CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 20649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Uil [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2661/2024 depositatail 16/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11865/2024Numero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 20649/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parteresistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Mauro Criscuolo