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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09936/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 settembre .2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia, in data 24 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale della sentenza in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scícchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale ha precisato come l'imputato avesse reiteratamente colpito la porta scorrevole, dapprima con calci e successivamente - e in più occasioni - con la sedia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna íl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 settembre .2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia, in data 24 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale della sentenza in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scícchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale ha precisato come l'imputato avesse reiteratamente colpito la porta scorrevole, dapprima con calci e successivamente - e in più occasioni - con la sedia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna íl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr
Sentenza Cassazione n. 09936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris