CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5077/2011 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & Antonio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo, in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 101/29/09, depositata il 21 dicembre 2009. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & Antonio, nonché nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verso i quali era rettificato il reddito d'impresa imputabile, avviso di accertamento ai fini Iva e Irap per il 2003, con cui contestava l'indebita applicazione del regime del margine alla rivendita di veicoli usati, nonché l'omessa fatturazione di servizi prestati alla clientela. La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso quanto all'applicazione del regime del margine e l'Iva, mentre lo rigettava per gli altri profili. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, cui resiste la società con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi. Ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti dei soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti poi intimati, la società chiedeva la sospensione del giudizio per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & Antonio ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. La declaratoria di estinzione si estende anche ai soci attesa l'unicità dell'avviso, emesso solo nei confronti della società e non anche con autonoma ripresa, per trasparenza, nei loro confronti. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiz