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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18865/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 21/3/2022 visti gli atti, I provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista ia relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; viste le note conclusive della ricorrente con cui si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2022, ha ritenuto la ricorrente responsabiie dei reati di minaccia e lesioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputata articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza delle norme processuali essendo stata omessa nei suoi confronti la notificazione dei provvedimenti di rinvio d'ufficio adottati fuori udienza nel corso del processo.

Espone che il giudice di pace originariamente designato per la trattazione del processo, dopo alcune udienze, in cui ella era sempre stata presente, disponeva un rinvio d'ufficio con provvedimento reso fuori udienza che non le veniva notificato e che, successivamente, a seguito di sostituzione del giudice originariamente designato, il nuovo giudice fissava dinanzi a sé l'udienza con provvedimento notificato al difensore dell'imputata, ma non a quest'ultima.

Deduce, quindi, la violazione delle norme sulla conoscenza del processo poste a tutela dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione per omessa valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], teste della difesa.

2.3. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova e il conseguente vizio della motivazione.

3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di quanto appresso ritenuto.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'omessa notifica risulta confermato dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità in ragione del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01).

Tale omissione comporta, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di questa Corte a cui questo Collegio intende dare continuità, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in tale ipotesi, un' omessa citazione dell'imputato, che è stata compiuta validamente, ma l' irritualità della successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo la parte può eccepire la relativa nullità, e, se non vi procede, dimostra con condotta concludente di non avervi interesse. (Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873; Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046; Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014 , Messina, Rv. 261995) Pertanto, poiché alla prima udienza fissata dal nuovo giudice designato, il difensore di fiducia dell'imputata, presente in aula, ha omesso qualsiasi contestazione, la nullità verificatasi è rimasta sanata.

5. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso in quanto, assumendo la ricorrente l'omessa valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, pena l'aspecificità della doglianza, suffragare la fondatezza del proprio assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto della deposizione non potendo limitarsi a sollecitare la Corte di cassazione alla lettura degli atti indicati, posto che è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo.

6. E' fondato e deve essere accolto il terzo motivo di ricorso.

La lettura della motivazione, infatti, rende palese il dedotto travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per avere minacciato e causato lesioni giudicate guaribili in sette giorni a [OSCURATO:PERSONA].

L'imputata ha negato l'addebito e ha affermato invece di essere stata lei ad essere aggredita dalla Martorano. [OSCURATO:PERSONA] di pace, preso atto delle opposte versioni, a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputata, al fine di rafforzare la versione della querelante, ha richiamato la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], ritenendo quest'ultima, contrariamente al vero, madre della querelante.

La teste, invece, è madre dell'imputata e, come risulta dalla sentenza, « ha confermato in toto la versione della figlia confermando di aver visto l'imputata sferrare calci ai danni della congiunta la quale cercava di difendersi».

Rileva, quindi, il Giudice di pace che «se è vero che tale dichiarazione proviene da persona non estranea alla vicenda, è vero altresì che la Cappello ha mostrato equilibrio e moderazione nel suo racconto, distinguendo ciò che da lei era stato direttamente percepito da quanto poi narratore dalla figlia; il che indubbiamente ne rafforza l'attendibilità».

E' dunque evidente la distorsione della deposizione della teste valorizzata dalla motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo effettivamente acquisito nel giudizio e, quindi, sussiste un palese e decisivo travisamento delle risultanze probatorie.

Ed invero, il vizio qui riscontrabile della motivazione non attiene a un erroneo percorso critico, come tale non censurabile nel giudizio di legittimità, ma risulta piuttosto equivocata la deposizione della teste nella sua portata materiale in quanto il Giudice di pace afferma errorítamente che la teste è madre della querelante e collega le affermazioni della stessa («calci e pugni sferrati alla congiunta») alla persona offesa e non all'imputata traendo quindi delle conclusioni totalmente incoerenti e illogiche.

7. La sentenza, dunque, atteso il vizio riscontrato, deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Napoli in diversa persona fisica perché, in piena autonomia di giudizio, proceda a nuovo esame della dichiarazione testimoniale sopra indicata, valutandone la sua rilevanza e incidenza in relazione e comparazione con tutti gli altri elementi acquisiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 21/3/2022 visti gli atti, I provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista ia relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; viste le note conclusive della ricorrente con cui si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2022, ha ritenuto la ricorrente responsabiie dei reati di minaccia e lesioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza delle norme processuali essendo stata omessa nei suoi confronti la notificazione dei provvedimenti di rinvio d'ufficio adottati fuori udienza nel corso del processo. Espone che il giudice di pace originariamente designato per la trattazione del processo, dopo alcune udienze, in cui ella era sempre stata presente, disponeva un rinvio d'ufficio con provvedimento reso fuori udienza che non le veniva notificato e che, successivamente, a seguito di sostituzione del giudice originariamente designato, il nuovo giudice fissava dinanzi a sé l'udienza con provvedimento notificato al difensore dell'imputata, ma non a quest'ultima. Deduce, quindi, la violazione delle norme sulla conoscenza del processo poste a tutela dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione per omessa valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], teste della difesa. 2.3. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova e il conseguente vizio della motivazione. 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di quanto appresso ritenuto. 4. Il primo motivo è inammissibile. Quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'omessa notifica risulta confermato dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità in ragione del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01). Tale omissione comporta, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di questa Corte a cui questo Collegio intende dare continuità, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in tale ipotesi, un' omessa citazione dell'imputato, che è stata compiuta validamente, ma l' irritualità della successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo la parte può eccepire la relativa nullità, e, se non vi procede, dimostra con condotta concludente di non avervi interesse. (Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873; Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046; Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014 , Messina, Rv. 261995) Pertanto, poiché alla prima udienza fissata dal nuovo giudice designato, il difensore di fiducia dell'imputata, presente in aula, ha omesso qualsiasi contestazione, la nullità verificatasi è rimasta sanata. 5. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso in quanto, assumendo la ricorrente l'omessa valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, pena l'aspecificità della doglianza, suffragare la fondatezza del proprio assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto della deposizione non potendo limitarsi a sollecitare la Corte di cassazione alla lettura degli atti indicati, posto che è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo. 6. E' fondato e deve essere accolto il terzo motivo di ricorso. La lettura della motivazione, infatti, rende palese il dedotto travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per avere minacciato e causato lesioni giudicate guaribili in sette giorni a [OSCURATO:PERSONA]. L'imputata ha negato l'addebito e ha affermato invece di essere stata lei ad essere aggredita dalla Martorano. [OSCURATO:PERSONA] di pace, preso atto delle opposte versioni, a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputata, al fine di rafforzare la versione della querelante, ha richiamato la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], ritenendo quest'ultima, contrariamente al vero, madre della querelante. La teste, invece, è madre dell'imputata e, come risulta dalla sentenza, « ha confermato in toto la versione della figlia confermando di aver visto l'imputata sferrare calci ai danni della congiunta la quale cercava di difendersi». Rileva, quindi, il Giudice di pace che «se è vero che tale dichiarazione proviene da persona non estranea alla vicenda, è vero altresì che la Cappello ha mostrato equilibrio e moderazione nel suo racconto, distinguendo ciò che da lei era stato direttamente percepito da quanto poi narratore dalla figlia; il che indubbiamente ne rafforza l'attendibilità». E' dunque evidente la distorsione della deposizione della teste valorizzata dalla motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo effettivamente acquisito nel giudizio e, quindi, sussiste un palese e decisivo travisamento delle risultanze probatorie. Ed invero, il vizio qui riscontrabile della motivazione non attiene a un erroneo percorso critico, come tale non censurabile nel giudizio di legittimità, ma risulta piuttosto equivocata la deposizione della teste nella sua portata materiale in quanto il Giudice di pace afferma errorítamente che la teste è madre della querelante e collega le affermazioni della stessa («calci e pugni sferrati alla congiunta») alla persona offesa e non all'imputata traendo quindi delle conclusioni totalmente incoerenti e illogiche. 7. La sentenza, dunque, atteso il vizio riscontrato, deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Napoli in diversa persona fisica perché, in piena autonomia di giudizio, proceda a nuovo esame della dichiarazione testimoniale sopra indicata, valutandone la sua rilevanza e incidenza in relazione e comparazione con tutti gli altri elementi acquisiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz
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