Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00389/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309 1'90, la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione; considerato che quanto la primo motivo la finalità di cessione è stata coerentemente fondata sul numero di dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza rinvenuta, ampiamente eccedente il fabbisogno personale, sulla presenza di ben 70 involucri già confezionati, sulla mancata dimostrazione di idonea capacità economica dell'imputato( pag.2-3); rilevato che la recidiva è stata correttamente ritenuta alla luce del precedente per ben 11 rapine, dimostrativo di radicata propensione a delinquere (v. pag.3) e che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309 1'90, la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione; considerato che quanto la primo motivo la finalità di cessione è stata coerentemente fondata sul numero di dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza rinvenuta, ampiamente eccedente il fabbisogno personale, sulla presenza di ben 70 involucri già confezionati, sulla mancata dimostrazione di idonea capacità economica dell'imputato( pag.2-3); rilevato che la recidiva è stata correttamente ritenuta alla luce del precedente per ben 11 rapine, dimostrativo di radicata propensione a delinquere (v. pag.3) e che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00389/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris