CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16119-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei Primati sportivi, n. 21, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 7475/03/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate richiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, ai sensi dell'art. 37 e segg. del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'imposta principale di registro dovuta per la registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR annullava l'atto impugnato ravvisando il difetto di motivazione in quanto allo stesso l'amministrazione finanziaria non aveva allegato la sentenza de qua; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la società contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio non aveva sollevato la censura di omessa allegazione all'atto impositivo del provvedimento giudiziario oggetto di tassazione. 2. La censura è inammissibile non avendo la ricorrente adempiuto all'onere, sulla stessa incombente ai fini dell'autosufficienza del ricorso, di riprodurre od eventualmente allegare ad esso il ricorso di primo grado onde porre la Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura di ultrapetizione dedotta. 2.1. Al riguardo deve ricordarsi che secondo questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 settembre 2015, n. 19410) l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti nel ricorso stesso gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgimento dell'iter processuale. 3. Il motivo è comunque infondato in quanto è la stessa CTR a dare atto in sentenza che la società appellante aveva riproposto «le medesime doglianze già formulate in primo grado» tra cui «il difetto di motivazione dell'atto [...] in quanto non è allegata ivi l'integrale sentenza». A ciò, peraltro, aggiungasi che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui «Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate» (Cass. 17897 del 2019). Orbene, è evidente che il difetto di motivazione dell'atto impugnato, che è eccezione pacificamente proposta in primo grado, implicava anche la questione dell'omessa allegazione del provvedimento giudiziario tassato all'avviso di liquidazione impugnato. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che aveva errato la CTR ad annullare l'atto impositivo per l'omessa allegazione del provvedimento giudiziario oggetto di tassazione in quanto atto già conosciuto dal contribuente. 5. Il motivo è infondato. 5.1. In tema di imposta di registro, si è andato consolidando nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. n. 18352 del 2010, n. 12468 del 2015, n. 29402 del 2017; v. anche Cass. n. 13402 del 2020 in cui, con riferimento ad un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione ad un verbale di conciliazione «non solo conosciuto, ma redatto dal contribuente», sulla rilevata «evidente differenza tra verbale di conciliazione e sentenza», ha ritenuto di non poter estendere al verbale di conciliazione l'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nelle su indicate decisioni). 5.2. Più recentemente questa Corte ha affermato che, «In tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta). Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto l'avviso di liquidazione, pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero della sentenza tassata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non specificava il criterio di determinazione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata)» (Cass. n. 26340 del 2021). 5.3. Orbene, nella specie, dall'esame dell'avviso di liquidazione riprodotto nel ricorso (pag. 3) emerge l'assoluta mancanza in esso dell'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, sicché, anche per tale profilo il motivo è infondato. 6. Al rigetto dei motivi di ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma in da