CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 01059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34957/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, di conferma della sentenza del Tribunale di Grosseto che lo ha condannato alla pena di un anno, due mesi di reclusione ed € 300 di multa per il reato di furto, commesso in data 7.10.2014. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità, con particolare rifermento alla esatta individuazione dell'autore del furto nell'odierno imputato, è meramente reiterativo delle censure svolte in sede di appello, e comunque articola doglianze in fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo, il quale lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge relativamente all'entità della pena inflitta ed all'omessa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n 4 c.p., risulta del pari reiterativo, oltre che generico, omettendo il confronto con le argomentazioni spese dalla pronuncia impugnata in punto pena (pagg. 5-6) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P