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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03851/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia ha confermato, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza con cui il GUP, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile dei reati di cui all'art. 493-ter cod. pen., 648 cod. pen. e 75 D. Lg.vo 159 del 2011 e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, così ridotta per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il Begnozzi, tramite il difensore, ed articolando due motivi: 2.1 il secondo motivo è formulato in termini non consentiti finendo con il sollecitare la Corte ad una rivalutazione della portata significativa degli elementi acquisiti e già conformemente apprezzati nei due gradi di merito avendo, in particolare, la Corte territoriale congruamente motivato sia in punto di attendibilità intrinseca della coimputata che, anche, in ordine ai riscontri obiettivi alle di lei propalazioni con argomentazioni in fatto rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione valutativa, funzionale ad una diversa ricostruzione o ad un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in questa sede, non potendo questa Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.1 il primo motivo è, invece, fondato: vero che, nei confronti del Begnozzi, era stata adottata la misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza; vero che, tuttavia, come recita lo stesso capo di imputazione, l'obbligo di soggiorno era stato oggetto di revoca in data 19.2.2016 (cfr., il provvedimento allegato al ricorso), antecedente rispetto alla condotta contestata che, pertanto, era stata consumata quando essa era già venuta meno risultando, per questa ragione, integrato non già il delitto di cui al comma secondo dell'art. 75 del D. Lg.vo 159 del 2011 ma la contravvenzione di cui al primo comma rispetto alla quale, naturalmente, non può rilevare la pur contestata e ritenuta recidiva.

Non risultando periodi di sospensione del suo corso, il termine di prescrizione era pertanto già interamente decorso alla data della sentenza di appello che avrebbe pertanto dovuto prenderne atto.

Di qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) della rubrica e la conseguente elisione dell'aumento di pena che era stato operato per la ritenuta continuazione e la rideterminazione della pena finale in quella di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena finale in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza con cui il GUP, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile dei reati di cui all'art. 493-ter cod. pen., 648 cod. pen. e 75 D. Lg.vo 159 del 2011 e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, così ridotta per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il Begnozzi, tramite il difensore, ed articolando due motivi: 2.1 il secondo motivo è formulato in termini non consentiti finendo con il sollecitare la Corte ad una rivalutazione della portata significativa degli elementi acquisiti e già conformemente apprezzati nei due gradi di merito avendo, in particolare, la Corte territoriale congruamente motivato sia in punto di attendibilità intrinseca della coimputata che, anche, in ordine ai riscontri obiettivi alle di lei propalazioni con argomentazioni in fatto rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione valutativa, funzionale ad una diversa ricostruzione o ad un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in questa sede, non potendo questa Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.1 il primo motivo è, invece, fondato: vero che, nei confronti del Begnozzi, era stata adottata la misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza; vero che, tuttavia, come recita lo stesso capo di imputazione, l'obbligo di soggiorno era stato oggetto di revoca in data 19.2.2016 (cfr., il provvedimento allegato al ricorso), antecedente rispetto alla condotta contestata che, pertanto, era stata consumata quando essa era già venuta meno risultando, per questa ragione, integrato non già il delitto di cui al comma secondo dell'art. 75 del D. Lg.vo 159 del 2011 ma la contravvenzione di cui al primo comma rispetto alla quale, naturalmente, non può rilevare la pur contestata e ritenuta recidiva. Non risultando periodi di sospensione del suo corso, il termine di prescrizione era pertanto già interamente decorso alla data della sentenza di appello che avrebbe pertanto dovuto prenderne atto. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) della rubrica e la conseguente elisione dell'aumento di pena che era stato operato per la ritenuta continuazione e la rideterminazione della pena finale in quella di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena finale in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 03851/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris