CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 15060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell fatto in ragione della pericolosità desunta dalla reiterazione delle violazioni di altra precedente misura cautelare di cui quella domiciliare costituiva un aggravamento, e dalla durata e arbitrarietà dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le censure in merito alla applicazione della recidiva appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata rispetto al numero, gravità e epoca dei precedenti penali; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore Il Presidente