CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 D.Lgs. 1992/285; fatto commesso in Torino il 19.02.2022. Ritenuto che l'unico motivo sollevato ( attinente al trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato in quanto reitera i motivi di appello ma è altresì aspecifico in quanto la sentenza impugnata argomenta puntualmente che il reato di guida senza patente, se reiterata nel biennio (recidiva), costituisce un reato penale punito con l'arresto fino a un anno e un'ammenda da 2.257 a 9.032 euro, ai sensi dell'art. 116 comma 15 del Codice della Strada ( fol 3) e motiva adeguatamente circa lo scostamento della pena base dal minimo edittale valorizzando il breve lasso temporale intercorso tra le violazioni nel biennio che dimostrano la pervicacia del ricorrente nella violazione della legge, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il