CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15353/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]D’Ippolito, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., –intimata – [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA , n. 4 36 / 1 3 , depositata il 23/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso,e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non ha proposto difese,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dal contribuenteavverso la sentenza con la quale la C.t.p. aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di sentenza divenuta definitiva,avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef ed Ilor per l’anno di imposta 1981. 2. Il contribuente, dichiarato fallitonel 1984, rilevava l’illegittimità della cartella di pagamento, notificatagli personalmente, stante l’omessa notifica dell’avviso d i accertamento, relativo ad anno di imposta antecedentealla dichiarazione di fallimento, notificato solo al curatore. 3. La C.t.p. rigettava il ricorso. LaC.t.r. confermava la sentenza impugnata rilevando che gli avvisi di accertamento risultavano validamente notificati al curatore e che spettava al contribuente provare di non aver avuto conoscenza della sentenza tributaria che costituiva il presupposto della cartella in contestazione. 4. Il ricorrente, in data 13 settembre 2022 , ha depositato atto di costituzione a mezzo nuovo difensore. Considerato che:1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’appello assumendo che sia gli atti presupposti che la sentenza in ragione della quale la pretesa tributaria era divenuta definitiva fosserostati ritualmente notificati al curatore. 2. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l’eccezione sollevata dall’Ufficio con il controricorso secondo cui il ricorso del contribuente sarebbe «inammissibile in quanto reca delle eccezioni mai evidenziate nei gradi di merito». 2.1. L’Agenzia assume in proposito che entrambi i giudici di merito avevano evidenziato che la circostanza relativa allo«status di fallito» non era stata sollevata nel ricorso introduttivo,ove erano stati sollevati solo generici vizi di notifica dell’atto prodromico,e che il contribuente non aveva censurato dette statuizioni. 2.2. In primo luogo è lo stesso Ufficio, nel controricorso, ad aver confermato che il contribuente nel ricorso introduttivo aveva sollevato «vizi di notifica dell’atto prodromico», se pure ritenuti «generici»; del resto la C.t.p., per quanto riportato in ricorso, trattava espressamente la questione dell’esigibilità, nei confronti del Dodaro, del credito anteriore al fallimento e portato dalla cartella impugnata. La questione, pertanto nonera estranea al thema decidendum. 2.3.In secondo luogo, va evidenziato che la C.t.r. si è pronunciata nel merito del motivo sollevato dal contribuente; l’Ufficio , dal canto suo, con il controricorso , non h a dedotto di aver ne eccepito l’inammissibilità né ha censurato, tantomeno a mezzo di ricorso incidentale, la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha dichiarato il motivo inammissibile. N e consegue che sull ’a mmissibilità del motivo in appellosi è formato il giudicato interno. Questa Corte, infatti, ha precisato che la parte che non proponga impugnazione della pronuncia con cui il giudice abbia deciso nel merito il gravame senza affrontare la questione della sua ammissibilità assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere la relativa questione, anche se a carattere pregiudiziale, in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni di cui agli artt. 324 e 329, secondo comma, cod. proc. civ. (Cfr. Cass.27/02/2017, n. 4908). 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ove l'accertamento tributario riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l’atto impositivo va notificato , non solo al cur atore , ma anche aquest’ultimo. Il contribuente, infatti, no n è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo(tra le più recenti Cass.31/01/2022, n. 2857). Si è, altresì, affermato che, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confrontidel fallito e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore. (Cass. n. 5392 del 18/03/2016). Tale soluzione trova ulteriore confermanel fatto che solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato notificato al solo curatore,il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento); fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 7874 del 17/4/2015). 3.2. Questa Corte, infine, ha precisato che l a correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; da ciò consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce unvizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (cartelladi pagamento nel caso d i specie ), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto con la conseguenza che, verificata la sussistenza del difetto di notifica ne consegue la nullità dell'atto consequenziale (Cass. 18/01/2018, n. 1144). 3.3. A nessuna diversa conclusione può giungersi in ragione del giudicato formatosi, per mancata impugnazione, in ragione della sentenza n. 309/02/2007 che ha rigettato il ricorso del curatore avverso l’avviso di accertamento. Questa Corte, infatti, ha chiarito che l’efficacia del giudicato formatosi nei confronti del curatore non può essere estesa al fallito, neppure uno volta tornato in bonis, ove il debitore-contribuente non abbia assunto la qualità di parte in quel giudizio, incontrando, pertanto, tale giudicato i limiti soggettivi di cui all'art. 2909 cod. civ. (cfr. Cass.24/07/2014 n. 16816).4. In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. , va accolto i l ricorso originariodel contribuente. 5. L’andamento del giudizio induce a compensare integralmente le spese dei giudizi di merito. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accogliel'originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate e la società di riscossione, in solido, a corrispondere alricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00pe