CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per le lesioni subìte dal passeggero della vettura condotta dall'imputato, in quanto il giudice a quo non ha accertato, mediante consulenza tecnica, né valutato l'effettivo stato del manto stradale e il superamento dei valori prudenziali di velocità, affermato in modo logicamente insostenibile. Il conducente del veicolo si è trovato senza sua colpa nell'oggettiva impossibilità di mantenere il controllo della vettura, stante l'incidenza dell'imprevedibile e anomalo fattore rappresentato dalle particolari condizioni della strada, resa sdrucciolevole dalla disconnessione del tracciato, senza che sia riscontrabile nella sua condotta di guida alcuna infrazione al codice della strada né alcuna inosservanza delle regole di comune prudenza, diligenza e perizia. 2.1. Ingiustificatamente non è stata concessa la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere ravvisata in considerazione della natura colposa del reato, della non particolare pericolosità della condotta, dell'episodicità e della modesta entità del fatto. 3. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke ,Rv. 203428). 3.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato lo spessore probatorio delle risultanze dei rilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria e delle testimonianze acquisite, con particolare riguardo a quella della persona offesa, da cui si evince che l'imputato, a causa di una condotta imprudente, ponendosi k alla guida dell'auto dopo l'assunzione di bevande alcoliche e tenendo una velocità superiore a quella indicata dalla segnaletica, impattò violentemente contro due veicoli regolarmente parcheggiati lungo il margine destro della strada. Tale ricostruzione è confermata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale ammise di aver guidato dopo aver assunto bevande alcoliche e di aver tenuto una velocità di 50-60 km/h, a fronte di un limite di 30 km/h. Il verbalizzante aveva poi specificato che il manto stradale non era particolarmente dissestato. Del resto, tale circostanza, ove effettivamente riscontrabile - argomenta la Corte d'appello —, avrebbe anzi dovuto indurre l'imputato ad una condotta di guida ancor più prudente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 4. Anche la seconda doglianza si colloca al di fuori dell'area del giudizio di legittimità, esaurendo la propria rilevanza sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da adeguata motivazione. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi immune da censure, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla spregiudicatezza dimostrata dal Villani nel porsi alla guida del veicolo in condizioni di ebbrezza alcolica, tenendo una velocità superiore di quasi il doppio rispetto a quella imposta dalla segnaletica. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa dell