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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41000/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 48-479 cod. pen., commesso il 15 aprile 2014, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; mentre ha confermato la condanna dell'imputato agli effetti civili.

2. Avverso l'indicata decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado.

Sostiene: - che il reato di falso ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'atto falso viene formato; - che, nella specie, l'atto falso (conferimento di incarico professionale) sarebbe stato formato in epoca precedente e prossima al 10 dicembre 2013, data in cui il documento falso è stato presentato, unitamente all'allegata parcella, all'ordine degli architetti per il parere di congruità; - che, tenuto conto di 237 giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 4 febbraio 2022, prima della deliberazione della sentenza di primo grado, intervenuta il 26 aprile 2022.

L'estinzione del reato in data anteriore alla pronuncia di primo grado determinerebbe la caducazione delle statuizioni civili.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato.

Il difensore della parte civile ha depositato una memoria con la quale illustra le ragioni di infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato, poiché muove da un assunto contrastante con la chiara disciplina normativa e la consolidata giurisprudenza inerenti alla figura del c.d.

"falso per induzione".

2.1. Il falso ideologico in contestazione riguarda il "visto di congruità" dei compensi emesso dal consiglio dell'ordine professionale in data 15 aprile 2014.Tale visto è stato ritenuto atto pubblico e sul punto non viene sollevata questione.

L'art. 479 cod. pen. è stato collegato all'art. 48 cod. pen., a mente del quale quando l'agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo».

Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene, così, a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica, che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo.

In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all'autore dell'inganno.

E poiché sovente lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall'autore mediato e supposta vera dall'autore immediato, ne consegue che questa peculiare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall'autore mediato), che sia causa di un'altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall'autore immediato).

Nel caso in rassegna, all'odierno ricorrente, autore mediato, è stato addebitato che la formazione di una falsa lettera di incarico, da lui presentata all'ordine professionale, ha causato anche una ulteriore falsità ideologica, quella inconsapevolmente compiuta dall'autore mediato (Ordine professionale) allorché ha rilasciato il "visto di congruità" in relazione a una parcella riferita a un incarico professionale mai conferito dall'apparente committente.

2.2. Il delitto, quindi, si è consumato quando l'atto pubblico ideologicamente falso (visto di congruità) è stato formato, vale a dire il 15 aprile 2014, essendo irrilevante il momento in cui l'imputato ha falsificato la lettera di incarico e ha depositato la documentazione prodromica al falso "indotto".

2.3. Discende che il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 227 (non 237) giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza del 17 dicembre 2019 per legittimo impedimento del difensore; 77 giorni per rinvio dal 28 settembre 2021 al 14 dicembre 2021 su richiesta del difensore dell'imputato, 42 giorni per rinvio dal 25 gennaio 2022 al 8 marzo 2022 per legittimo impedimento del difensore, 48 giorni per rinvio dal 8 marzo 2022 al 26 aprile 2022 per legittimo impedimento del difensore), è decorso il 30 maggio 2022, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, con conseguente operatività dell'art. 578 cod. proc. pen..3.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 48-479 cod. pen., commesso il 15 aprile 2014, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; mentre ha confermato la condanna dell'imputato agli effetti civili. 2. Avverso l'indicata decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado. Sostiene: - che il reato di falso ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'atto falso viene formato; - che, nella specie, l'atto falso (conferimento di incarico professionale) sarebbe stato formato in epoca precedente e prossima al 10 dicembre 2013, data in cui il documento falso è stato presentato, unitamente all'allegata parcella, all'ordine degli architetti per il parere di congruità; - che, tenuto conto di 237 giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 4 febbraio 2022, prima della deliberazione della sentenza di primo grado, intervenuta il 26 aprile 2022. L'estinzione del reato in data anteriore alla pronuncia di primo grado determinerebbe la caducazione delle statuizioni civili. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. Il difensore della parte civile ha depositato una memoria con la quale illustra le ragioni di infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è manifestamente infondato, poiché muove da un assunto contrastante con la chiara disciplina normativa e la consolidata giurisprudenza inerenti alla figura del c.d. "falso per induzione". 2.1. Il falso ideologico in contestazione riguarda il "visto di congruità" dei compensi emesso dal consiglio dell'ordine professionale in data 15 aprile 2014.Tale visto è stato ritenuto atto pubblico e sul punto non viene sollevata questione. L'art. 479 cod. pen. è stato collegato all'art. 48 cod. pen., a mente del quale quando l'agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo». Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene, così, a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica, che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all'autore dell'inganno. E poiché sovente lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall'autore mediato e supposta vera dall'autore immediato, ne consegue che questa peculiare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall'autore mediato), che sia causa di un'altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall'autore immediato). Nel caso in rassegna, all'odierno ricorrente, autore mediato, è stato addebitato che la formazione di una falsa lettera di incarico, da lui presentata all'ordine professionale, ha causato anche una ulteriore falsità ideologica, quella inconsapevolmente compiuta dall'autore mediato (Ordine professionale) allorché ha rilasciato il "visto di congruità" in relazione a una parcella riferita a un incarico professionale mai conferito dall'apparente committente. 2.2. Il delitto, quindi, si è consumato quando l'atto pubblico ideologicamente falso (visto di congruità) è stato formato, vale a dire il 15 aprile 2014, essendo irrilevante il momento in cui l'imputato ha falsificato la lettera di incarico e ha depositato la documentazione prodromica al falso "indotto". 2.3. Discende che il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 227 (non 237) giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza del 17 dicembre 2019 per legittimo impedimento del difensore; 77 giorni per rinvio dal 28 settembre 2021 al 14 dicembre 2021 su richiesta del difensore dell'imputato, 42 giorni per rinvio dal 25 gennaio 2022 al 8 marzo 2022 per legittimo impedimento del difensore, 48 giorni per rinvio dal 8 marzo 2022 al 26 aprile 2022 per legittimo impedimento del difensore), è decorso il 30 maggio 2022, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, con conseguente operatività dell'art. 578 cod. proc. pen..3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4
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