. 31 EA. Come ho già rilevato in precedenza, la natura categorica dell’affermazione
della Corte nella sentenza relativa alla causa C‑61/03 non lascia dubbi quanto al fatto che il Trattato CEEA – ivi incluso
l’art. 31 EA – non possa trovare applicazione, senza deroga alcuna, alle radiazioni nucleari provenienti da fonti militari (
20
). Non riesco a ravvisare alcun ragionamento sostenibile che consenta di mantenere, nella loro sostanza, le affermazioni della
Corte consentendo al tempo stesso una deroga in un singolo caso in cui, in effetti, non sussiste alcun rischio per gli interessi
militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri derivante dall’applicazione di un obbligo dettato dal Trattato CEEA alle radiazioni provenienti
da sorgenti militari. In particolare, non mi sembra che le affermazioni della Corte lascino spazio a qualsiasi tipo di ragionamento
di «proporzionalità», che, nello stabilire se ed in qual misura un obbligo dettato dal Trattato CEEA si applichi in un singolo
caso, ponderi il potenziale pregiudizio per gli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri con i potenziali benefici per la tutela
della salute pubblica.
36. Desidero aggiungere che il fatto che la Corte abbia optato per una soluzione inequivoca è stato evidentemente voluto: è sufficiente
ricordare che nelle conclusioni relative alla causa C‑61/03 avevo tracciato la possibilità di un approccio basato su criteri
di proporzionalità. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto un’interpretazione di compromesso dell’art. 37 EA, secondo cui
gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero potuto essi stessi decidere, ai fini della tutela dei loro interessi di difesa nazionale, il livello
a partire dal quale sostanze radioattive provenienti da sorgenti militari dovessero essere classificate come «scorie», stabilendo
inoltre il contenuto delle informazioni generali da fornire ai sensi del detto articolo. Tale approccio della [OSCURATO:PERSONA]
è stato espressamente respinto dalla Corte (
21
).
37. Ne consegue che, fintantoché la Comunità non si avvalga dei propri poteri previsti dal Trattato CE per legiferare in tale
settore (
22
), l’inevitabile conseguenza derivante dalla sentenza della Corte nella causa C‑61/03 è che sussiste una lacuna nella protezione
della sanità pubblica. Alla luce del tenore di tale sentenza appare evidente che la Corte ha accettato tale conseguenza. Per
tali motivi, sono costretto a concludere che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento nella specie.
VI –
Conclusione
38. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di:
1) Respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di fornire al pubblico
di Gibilterra informazioni preliminari generali sulle misure di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza radioattiva
connessa con il sottomarino nucleare della [OSCURATO:PERSONA] «HMS Tireless», ormeggiato nel porto di Gibilterra, è venuto meno agli
obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente
l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in
caso di emergenza radioattiva.
2) Condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA].
3) Disporre che la Repubblica francese sostenga le proprie spese.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti
di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU 1989, L 357, pag. 31).
3
– Sentenza 12 aprile 2005, causa C‑61/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2477).
4
– Art. 1 della direttiva 89/618.
5
– Il termine «emergenza radioattiva» è definito agli artt. 2 e 3 della direttiva 89/618.
6
– [OSCURATO:PERSONA] si richiama parimenti, come già avvenuto nella causa C‑61/03, a quanto affermato dalla Corte nella causa
70/88, Parlamento/Consiglio, in ordine alla necessità di garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, «a prescindere da quale sia la sorgente» (sentenza 4 ottobre 1991,
causa C‑70/88, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑4529, punto 14), nonché al contesto storico del Trattato CEEA, concluso
in un’epoca in cui l’energia nucleare era utilizzata principalmente per scopi militari.
7
– Causa C‑61/03, [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA], citata supra alla nota 3 (punto 24).
8
– Ibidem, punto 25.
9
– Ibidem, punto 28.
10
– Ibidem, punti 26 e 27.
11
– Ibidem, punto 29.
12
– Ibidem, punto 35.
13
– Ibidem, punto 36.
14
– Ibidem, punto 44.
15
– Ibidem.
16
– Per quanto la Corte utilizzi formulazioni leggermente differenti nell'ambito della sentenza al fine di esprimere tale nozione
– «usi militari dell'energia nucleare» (ibidem, punto 25); «attività che rientrano nel settore militare» (ibidem, punto 36)
– non sussiste, a mio avviso, tra tali formulazioni alcuna differenza pratica rilevante.
17
– Ibidem, punto 25.
18
– Ibidem, punto 36.
19
– Per quanto attiene all'importanza degli scopi di protezione sanitaria pubblica perseguiti dal titolo II, capo III, del
Trattato CEEA, v. le conclusioni dello scrivente relative alla causa C‑61/03, paragrafi 67‑77.
20
– L’unica leggera distinzione che posso ravvisare nell’affermazione della Corte è, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA], il
fatto che l'obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare i livelli complessivi di radioattività nell’aria, nelle acque e nel suolo
(v. artt. 35 EA e 36 EA) comprenderà necessariamente le rilevazioni, del tutto incidentalmente e nell’ambito delle rilevazioni
di tali livelli complessivi, della radioattività proveniente da fonti militari.
21
– Sentenza nella causa C‑61/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra alla nota 3, punti 38‑42.
22
– Ibidem, punto 44.