CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 41618/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 649/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21351/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1989 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’aumento di pena a titolo di continuazione, e il rigetto del suo ricorso nel resto; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi degli imputati rimanenti; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del relativo ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41618/2025 Roma, lì, 29/12/2025 udito il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei relativi ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha definito il giudizio di rinvio, in processo per fatti di criminalità organizzata nei territori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, instaurato a seguito della pronuncia di annullamento adottata da questa Corte, Quinta sezione penale, con sentenza in data 16 febbraio 2024. Le posizioni tuttora sub iudice, in questa sede, sono quelle riguardanti gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già giudicati in rito abbreviato. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole, in primo grado e in appello, del reato a lui ascritto al capo 27.27) della rubrica, ossia di partecipazione ad associazione di narcotraffico, operante in detti territori, con il ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente (ruolo condiviso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. La Quinta sezione penale di questa Corte aveva accolto il ricorso, in relazione all’affermazione di penale responsabilità. A giudizio della stessa Corte, non risultava «sufficientemente delineato sulla base di quali elementi [potesse] affermarsi che l’imputato, consapevole dei tratti essenziali del sodalizio, si fosse messo stabilmente a disposizione di quest’ultimo», tenuto conto dell’inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] a giudizio abbreviato in corso. 2.3. Il giudice di rinvio ha ribadito l’affermazione di penale responsabilità, reputando che la prova dello stabile contributo di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, la cui esistenza era ormai conclamata per effetto dell’intervenuta pronuncia di legittimità, fosse comunque ricavabile dalle captazioni, ampiamente riprodotte e illustrate nel corpo della decisione. Secondo quest’ultima, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] consisteva nel fare da tramite tra il primo approvvigionatore [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri dell’organizzazione criminale, per lo meno nell’arco temporale compreso tra il settembre 2014 e il marzo 2015. Nell’assicurare i contatti tra i predetti soggetti, avvenuti sempre tramite la sua mediazione, l’imputato garantiva la continuità dei traffici illeciti, ben consapevole del loro carattere strutturato. 2.4. Il giudice di rinvio ha escluso che il sodalizio potesse qualificarsi come diretto alla commissione di fatti di lieve entità, avendo la Quinta sezione penale già pronunciato negativamente al riguardo rispetto ad altri imputati. Il giudice di rinvio ha comunque concesso le circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’avvenuto successivo distacco dell’imputato dal sodalizio, e ha rideterminato la pena principale nella misura di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole, all’esito del giudizio di appello, del reato a lui ascritto al capo 27.27), con il ruolo di organizzatore del sodalizio, oltre che di reati-fine e strumentali. 3.2. La Quinta sezione penale aveva accolto il ricorso, in relazione all’intestazione di tale ruolo. 3.3. Il giudice di rinvio ha aderito alla proposta di concordato avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., strutturata sulla riqualificazione della condotta associativa in termini di partecipazione mera, con rideterminazione della pena principale nella misura complessiva finale di otto anni e quattro mesi di reclusione. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole, all’esito del giudizio di appello, del reato a lui ascritto al capo 27) (commercio di sostanze stupefacenti, di tipo pesante e di tipo leggero). 4.2. La Quinta sezione penale aveva accolto il ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio, stigmatizzando il fatto che esso fosse stato indistintamente determinato rispetto a condotte integranti gli autonomi reati di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 73 T.U. stup. La Corte di legittimità, ciò posto, aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello, per intervenuta prescrizione, quanto alla condotta di reato sussumibile nel comma 4 del menzionato art. 73 T.U., rinviando al giudice di merito per la nuova quantificazione della pena rispetto alla condotta di reato sussumibile nel comma 1. 4.3. Il giudice di rinvio ha operato tale quantificazione, muovendo dalla pena base di sei anni di reclusione e 27.000 euro di multa di multa, riducendola per le attenuanti generiche alla misura di quattro anni e sei mesi di reclusione e 21.000 euro di multa, e riducendola ulteriormente per il rito alla misura di tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole, in primo grado e in appello, del reato di estorsione aggravata e continuata, ascritto al capo 5). 5.2. La Quinta sezione penale aveva accolto il ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio, stigmatizzando l’omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, sia con riferimento alla pena base complessiva relativa al reato sub iudice (determinata nella misura di dieci anni di reclusione ed euro 7.000 di multa), sia in ordine all’aumento di pena a titolo di continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Corte di assise di appello di Messina (determinato nella misura di quattro anni di reclusione ed euro 2.000 di multa, sì da giungere alla misura finale, al netto della diminuzione per il rito, di nove anni e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa). La Corte di legittimità aveva, inoltre, dichiarato assorbito il motivo di ricorso inerente il diniego delle attenuanti generiche. 5.3. Il giudice di rinvio ha ribadito tale diniego e ha confermato l’entità della pena finale (nove anni e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa), cui è pervenuto attraverso il seguente calcolo: pena base per il reato sub iudice pari ad otto anni di reclusione ed euro 6.000 di multa; aumentata per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. alla misura di nove anni e sei mesi di reclusione ed euro 7.000 euro di multa; aumentata ulteriormente per la continuazione interna alla misura di dieci anni di reclusione ed euro 7.500 di multa; aumentata, infine, per la continuazione esterna alla misura di quattordici anni di reclusione ed euro 9.000 di multa, sì da giungere, al netto della diminuzione per il rito, alla misura finale sopra indicata. Il giudice di rinvio, rilevato come la pena base fosse prossima al minimo edittale, ha giustificato l’entità dell’aumento per la continuazione esterna con il richiamo alla gravità dei fatti separatamente giudicati e alla circostanza che nel separato processo fosse stata ritenuta (a carico di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto accaduto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]) la recidiva infraquinquennale. 5.4. Il giudice di rinvio ha annotato che i reati oggetto della sentenza pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Corte di assise di appello di Messina risultavano essere stati unificati in continuazione, in separata sede esecutiva, con il reato oggetto di una sentenza irrevocabile ulteriore, indicata al numero 4) del casellario giudiziale, per il quale era stato apportato l’aumento di pena di un anno di reclusione. Reputando, tuttavia, che il giudice di appello non avesse tenuto conto di quest’ultimo aumento, il giudice di rinvio ha escluso che esso potesse essere da lui apportato (pena la violazione del principio del divieto di reformatio in peius), fatto salvo il successivo nuovo intervento del giudice dell’esecuzione. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole, all’esito del giudizio di appello, dei reati a lui ascritti ai capi A), B), 33), 35), 38), 39) e 40) (associazione di narcotraffico e una serie di reati-fine). 6.2. La Quinta sezione penale aveva accolto il ricorso, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, sottolineando il fatto che l’imputato aveva rappresentato specifiche circostanze a sostegno della richiesta del beneficio (mutamento delle abitudini di vita a seguito di un grave incidente, della nascita di una figlia e della riconciliazione con il padre presso cui era andato a vivere e lavorare) e che il giudice di appello le aveva ritenute indimostrate con motivazione assertiva, posto che esse erano emerse nel processo grazie alla testimonianza del genitore dell’imputato. 6.3. Il giudice di rinvio ha ribadito il diniego delle attenuanti generiche, sul rilievo che la dichiarazione del padre fosse unilaterale e non sufficiente a fini dimostrativi, e sul rilievo dell’attualità di pericolosità sociale disvelata dalla vigenza di una misura di prevenzione. 7. Avverso la decisione resa in sede di rinvio i menzionati imputati ricorrono per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in due motivi. 8.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al ribadito giudizio di penale responsabilità. Secondo il ricorrente, la prova sarebbe stata travisata. Quel che nella sentenza impugnata è definito come linguaggio «criptico», con riferimento alle intercettazioni, non sarebbe affatto tale. [OSCURATO:PERSONA] il mestiere di falegname, tutti i riferimenti alle relative lavorazioni sarebbero autentici e non maschererebbero alcuna attività di spaccio di sostanza stupefacente. Il motivo ripercorre, in tale luce, il contenuto di svariate captazioni e richiama l’esistenza di fatture che comproverebbero l’esistenza di rapporti commerciali leciti con gli interlocutori. Nessuna conversazione rifletterebbe, comunque, lo svolgimento del preteso ruolo di intermediario di affari criminali. Anche al riguardo il ricorrente rilegge il tenore di molti dialoghi, valorizzando gli elementi che sosterrebbero una tale ricostruzione. Non sarebbe, del resto, mai emersa la stipula di un accordo associativo, né sarebbe emersa l’esistenza di una struttura organizzata e precisamente localizzata. Elemento preminente sarebbe, al contrario, quello dell’occasionalità dei rapporti, tra soggetti che operavano tutti per proprio conto. Difetterebbero così gli elementi oggettivi del reato contestato, considerato anche che il preteso apporto di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione risulterebbe privo di decisività funzionale (considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato nei suoi traffici, pur dopo il disimpegno dell’imputato), e difetterebbe il dolo al reato sotteso, da intendere come volontà di fornire un contributo stabile e permanente ad un’impresa criminale comune. Le lacune motivazionali, censurate dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione, non sarebbero state colmate. 8.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in ordine alla negata riqualificazione della condotta associativa nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, T.U. stup. Si tratterebbe di questione impregiudicata rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva formulato uno specifico motivo sul punto con il ricorso per cassazione originario, rimasto assorbito). Lo stesso fatto storico di cessione di stupefacenti, osserva il ricorrente richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, potrebbe essere considerato di lieve entità anche solo rispetto a taluno dei concorrenti. La risposta della Corte di appello, ancorata ad un preteso, ma inesistente, giudicato interno, sarebbe errata ed elusiva. Sussisterebbero nella specie, al contrario, tutti gli elementi per la derubricazione del reato associativo rispetto a [OSCURATO:PERSONA], alla luce del suo limitato coinvolgimento nella compagine, temporale e di ruolo, nonché del dato ponderale, del dato qualitativo e del più generale contesto. Operata la derubricazione, il reato sarebbe ad oggi prescritto (anche a volere considerare la sospensione dei relativi termini, collegata alla sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo di deposito delle pronunce di merito, sospensione che, sotto più profili, il ricorrente ritiene comunque non applicabile). 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è basato su unico motivo. In esso ci si duole della mancata assoluzione dell’imputato dal reato associativo per non aver commesso il fatto, che, in tesi, avrebbe dovuto essere dichiarata d’ufficio dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è basato su unico motivo. In esso si deduce vizio di motivazione, correlato alla disparità di trattamento sanzionatorio determinatasi a danno dell’imputato al confronto con il trattamento riservato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Seppure responsabile delle medesime condotte, che non avrebbero potuto essere diversamente apprezzate in termini di gravità, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, in modo ingiusto e illogico, punito più severamente. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in tre motivi. 11.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla quantificazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Corte di assise di appello di Messina. Sarebbe errata la premessa del ragionamento svolto dal giudice di rinvio sul trattamento sanzionatorio, secondo la quale il giudice di appello, nel rideterminare il citato aumento, non vi avrebbe ricompreso la pena del reato di lesione personale oggetto della sentenza indicata al numero 4) del casellario, nonostante l’unificazione dei due titoli ex art. 81 cod. pen. fosse stata già disposta in sede esecutiva. L’ordinanza ex art. 81 cod. pen., già adottata in sede esecutiva, e il relativo aumento di pena a titolo di continuazione, risultavano in realtà già iscritti in casellario, al punto 6). E il giudice di appello aveva agli atti il relativo certificato. Il giudice di rinvio, nel fare salvo un successivo e nuovo intervento del giudice dell’esecuzione al fine di rideterminare detto ultimo aumento, avrebbe pertanto ridefinito il trattamento sanzionatorio in senso deteriore rispetto al grado del giudizio di merito antecedente, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, violando il divieto di reformatio in peius. 11.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, di nuovo in ordine alla quantificazione dell’aumento di pena detentiva a titolo di continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Corte di assise di appello di Messina, aumento che resterebbe ingiustificato e fortemente sperequato al cospetto della posizione, analoga, del coimputato [OSCURATO:PERSONA], consolidatasi con il passaggio in giudicato della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA], l’aumento a titolo di continuazione ammontava (al lordo della diminuzione per il rito) ad un anno e quattro mesi di reclusione, a fronte dell’aumento di quattro anni di reclusione deciso per [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rimarca che, all’esito dei rispettivi giudizi di cognizione, il divario in termini sanzionatori si presentava -viceversa- assai esiguo. 11.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il buon comportamento successivo al reato (riflesso dall’ottenimento di una misura alternativa alla detenzione, dalla revoca della libertà vigilata e dal rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione) avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzato, a questi fini, dal giudice di rinvio, come non avvenuto. Le valutazioni operate per concedere o negare il beneficio, in appello e in sede di rinvio, sarebbero contraddittorie tra loro e contraddittorie anche internamente a ciascuna delle due decisioni (è citata, in particolare, la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale il giudice di appello avrebbe concesso le attenuanti generiche proprio sul rilievo del proficuo percorso penitenziario, ed è citata la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale il giudice di rinvio aveva negato le medesime attenuanti anche perché destinatario di misura di prevenzione). 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è basato su unico motivo. In esso si deduce, a proposito del ribadito diniego delle attenuanti generiche, vizio di motivazione e violazione dell’obbligo di conformazione alla sentenza rescindente della Corte di cassazione. Il ricorrente sostiene che quest’ultima avesse attribuito valore probatorio alla testimonianza del padre del ricorrente, illegittimamente revocato in dubbio dalla sentenza impugnata. Il ricorrente rileva, inoltre, che la misura di prevenzione personale, pur recentemente decretata (2023), rifletterebbe una situazione di pericolosità inattuale, perché ancorata alla pendenza del presente processo e a circostanze antecedenti il grave incidente menzionato in narrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. 2. La sentenza rescindente di legittimità si è già profusa nell’identificazione dei caratteri distintivi della fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup. (§ 3.5 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), sottolineando in linea generale come, per la configurabilità di un’associazione criminosa dedita al narcotraffico, sia richiesta la presenza di un’organizzazione a tal fine diretta, non necessariamente complessa, ma deducibile dalla predisposizione, con il concorso dei singoli associati, di mezzi adeguati al perseguimento dell’obiettivo comune, tali da rappresentare un supporto stabile e sufficientemente duraturo alle singole deliberazioni criminose (così anche, tra le molte, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583- 01; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011-01; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112-01). I citati connotati di stabilità e sufficiente durata non vanno intesi nel senso della necessaria protrazione del programma criminoso per un lungo periodo (Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250316-01), essendo detta protrazione condizionata non solo dalla volontà degli associati, ma anche da fattori esterni, e, fra questi, dall’intervento degli inquirenti; né è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232-01). Il vincolo associativo può essere, peraltro, ravvisato anche tra soggetti che si pongano in posizioni contrattuali distinte nella catena del traffico di stupefacenti, come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione, o tra soggetti che agiscano in forme separate, ove i fatti costituiscano comunque espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune e gli interessati siano di ciò consapevoli (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Can, Rv. 251013-01; Sez. 6, n. 37116 del 28/09/2007, Giuliano, Rv. 237292- 01). 3. La sentenza rescindente di legittimità, applicando al caso di specie i principi di diritto sopra enunciati, ha già ritenuto che il fenomeno illecito contestato al capo 27.27) della rubrica, avente ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti, soddisfacesse le condizioni previste dall’art. 74 T.U. stup.; ha cioè già riscontrato, a proposito di detto fenomeno, l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata, partecipata da numerosi adepti, con sede operativa in [OSCURATO:PERSONA], capeggiata prima da [OSCURATO:PERSONA] (componente del clan dei Barcellonesi) e poi da [OSCURATO:PERSONA], convalidando sul punto le conclusioni cui erano giunti i giudici del merito, che avevano posto in risalto la natura dell’accordo tra consociati, scientemente diretto alla commissione di un numero indeterminato di traffici, e la sua proiezione temporale e funzionale in chiave adeguata al perfezionamento della fattispecie associativa. Tali valutazioni hanno altresì attinto, nella pregressa sede di legittimità, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la pronuncia di annullamento già adottata ha piuttosto e soltanto riguardato l’avvenuto giudiziale riconoscimento del ruolo di partecipe al sodalizio, essendone stata censurata la tenuta motivazionale. 4. Il piano di indagine del giudice di rinvio si è dunque, correttamente, concentrato su questo specifico profilo, in ordine al quale è opportuno ricordare che la partecipazione ad un’associazione di narcotraffico integra un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01). L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può, dunque, essere ritenuta sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01), ma anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. Quest’ultimo deve essere infatti, e piuttosto, accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell’inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell’accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278- 01). I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell’ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01). 5. Ciò posto, nella riconfermata rilevazione della condotta di partecipazione associativa, al ricorrente addebitata, la sentenza impugnata si conforma al paradigma normativo e sfugge ad ulteriore censura. Essa illustra in modo ineccepibile, tramite il puntuale riferimento ai contenuti delle intercettazioni, che a queste ultime – indipendentemente dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabile in parte qua come rilevato dalla Quinta sezione penale di questa Corte – può farsi autonomamente risalire l’intestazione ad [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] medesimo, emergendo dal tenore di esse come l’imputato operasse a totale servizio dell’altro soggetto, membro della consorteria e fornitore della sostanza stupefacente, facendo da tramite tra costui e i soggetti acquirenti e assicurando stabilmente, per tale via, il buon esito dei traffici, essendo anche perfettamente consapevole della loro natura e della sottostante dimensione organizzativa. [OSCURATO:PERSONA] adoperava al telefono, secondo la motivata ricostruzione del giudice di rinvio, un linguaggio convenzionale, basato sull’impiego di una terminologia correlata all’attività di falegname da lui lecitamente svolta. Osserva impeccabilmente la Corte di appello che tale linguaggio, totalmente fuori contesto in rapporto all’identità degli interlocutori, serviva piuttosto a mascherare oggetto e finalità dei dialoghi, costituendo la migliore conferma dell’illiceità degli affari realmente trattati. L’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine di narcotraffico è ancorata, pertanto, a dati probatori perfettamente efficienti a fini di convalida del costrutto accusatorio, tenuto conto della particolare valenza dimostrativa da attribuire alle circostanze emergenti da dialoghi captati cui abbia preso parte lo stesso imputato. 6. Né le contestazioni sul reale significato dei dialoghi possono essere favorevolmente apprezzate in questa sede. E’ noto infatti che, in tema di intercettazioni di conversazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01), come è a dirsi nella specie. Il giudice di merito, in altre parole, è pienamente abilitato a ritenere che determinate espressioni, adoperate nell’ambito della comunicazione, assumano un significato diverso da quello apparente, specie allorché quest’ultimo non abbia alcun senso logico nel relativo contesto espressivo, ovvero quando emerga, in valutazione d’insieme, che l’uso di un determinato termine viene indicato per mascherarne un altro, anche tenuto conto dell’identità dei conversanti e dell’ambientazione dell’intero dialogo (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). La sentenza impugnata ricostruisce su queste appropriate basi, dal ricorso avversate in termini inammissibilmente controvalutativi, i reali contenuti delle intercettazioni, mentre il relativo, ragionato, apprezzamento non presta il fianco a criticità di sorta. 7. Avendo il giudice di rinvio, in conclusione, congruamente motivato sul pieno inserimento operativo e funzionale di [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione, per il tempo in cui esso si è dispiegato, e sul dolo di partecipazione, i vizi di argomentazione già stigmatizzati dalla sentenza rescindente debbono considerarsi emendati. 8. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. 9. In esso si osserva correttamente che, rispetto al ricorrente, non si era formato alcun giudicato interno, preclusivo dell’eventuale inquadramento della condotta associativa nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 T.U. stup., che subentra ove il sodalizio sia costituito per commettere reati fine di «lieve entità», ai sensi del comma 5 dell’art. 73. La sentenza rescindente di legittimità ha, infatti, dichiarato assorbito il corrispondente motivo del ricorso originario, che l’imputato aveva proposto. Il giudice di rinvio ha pertanto errato, lì ove ha omesso di dare puntuale e autonoma risposta sul punto. 10. Quest’ultima, tuttavia, non può che essere negativa e il relativo rilievo, indotto da ragioni giuridiche, può avvenire direttamente in questa sede non postulando la rinnovazione di accertamenti di fatto. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098-01; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696-01; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708-01), la fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 T.U. stup. può essere riconosciuta soltanto alla duplice condizione: - che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U., predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità; - e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nel paradigma della lieve entità. L’accertata consumazione di reati fine – i quali, anche soltanto in parte, o rispetto a parte soltanto dei correi, esulino dal paradigma – è incompatibile con la sussunzione della condotta associativa nel modello di incriminazione di minor rigore. Ciò posto, nel presente giudizio è stato già accertato – con apprezzamento di merito, passato in effetti indenne al vaglio operato dalla Quinta sezione penale – che il sodalizio di cui al capo 27.27) ha gestito la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] in regime di monopolio, trattando rilevanti partite di sostanza stupefacente (fino a 500 grammi di cocaina alla volta, e chili di marijuana). La sussistenza di plurimi reati fine estranei alla previsione del comma 5 dell’art. 73 T. U. stup. è sufficiente per giustificare, sotto il profilo giuridico, la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi dell’art. 74, comma 6, T.U. stup. 11. Non osta a tale conclusione l’insegnamento impartito da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-01, il cui richiamo non è invero pertinente. L’arresto delle Sezioni unite riguarda, infatti, la compartecipazione criminosa nel medesimo fatto storico di traffico di sostanze stupefacenti ex art. 73 T.U., il quale può integrare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1, ovvero comma 4, T.U., e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U., e ciò in quanto – ai fini della colorazione di quel fatto come di «lieve entità» – concorrono anche le circostanze soggettive dell’azione, che possono essere differenti tra l’uno e l’altro correo. Ma, nella contestazione di tipo associativo, la «lieve entità» non si misura sul singolo episodio di traffico addebitato a ciascun concorrente, di entità soggettivamente variabile; il riscontro della «lieve entità» deve avere, piuttosto, riguardo al programma delittuoso del sodalizio, esterno ed ulteriore rispetto alla condotta partecipativa (ancorché ad essa finalisticamente legato). Tale programma – pur dovendo essere investito dal dolo, secondo i principi generali, per dare luogo individualmente a penale responsabilità – inerisce all’accordo stretto tra i partecipi ed è loro comune. La sua consistenza condiziona e delimita l’inquadramento giuridico della condotta associativa, nel senso che, se il programma ricomprende, in fase ideativa o attuativa, fatti non interamente riconducibili allo schema della lieve entità, in base ai principi esposti al § 10 il modello legale di cui al comma 6 dell’art. 74 T.U. stup. non può operare. 12. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, dirigendosi avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., deduce motivi non consentiti dalla legge processuale. Avverso tale tipologia di sentenza il ricorrente in Cassazione può formulare esclusivamente motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, e non può viceversa articolare doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. o alla determinazione della pena (salvo che per quel che riguarda la illegalità di quest’ultima, in quanto diversa da quella legalmente prevista o non rientrante nei limiti dell’editto), come indicato da costante indirizzo nomofilattico (tra le molte, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969- 01). [OSCURATO:PERSONA], dopo avere concordato in sede di rinvio la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione della qualifica di organizzatore del sodalizio, propone dunque censure non scrutinabili, lì ove, in questa sede, genericamente contesta il mancato apprezzamento di possibili cause di immediato proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché le doglianze sul trattamento sanzionatorio, in esso articolate, sono interamente versate in fatto e prive di specificità. Ciò non esime dal notare che la sperequazione di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove fosse realmente apprezzabile, non sarebbe in sé espressiva di illogicità alcuna, posto che le condotte rispettivamente ascritte sono diversificate (i due coimputati sono stati condannati per il ruolo ricoperto di procacciatori della sostanza, mentre a [OSCURATO:PERSONA] è addebitato di avere agito come finanziatore dei traffici e acquirente finale). Una sperequazione effettiva non è peraltro rilevabile. Per effetto della concessione delle attenuanti generiche e all’esito della diminuzione del rito abbreviato, la pena detentiva è -per tutti gli imputati- attestata alla soglia minima di tre anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria è prossima alla soglia minima e non si differenzia tra gli uni e l’altro in modo sensibile (euro 14.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], euro 12.000 per ciascuno dei rimanenti due imputati). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 15. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. Il giudice di appello, nel riconoscere la continuazione esterna, aveva fatto riferimento solo alla sentenza pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Corte di assise di appello di Messina, e ai reati ivi giudicati, come risulta inequivocabilmente dal tenore della relativa sentenza. Il nesso di continuazione, che legava tali reati a quello oggetto del titolo iscritto al punto 4) del casellario, pur se già accertato e risultante dagli atti, non era stato preso in considerazione. Il giudice del rinvio, nel rideterminare l’aumento di pena a titolo di continuazione esterna, si è mantenuto entro il perimetro della cognizione del grado di merito antecedente e non è incorso in alcuna reformatio in peius. 16. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. La sentenza impugnata motiva ineccepibilmente sull’entità dell’aumento a titolo di continuazione esterna, facendo riferimento alla gravità dei fatti separatamente giudicati e alla recidiva infraquinquennale separatamente riconosciuta. E’ la condizione di recidivo, che contraddistingue la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], che rende ragione della intervenuta marcata differenziazione del suo trattamento sanzionatorio rispetto a quello riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Né lo speciale rilievo, a tale condizione attribuito dal giudice di rinvio in sede di quantificazione dell’aumento di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., può essere giudicato manifestamente illogico, risultando anzi coerente con la ratio di un istituto orientato appunto, a far tempo dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, a penalizzare la recidiva; sicché decisioni di maggiore rigore si giustificano, in tal caso, anche quando la recidiva non si manifesti in forma reiterata (la quale impone, ai sensi del quarto comma dell’art. 81, cit., la misura di aumento di almeno un terzo della pena base). 17. Infondato risulta, infine, il terzo motivo dello stesso ricorso. In ordine alle attenuanti generiche occorre infatti ribadire che il giudice del merito esprime, al riguardo, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). A tale canone il giudice di rinvio si è attenuto, avendo egli adeguatamente giustificato il diniego mediante il puntuale richiamo ad indici significativi di non meritevolezza, quali la gravità dell’occorso e l’imponenza dei precedenti penali, espressivi di una pericolosità sociale che il giudice stesso ha ritenuto, nel caso specifico e insindacabilmente, non elisa – come evidentemente valutato rispetto ad altre posizioni – dalle sopravvenienze giudiziarie e penitenziarie. 18. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. Anche rispetto a tale imputato il giudice di rinvio ha adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche mediante il puntuale richiamo ad indici significativi di non meritevolezza, tra cui assume valore dirimente l’attualità della pericolosità sociale, riflessa dalla persistenza vigenza – pur dopo la verificazione degli accadimenti personali e familiari, oggetto della testimonianza paterna – di una misura di prevenzione personale. Di tale testimonianza la sentenza impugnata offre, del resto, una precisa valutazione, superando così le criticità rilevate dalla pronuncia rescindente di legittimità. Il giudizio di non piena attendibilità della medesima, e di sua conclusiva inefficienza ad orientare diversamente il giudizio da rendere, cui il giudice di rinvio infine perviene, risulta insindacabilmente motivato. Seguono la reiezione del ricorso in scrutinio e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]