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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23782/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CA D'ARCO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026RASPA RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato3150PAOLA MEDORI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 284/2025 della CORTE D'APPELLOdi ANCONA, depositata il 23/09/2025 R.G.N. 317/2024;Numero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona dell’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARCO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con mansioni di tecnico dellariabilitazione, conveniva la medesima società innanzi al Tribunale di Ancona,deducendo l’illegittima sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del CCNLSanità Privata con il [OSCURATO:PERSONA]-CDR 2012, e chiedendo, per l’effetto, lacondanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributiveasseritamente maturate in conseguenza dell’applicazione del diverso contrattocollettivo.2.

La società si costituiva sostenendo che il CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2005, scadutoil 31 dicembre 2005, era stato disdettato da ARIS con nota del 4 ottobre 2010 eche, in seguito, proprio per il settore della riabilitazione extraospedaliera,lungodegenza e dei centri di riabilitazione, ARIS aveva sottoscritto, in data 5dicembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] 2012 con CISL e UIL, cui aveva fatto seguito l’accordoterritoriale di prossimità del 19 dicembre 2012; deduceva inoltre che l’accordocollettivo del 24 gennaio 2024, sottoscritto anche dalle organizzazioni riconducibilia CGIL, aveva confermato validità e vigenza del [OSCURATO:PERSONA] 2012.3.

Il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda del lavoratore e condannavaKOS CARE al pagamento della somma di euro 12.245,69, oltre accessori.La società proponeva appello, riproponendo, in sintesi, le questioni relative allacessazione del vincolo derivante dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] per effetto della disdettae della stipulazione del [OSCURATO:PERSONA] 2012, alla validità dell’accordo di prossimità delNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/202619 dicembre 2012, all’inapplicabilità del rinnovo del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2020,Data pubblicazione 22/07/2026alla non decisività o non corretta qualificazione della natura della struttura, allaprescrizione dei crediti retributivi e alla contestazione del quantum.4.

Con sentenza n. 284/2025, la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame,confermando la sentenza di primo grado.5.

La Corte d’appello ha individuato il nucleo della controversia non nellaqualificazione della struttura aziendale come ospedaliera o riabilitativa, ma neldiverso quesito concernente il momento a decorrere dal quale la società potesseritenersi sciolta dall’obbligo di applicare il CCNL [OSCURATO:PERSONA].Muovendo dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità, la sentenza hadi prorogarne l’efficacia fino alla stipula del nuovo contratto collettivo, configurandotale previsione come termine finale di durata, certo nell’ an e incerto solo nelquando.

Da ciò la Corte territoriale ha tratto la conseguenza che, durante taleperiodo, il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivoapplicato e che la disdetta è inefficace a sciogliere il vincolo contrattuale in costanzadi ultrattività.La Corte ha quindi ritenuto che il CCNL [OSCURATO:PERSONA], ancorché formalmentescaduto il 31 dicembre 2005, fosse rimasto efficace fino al rinnovo dell’8 ottobre2020 e che, essendo tale rinnovo stato sottoscritto anche da ARIS, esso fosseapplicabile anche alla società appellante.

Ha inoltre escluso che il [OSCURATO:PERSONA] 2012potesse legittimamente sostituire il contratto ultra-attivo nei rapporti individuali incorso, e ha giudicato invalido l’accordo di prossimità del 19 dicembre 2012 permancato assolvimento dell’onere probatorio relativo ai requisiti dirappresentatività, criterio maggioritario e finalità sostanziali richiesti dall’art. 8 deld.l. n. 138 del 2011.Quanto alla prescrizione, la Corte d’appello, richiamando il più recente indirizzodi legittimità, ha affermato che, nel regime successivo alle riforme del 2012 e del2015, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto enon in costanza dello stesso; quanto, infine, alla quantificazione del credito, haNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026reputato generica la contestazione della società, in assenza di conteggi alternativiData pubblicazione 22/07/2026e a fronte di una richiesta di CTU ritenuta meramente esplorativa.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolato in otto motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, l’infondatezza di tuttii motivi.7.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigettodel ricorso.8.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. sullequali hanno insistito in sede di discussione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità della sentenza perillogicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Corte d’appello,pur richiamando il principio secondo cui la disdetta del CCNL spetta alle associazionistipulanti, avrebbe poi deciso la controversia come se la disdetta fosse stataoperata dal singolo datore di lavoro, e non da ARIS.

La ricorrente assume, dunque,che la motivazione presenti un insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili.1.1.

Va rilevata l’infondatezza del primo motivo; la sentenza d’appello noncontiene alcuna contraddizione, avendo correttamente distinto tra la disdettadell’associazione datoriale e l’inidoneità della condotta del datore di lavoro asottrarsi unilateralmente, nei rapporti individuali in corso, alla disciplina delcontratto collettivo ultra-attivo.Tali affermazioni sono peraltro del tutto conformi agli arresti dellagiurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 20616 del 2026) relativi afattispecie analoghe, ai quali si intende dare continuità.

Si è infatti affermato chenel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alleparti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedonoanche a disciplinare le conseguenze della disdetta.Numero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026Data pubblicazione 22/07/2026Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmentedal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, aisensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltàeconomica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavorocon sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n.3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore dilavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruotermine di preavviso.

Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibilerecedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolodatore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto –la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall’associazioneimprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal casoquest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principiodi rappresentanza sindacale.Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtàha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’08 ottobre 2020, e pertanto finoa quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, conconseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.2.

Con il secondo motivo, la società deduce omesso esame di un fatto decisivo,individuato nella disdetta del 4 ottobre 2010 comunicata da ARIS al CCNL SanitàPrivata 2005, assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerarel’intervenuto scioglimento del vincolo collettivo per iniziativa dell’associazionedatoriale, fatto che, se esaminato, avrebbe comportato la legittimitàdell’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] 2012.2.1.

Va rilevata l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c., per la ricorrenza di una situazione di doppia conforme tra sentenza diprimo e di secondo grado, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame delNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026fatto decisivo in difetto di specifica allegazione della diversità delle ragioni di fattoData pubblicazione 22/07/2026poste a base delle due decisioni ( Cass. n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01).3.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362, 1363, 1372 e 1373 cod. civ., nonché dell’art. 4 del CCNL SanitàPrivata, lamentando che la Corte d’appello abbia erroneamente riconosciutol’ultrattività del CCNL 2005 nonostante la disdetta proveniente dall’associazionedatoriale, applicando principi elaborati per il differente caso della disdetta del datoredi lavoro.4.

Con il quarto motivo, la società censura ancora l’interpretazione dellaclausola di ultrattività, sostenendo che la locuzione “fino alla sottoscrizione delnuovo CCNL” non integrerebbe un termine finale di durata, bensì una condizione,con la conseguenza che la permanenza dell’efficacia del contratto collettivo nonpotrebbe impedire la disdetta di un contratto già scaduto; la ricorrente prospettainoltre un contrasto di tale interpretazione con gli artt. 39 e 41 Cost., soprattutto afronte dell’eccessiva dilatazione temporale del rinnovo.I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono infondati.Questa Corte, come ricordato nell’esame del primo motivo di ricorso, ha giàaffermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazionedell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambitotemporale concordato dalle parti.

L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovoregolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosicome limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrastocon la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta distipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e noneteronoma.

Ciò è quanto accaduto nella specie.Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati daigiudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata,alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazionedev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola diNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un eventoData pubblicazione 22/07/2026futuro ma certo nell’ an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossiaincerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021;Cass. n. 33892/2022).Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia delCCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte daquesta Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente,secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima dellascadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettatadalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio).Inoltre, quanto al terzo motivo, (Cass. n. 26666 del 14/10/2024 (Rv. 672594- 01) ha già affermato che la disdetta del contratto collettivo vigente intimata dalsingolo datore di lavoro deve considerarsi illegittima e, quindi, priva di effetti.5.

Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame del fatto che il CCNLARIS 2012 fosse stato stipulato proprio allo scopo di sostituire il CCNL SanitàPrivata 2005 per il settore dei centri di riabilitazione, e che tale sostituzione sarebbestata successivamente confermata dall’accordo del 24 gennaio 2024 sottoscrittoanche dalle organizzazioni sindacali facenti capo a CGIL, CISL e UIL.5.1.

Il motivo è inammissibile perché formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5,c.p.c., per la ricorrenza di una situazione di doppia conforme tra sentenza di primoe di secondo grado, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame del fattodecisivo in difetto di specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto postea base delle due decisioni.

Peraltro, va osservato che la sentenza ha spiegato cheil [OSCURATO:PERSONA] 2012 non poteva spiegare effetto sostitutivo sui rapporti individuali incorso, in difetto del consenso di tutte le parti originariamente firmatarie del CCNLSanità Privata, e la circostanza della ratifica da parte della CGIL del successivoaccordo del 24 gennaio 2024, non ha di per sé valenza decisiva ai fini di un diversoesito del giudizio.6.

Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372, 1373e 2070 cod. civ., nonché dell’art. 39 Cost. e dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA]-AIOP 2020,Numero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026Data pubblicazione 22/07/2026sostenendo che la mera appartenenza della società ad ARIS non imporrebbe diapplicare il CCNL Sanità 2020, posto che una medesima associazione datoriale puòsottoscrivere più contratti collettivi riferibili a settori diversi e che il datore, unavolta applicato uno di essi, non sarebbe vincolato agli altri.6.1.

Il motivo in concreto è assorbito dal rigetto dei precedenti, trattando diquestione irrilevante attesa la vincolatività della clausola di ultrattività di cui aimotivi già trattati.7.

Con il settimo motivo, la società censura l’interpretazione dell’art. 1 del CCNLSanità 2020, sostenendo che tale contratto riguarderebbe essenzialmente lestrutture ospedaliere e che i centri di riabilitazione vi rientrerebbero solo ove, almomento della sua stipulazione, applicassero ancora il previgente CCNL SanitàPrivata 2005; poiché [OSCURATO:PERSONA] applicava già il [OSCURATO:PERSONA] 2012, il rinnovo del2020 non sarebbe ad essa applicabile.7.1.

Il motivo è infondato, posto che il dato testuale, come sostenuto dallasentenza impugnata, include tra i destinatari del CCNL del 2020 anche i centri diriabilitazione ai quali si applicava il CCNL del 2012, intendendosi per tale situazionequella in cui si sarebbe dovuta trovare la struttura della ricorrente qualora nonavesse illegittimamente disdettato il CCNL del 2005.8.

Con l’ottavo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione delle norme inmateria di prescrizione, sostenendo che, alla luce dell’evoluzione normativa egiurisprudenziale in tema di tutela reintegratoria, il rapporto di lavoro sarebbecomunque assistito da stabilità, con conseguente decorrenza della prescrizioneanche in costanza di rapporto; in via subordinata, prospetta questione di legittimitàcostituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. della disciplina interpretata nel sensodi differire la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto.8.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.

La Corte d’appello siè uniformata al principio, ormai consolidato, secondo cui la prescrizione dei creditidi lavoro, nell’assetto normativo successivo alle riforme del 2012 e del 2015,decorre dalla cessazione del rapporto, e reputa manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale prospettata dalla società.

Ciò in pienaNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026corrispondenza con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rapporto di lavoroData pubblicazione 22/07/2026a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e deld.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regimedi stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dientrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a normadel combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione delrapporto di lavoro. (Cass. n. 26246 del 06/09/2022 (Rv. 665514 - 01) Sez.

L - ,Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024 (Rv. 671848 - 02).9.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio dellasoccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ., con distrazione in favoredell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione.10.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro 200,00 per esborsi, nonché in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocataPaola Medori antistataria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA D'ARCO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026RASPA RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato3150PAOLA MEDORI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 284/2025 della CORTE D'APPELLOdi ANCONA, depositata il 23/09/2025 R.G.N. 317/2024;Numero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona dell’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARCO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con mansioni di tecnico dellariabilitazione, conveniva la medesima società innanzi al Tribunale di Ancona,deducendo l’illegittima sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del CCNLSanità Privata con il [OSCURATO:PERSONA]-CDR 2012, e chiedendo, per l’effetto, lacondanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributiveasseritamente maturate in conseguenza dell’applicazione del diverso contrattocollettivo.2. La società si costituiva sostenendo che il CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2005, scadutoil 31 dicembre 2005, era stato disdettato da ARIS con nota del 4 ottobre 2010 eche, in seguito, proprio per il settore della riabilitazione extraospedaliera,lungodegenza e dei centri di riabilitazione, ARIS aveva sottoscritto, in data 5dicembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] 2012 con CISL e UIL, cui aveva fatto seguito l’accordoterritoriale di prossimità del 19 dicembre 2012; deduceva inoltre che l’accordocollettivo del 24 gennaio 2024, sottoscritto anche dalle organizzazioni riconducibilia CGIL, aveva confermato validità e vigenza del [OSCURATO:PERSONA] 2012.3. Il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda del lavoratore e condannavaKOS CARE al pagamento della somma di euro 12.245,69, oltre accessori.La società proponeva appello, riproponendo, in sintesi, le questioni relative allacessazione del vincolo derivante dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] per effetto della disdettae della stipulazione del [OSCURATO:PERSONA] 2012, alla validità dell’accordo di prossimità delNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/202619 dicembre 2012, all’inapplicabilità del rinnovo del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2020,Data pubblicazione 22/07/2026alla non decisività o non corretta qualificazione della natura della struttura, allaprescrizione dei crediti retributivi e alla contestazione del quantum.4. Con sentenza n. 284/2025, la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame,confermando la sentenza di primo grado.5. La Corte d’appello ha individuato il nucleo della controversia non nellaqualificazione della struttura aziendale come ospedaliera o riabilitativa, ma neldiverso quesito concernente il momento a decorrere dal quale la società potesseritenersi sciolta dall’obbligo di applicare il CCNL [OSCURATO:PERSONA].Muovendo dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità, la sentenza hadi prorogarne l’efficacia fino alla stipula del nuovo contratto collettivo, configurandotale previsione come termine finale di durata, certo nell’ an e incerto solo nelquando. Da ciò la Corte territoriale ha tratto la conseguenza che, durante taleperiodo, il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivoapplicato e che la disdetta è inefficace a sciogliere il vincolo contrattuale in costanzadi ultrattività.La Corte ha quindi ritenuto che il CCNL [OSCURATO:PERSONA], ancorché formalmentescaduto il 31 dicembre 2005, fosse rimasto efficace fino al rinnovo dell’8 ottobre2020 e che, essendo tale rinnovo stato sottoscritto anche da ARIS, esso fosseapplicabile anche alla società appellante. Ha inoltre escluso che il [OSCURATO:PERSONA] 2012potesse legittimamente sostituire il contratto ultra-attivo nei rapporti individuali incorso, e ha giudicato invalido l’accordo di prossimità del 19 dicembre 2012 permancato assolvimento dell’onere probatorio relativo ai requisiti dirappresentatività, criterio maggioritario e finalità sostanziali richiesti dall’art. 8 deld.l. n. 138 del 2011.Quanto alla prescrizione, la Corte d’appello, richiamando il più recente indirizzodi legittimità, ha affermato che, nel regime successivo alle riforme del 2012 e del2015, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto enon in costanza dello stesso; quanto, infine, alla quantificazione del credito, haNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026reputato generica la contestazione della società, in assenza di conteggi alternativiData pubblicazione 22/07/2026e a fronte di una richiesta di CTU ritenuta meramente esplorativa.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolato in otto motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, l’infondatezza di tuttii motivi.7. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigettodel ricorso.8. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. sullequali hanno insistito in sede di discussione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità della sentenza perillogicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Corte d’appello,pur richiamando il principio secondo cui la disdetta del CCNL spetta alle associazionistipulanti, avrebbe poi deciso la controversia come se la disdetta fosse stataoperata dal singolo datore di lavoro, e non da ARIS. La ricorrente assume, dunque,che la motivazione presenti un insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili.1.1. Va rilevata l’infondatezza del primo motivo; la sentenza d’appello noncontiene alcuna contraddizione, avendo correttamente distinto tra la disdettadell’associazione datoriale e l’inidoneità della condotta del datore di lavoro asottrarsi unilateralmente, nei rapporti individuali in corso, alla disciplina delcontratto collettivo ultra-attivo.Tali affermazioni sono peraltro del tutto conformi agli arresti dellagiurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 20616 del 2026) relativi afattispecie analoghe, ai quali si intende dare continuità. Si è infatti affermato chenel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alleparti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedonoanche a disciplinare le conseguenze della disdetta.Numero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026Data pubblicazione 22/07/2026Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmentedal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, aisensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltàeconomica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavorocon sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n.3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore dilavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruotermine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibilerecedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolodatore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto –la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall’associazioneimprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal casoquest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principiodi rappresentanza sindacale.Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtàha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’08 ottobre 2020, e pertanto finoa quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, conconseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.2. Con il secondo motivo, la società deduce omesso esame di un fatto decisivo,individuato nella disdetta del 4 ottobre 2010 comunicata da ARIS al CCNL SanitàPrivata 2005, assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerarel’intervenuto scioglimento del vincolo collettivo per iniziativa dell’associazionedatoriale, fatto che, se esaminato, avrebbe comportato la legittimitàdell’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] 2012.2.1. Va rilevata l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c., per la ricorrenza di una situazione di doppia conforme tra sentenza diprimo e di secondo grado, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame delNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026fatto decisivo in difetto di specifica allegazione della diversità delle ragioni di fattoData pubblicazione 22/07/2026poste a base delle due decisioni ( Cass. n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01).3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362, 1363, 1372 e 1373 cod. civ., nonché dell’art. 4 del CCNL SanitàPrivata, lamentando che la Corte d’appello abbia erroneamente riconosciutol’ultrattività del CCNL 2005 nonostante la disdetta proveniente dall’associazionedatoriale, applicando principi elaborati per il differente caso della disdetta del datoredi lavoro.4. Con il quarto motivo, la società censura ancora l’interpretazione dellaclausola di ultrattività, sostenendo che la locuzione “fino alla sottoscrizione delnuovo CCNL” non integrerebbe un termine finale di durata, bensì una condizione,con la conseguenza che la permanenza dell’efficacia del contratto collettivo nonpotrebbe impedire la disdetta di un contratto già scaduto; la ricorrente prospettainoltre un contrasto di tale interpretazione con gli artt. 39 e 41 Cost., soprattutto afronte dell’eccessiva dilatazione temporale del rinnovo.I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono infondati.Questa Corte, come ricordato nell’esame del primo motivo di ricorso, ha giàaffermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazionedell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambitotemporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovoregolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosicome limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrastocon la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta distipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e noneteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie.Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati daigiudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata,alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazionedev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola diNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un eventoData pubblicazione 22/07/2026futuro ma certo nell’ an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossiaincerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021;Cass. n. 33892/2022).Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia delCCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte daquesta Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente,secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima dellascadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettatadalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio).Inoltre, quanto al terzo motivo, (Cass. n. 26666 del 14/10/2024 (Rv. 672594- 01) ha già affermato che la disdetta del contratto collettivo vigente intimata dalsingolo datore di lavoro deve considerarsi illegittima e, quindi, priva di effetti.5. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame del fatto che il CCNLARIS 2012 fosse stato stipulato proprio allo scopo di sostituire il CCNL SanitàPrivata 2005 per il settore dei centri di riabilitazione, e che tale sostituzione sarebbestata successivamente confermata dall’accordo del 24 gennaio 2024 sottoscrittoanche dalle organizzazioni sindacali facenti capo a CGIL, CISL e UIL.5.1. Il motivo è inammissibile perché formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5,c.p.c., per la ricorrenza di una situazione di doppia conforme tra sentenza di primoe di secondo grado, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame del fattodecisivo in difetto di specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto postea base delle due decisioni. Peraltro, va osservato che la sentenza ha spiegato cheil [OSCURATO:PERSONA] 2012 non poteva spiegare effetto sostitutivo sui rapporti individuali incorso, in difetto del consenso di tutte le parti originariamente firmatarie del CCNLSanità Privata, e la circostanza della ratifica da parte della CGIL del successivoaccordo del 24 gennaio 2024, non ha di per sé valenza decisiva ai fini di un diversoesito del giudizio.6. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372, 1373e 2070 cod. civ., nonché dell’art. 39 Cost. e dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA]-AIOP 2020,Numero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026Data pubblicazione 22/07/2026sostenendo che la mera appartenenza della società ad ARIS non imporrebbe diapplicare il CCNL Sanità 2020, posto che una medesima associazione datoriale puòsottoscrivere più contratti collettivi riferibili a settori diversi e che il datore, unavolta applicato uno di essi, non sarebbe vincolato agli altri.6.1. Il motivo in concreto è assorbito dal rigetto dei precedenti, trattando diquestione irrilevante attesa la vincolatività della clausola di ultrattività di cui aimotivi già trattati.7. Con il settimo motivo, la società censura l’interpretazione dell’art. 1 del CCNLSanità 2020, sostenendo che tale contratto riguarderebbe essenzialmente lestrutture ospedaliere e che i centri di riabilitazione vi rientrerebbero solo ove, almomento della sua stipulazione, applicassero ancora il previgente CCNL SanitàPrivata 2005; poiché [OSCURATO:PERSONA] applicava già il [OSCURATO:PERSONA] 2012, il rinnovo del2020 non sarebbe ad essa applicabile.7.1. Il motivo è infondato, posto che il dato testuale, come sostenuto dallasentenza impugnata, include tra i destinatari del CCNL del 2020 anche i centri diriabilitazione ai quali si applicava il CCNL del 2012, intendendosi per tale situazionequella in cui si sarebbe dovuta trovare la struttura della ricorrente qualora nonavesse illegittimamente disdettato il CCNL del 2005.8. Con l’ottavo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione delle norme inmateria di prescrizione, sostenendo che, alla luce dell’evoluzione normativa egiurisprudenziale in tema di tutela reintegratoria, il rapporto di lavoro sarebbecomunque assistito da stabilità, con conseguente decorrenza della prescrizioneanche in costanza di rapporto; in via subordinata, prospetta questione di legittimitàcostituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. della disciplina interpretata nel sensodi differire la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto.8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. La Corte d’appello siè uniformata al principio, ormai consolidato, secondo cui la prescrizione dei creditidi lavoro, nell’assetto normativo successivo alle riforme del 2012 e del 2015,decorre dalla cessazione del rapporto, e reputa manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale prospettata dalla società. Ciò in pienaNumero registro generale 23850/2025Numero sezionale 3150/2026Numero di raccolta generale 23782/2026corrispondenza con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rapporto di lavoroData pubblicazione 22/07/2026a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e deld.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regimedi stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dientrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a normadel combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione delrapporto di lavoro. (Cass. n. 26246 del 06/09/2022 (Rv. 665514 - 01) Sez. L - ,Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024 (Rv. 671848 - 02).9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio dellasoccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ., con distrazione in favoredell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione.10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro 200,00 per esborsi, nonché in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocataPaola Medori antistataria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris