CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 21407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5544 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 Oggetto: interpello disapplicativoart. 37 c. 8 d.P.R.n.600/73 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Piemonten. 797 / 38 / 15 depositata i n data 22 / 07 / 15, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la soc ietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i mpugnava il provvedimento conil quale la D irezione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrateaveva respinto l'istanza di interpello presentat a ex art. 37 bisc. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973, istanza d iretta ad ottenere la disapplicazioneper il 2011 della disciplina antielusiva delle società inperdita sistematica in capo alla contribuente; - la CTP di Biella rigettava il ricorso, ritenendo l'atto in argomento non suscettibile di autonoma impugnazione; appellava la contribuente; - con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte la Commissione tributaria regionale del Piemonte, dopo aver preliminarmente ritenuto impugnabile il provvedimento in argomento, ha accolto l'appellodella società; - ricorre l'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi; - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso che illustracon memoria ; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamenteritenuto impugnabile il provvedimento dell'agenzia resoin sede di interpello disapplica tivo di cui all’art. 37 bis c. 8 del d.P.R.n. 600 del 1973; - il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere il giudice subalpino erroneamente ritenuto presente un interesse ad agire in capo al contribuente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 interesse meritevole di tutela giurisdizionale atto a giustificare l'impugnabilitàdel provvedimento in parola; - i motivi, costituenti in sostanza frammentazione di una medesima censura,possono trattarsi congiuntamente; - gli stessi si rivelano infondati; - invero nel presente caso va fatta applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte, peraltro confermativa di un orientamentoprecedentemente espresso, secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023) la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d. L gs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuatae quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamenteimpugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art.100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti nonpiù modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, adinvocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanzialedella pretesa impositiva; - conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza ; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro