Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08052/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2021, per i reati di cui agli artt. 319 e 320, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., commessi in Sant'Antimo dal 2008 al 2012; 2) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 29 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2022, per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen, commesso in Sant'Antimo dal 2012 al 2017; 3) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2021, per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen., e 10,12,14 L. 497/1974, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., commessi in Casandrino il 4 settembre 2006. 1.Rilevato, inoltre, che avverso l'ordinanza indicata, Puca ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv.

S. Steri, articolato in due motivi (violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e difetto di motivazione) con i quali si censura l'errata valutazione del Giudice dell'esecuzione il quale avrebbe escluso il vincolo della continuazione, omettendo di considerare gli elementi addotti dall'istante a sostegno del riconoscimento di un'unica risoluzione criminosa, quali la contiguità temporale e, soprattutto, la riconducibilità delle diverse condotte criminose all'appartenenza del condannato al clan Puca. 1.1.Considerato, invero, che il ricorrente evidenzia che la stabile partecipazione alla consorteria criminale, per tutto il periodo intercorrente dal 2005 al 2016, risulta accertata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, del 18 gennaio 2021 (acquisita in atti), la cui motivazione fornirebbe un quadro chiaro ed esaustivo della qualità di affiliato e dell'attività svolta dall'istante nel contesto associativo, facendo emergere l'unicità del disegno criminoso tra le condotte delittuose oggetto dell'odierna istanza ex art. 671 cod. proc. pen. 2.Ritenuto che le censure proposte sono manifestamente infondate, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta inesistenza di un'unitaria programmazione criminosa, evidenziando l'eterogeneità dei fatti, il notevole lasso temporale tra loro intercorrente, nonché il diverso contesto associativo in cui sono maturati i fatti di cui alla sentenza sub 3) rispetto ai diversi reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2). 2.1.Considerato, infatti che i primi sono stati commessi al fine di agevolare il diverso (seppur alleato) clan denominato Marazzo, mentre le condotte contestate con le sentenze sub 1) e sub 2), sono dettagliatamente descritte come collegate a circostanze contingenti ed occasionali (cfr. pag. 3 del provvedimento censurato) pur non escludendo che le attività estorsive fossero parte del programma delinquenziale del clan cui Puca, in quel momento aderiva, per cui è inibito ritenere che le stesse siano state oggetto di una preesistente deliberazione unitaria. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2021, per i reati di cui agli artt. 319 e 320, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., commessi in Sant'Antimo dal 2008 al 2012; 2) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 29 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2022, per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen, commesso in Sant'Antimo dal 2012 al 2017; 3) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2021, per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen., e 10,12,14 L. 497/1974, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., commessi in Casandrino il 4 settembre 2006. 1.Rilevato, inoltre, che avverso l'ordinanza indicata, Puca ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. S. Steri, articolato in due motivi (violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e difetto di motivazione) con i quali si censura l'errata valutazione del Giudice dell'esecuzione il quale avrebbe escluso il vincolo della continuazione, omettendo di considerare gli elementi addotti dall'istante a sostegno del riconoscimento di un'unica risoluzione criminosa, quali la contiguità temporale e, soprattutto, la riconducibilità delle diverse condotte criminose all'appartenenza del condannato al clan Puca. 1.1.Considerato, invero, che il ricorrente evidenzia che la stabile partecipazione alla consorteria criminale, per tutto il periodo intercorrente dal 2005 al 2016, risulta accertata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, del 18 gennaio 2021 (acquisita in atti), la cui motivazione fornirebbe un quadro chiaro ed esaustivo della qualità di affiliato e dell'attività svolta dall'istante nel contesto associativo, facendo emergere l'unicità del disegno criminoso tra le condotte delittuose oggetto dell'odierna istanza ex art. 671 cod. proc. pen. 2.Ritenuto che le censure proposte sono manifestamente infondate, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta inesistenza di un'unitaria programmazione criminosa, evidenziando l'eterogeneità dei fatti, il notevole lasso temporale tra loro intercorrente, nonché il diverso contesto associativo in cui sono maturati i fatti di cui alla sentenza sub 3) rispetto ai diversi reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2). 2.1.Considerato, infatti che i primi sono stati commessi al fine di agevolare il diverso (seppur alleato) clan denominato Marazzo, mentre le condotte contestate con le sentenze sub 1) e sub 2), sono dettagliatamente descritte come collegate a circostanze contingenti ed occasionali (cfr. pag. 3 del provvedimento censurato) pur non escludendo che le attività estorsive fossero parte del programma delinquenziale del clan cui Puca, in quel momento aderiva, per cui è inibito ritenere che le stesse siano state oggetto di una preesistente deliberazione unitaria. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 08052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris