CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Gi.p. del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per i reati di rapina (due), detenzione e porto di una pistola. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per illogicità della motivazione in ordine al computo della pena inflitta: il giudice ha determinato la pena base, seguita dalla indicazione della riduzione di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma poi ha operato la diminuzione in misura inferiore. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in quanto la difesa ha dedotto un motivo concernente non la illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, bensì una riduzione di pena, in un passaggio intermedio, inferiore a quella indicata (un terzo). Secondo il diritto vivente, è esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata, se il risultato finale non si traduce in una pena illegale: infatti, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]