CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Con unico motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione alle esigenze cautelari, sostenendo che le argomentazioni sul punto del provvedimento impugnato ricalcano quelle del primo giudice e che non vi è stata alcuna valutazione in concreto in ordine alla adeguatezza della misura cautelare irrogata, essendo gli elementi a suo carico insufficienti a fondare un giudizio prognostico di ragionevole pericolo di reiterazione di condotte simili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema dei limiti di sindacabilità in sede di legittimità dei provvedimenti "de libertate", non sono deducibili motivi finalizzati a ottenere sia la revisione degli elementi materiali e fattuali, ivi compreso lo spessore degli indizi, sia la rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito, che competono esclusivamente al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Va rilevato, in particolare e per quanto di interesse nella presente decisione, che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha argomentato in maniera specifica e non manifestamente illogica la propria valutazione in ordine alla necessità della custodia cautelare in arresti domiciliari, sulla base del materiale probatorio acquisito e della condotta posta in essere dal ricorrente. Il Tribunale, infatti, dopo avere esaminato tutti gli elementi dedotti dalla difesa e valorizzati nella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li ha disattesi compiutamente, spiegando esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali sia la gravità obiettiva dei reati contestati (e, in particolare, di quello di cui all'art. 337 cod. pen., dal quale avrebbero potuto scaturire conseguenze per l'incolumità degli agenti operanti e dei passanti, avendo percorso ad alta velocità e con manovre azzardate le strade cittadine con un camion per sfuggire alla cattura), sia la personalità dell'indagato sono elementi che palesano come concreto il pericolo di reiterazione del reato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e j-o tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il l2/