CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. di condanna del Gip Tribunale di Potenza in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. L'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana detenuto pari a 395 dosi droganti e ha ritenuto che tale dato non potesse essere superato da altri eventuali elementi di segno contrario. Il motivo di contro a tale percorso argomentativo oppone una censura solo generica e avversativa- Rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte, in ossequio al principio per cui per la configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ha ritenuto ostativo il quantitativo di droga detenuto. Considerato che il terzo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento del consumo di gruppo, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza. La Corte ha dato atto del rinvenimento, insieme alla sostanza stupefacente, anche di materiale per il confezionamento di dosi singole e ha rilevato che la tesi dell'acquisto di un cospicuo quantitativo di droga finalizzato ad un successivo consumo di gruppo era rimasta priva di alcun riscontro. A tale percorso argomentativo, coerente con il principio per cui per aversi consumo di gruppo è necessario che l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale avvengano sin dall'inizio anche per conto di soggetti diversi dall'agente, sia certa sin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi la droga al proprio consumo (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Rv. 255258 - 01), ha opposto una censura totalmente aspecifica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M