Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2014/2025
ECLI:EU:T:2025:1017
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0639(01)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
12 novembre 2025 (
*1
)
«Aiuti di Stato – Tariffa per la fornitura di energia elettrica – Conclusione di un compromesso arbitrale per fissare la tariffa – Decisione di archiviare la denuncia – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto – Diritto di essere sentito – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Valutazione economica complessa»
Nelle cause riunite T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA] e T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] AE (DEI)
, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos e H. Tagaras, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Bouchagiar e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania
, rappresentata da J. Möller, in qualità di agente,
e da
[OSCURATO:PERSONA] & Metals AE
, già Mytilinaios AE – [OSCURATO:PERSONA], già Alouminion tis Ellados VEAE, con sede in Marousi (Grecia), rappresentata da V. Christianos, G. Karydis e G. Kelepouri, avvocati,
intervenienti,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto, in sede di deliberazione, da M.J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], U. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la sentenza del 22 febbraio 2024, Mytilinaios/DEI e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/DEI (C‑701/21 P e C‑739/21 P, EU:C:2024:146),
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente la decisione del 31 gennaio 2025 di riunire le cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA] e T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA] ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che pone fine al giudizio,
in seguito all’udienza del 25 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con i suoi ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] AE (DEI), ricorrente, chiede, nella causa T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della lettera COMP/E3/ΟΝ/AB/ark * 2014/61460 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 giugno 2014, che la informa dell’archiviazione delle sue denunce (in prosieguo: la «lettera controversa»), nella causa T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della decisione C(2015)1942 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 marzo 2015 [procedimento SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) – Grecia – Asserito aiuto di Stato a favore della Alouminion SA sotto forma di tariffe di energia elettrica inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale (in prosieguo: la «prima decisione controversa») e, nella causa T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della decisione C(2017) 5622 final della [OSCURATO:PERSONA], del 14 agosto 2017 [caso SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP)] – Grecia – Asserito aiuto di Stato a favore della Alouminion SA sotto forma di tariffe di energia elettrica inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale] (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»).
I.
Fatti
2
Le presenti cause vertono essenzialmente sulla questione se il compromesso arbitrale previsto al fine di fissare la tariffa per la fornitura di energia elettrica che la ricorrente, produttrice e fornitrice di energia elettrica con sede in Atene (Grecia) e controllata dallo Stato ellenico, ha concluso con il suo cliente principale, vale a dire l’interveniente, la [OSCURATO:PERSONA] & Metals AE (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), produttrice di alluminio, comporti la concessione di un aiuto di Stato.
3
Il 4 agosto 2010, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno firmato un accordo quadro riguardante la tariffa per la fornitura di energia elettrica (in prosieguo: l’«accordo quadro») da applicare nel periodo compreso tra il 1
o
luglio 2010 e il 31 dicembre 2013 (in prosieguo: il «periodo in questione»), nonché le modalità di recupero amichevole del debito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, che si sarebbe accumulato nel periodo compreso tra il 1
o
luglio 2008 e il 30 giugno 2010. Sulla base di tale accordo, esse hanno negoziato il contenuto di un progetto di contratto di fornitura di energia elettrica, senza tuttavia riuscire ad accordarsi sulla tariffa che la [OSCURATO:PERSONA] doveva pagare alla ricorrente per la fornitura di energia elettrica.
4
Il 16 novembre 2011, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un compromesso arbitrale (in prosieguo: il «compromesso arbitrale») con il quale hanno deciso volontariamente di affidare la risoluzione della loro controversia all’arbitrato permanente della [OSCURATO:PERSONA] (RAE, autorità di regolamentazione dell’energia, Grecia), conformemente all’articolo 37 del nomos 4001/2011 gia ti leitourgia [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA], gia Erevna, Paragogi kai diktya metaforas Ydrogonanthrakon kai alles ritmiseis (legge 4001/2011 relativa all’operazione dei mercati energetici dell’energia elettrica e del gas, alla ricerca, alla produzione e alle reti di trasporto di idrocarburi e ad altre normative) (FEK A’ 179/22.8.2011; in prosieguo: la «legge 4001/2011»). Pertanto, ai fini della risoluzione della controversia tra le parti, la composizione della controversia è stata affidata a un tribunale arbitrale costituito conformemente al compromesso arbitrale (in prosieguo: il «tribunale arbitrale») e alla normativa che disciplina l’arbitrato permanente della RAE.
5
Secondo il compromesso arbitrale, il compito affidato al tribunale arbitrale consisteva nel determinare, sulla base delle trattative che hanno avuto luogo tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], una tariffa per la fornitura di energia elettrica corrispondente alle caratteristiche specifiche della [OSCURATO:PERSONA] e che copriva almeno i costi sostenuti dalla ricorrente. Peraltro, il tribunale arbitrale doveva tener conto del contesto normativo precisato dalle parti del compromesso, vale a dire, da un lato, della decisione n. 692/2011 della RAE che stabilisce i «[p]rincipi fondamentali di [t]ariffazione dei [c]lienti dell’[a]lta tensione» e, dall’altro, della decisione n. 798/2011 della RAE e del lodo arbitrale n. 8/2010 che era stato emesso nell’ambito di un conflitto tariffario tra le parti del compromesso arbitrale e vertente su un periodo diverso da quello in questione. Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] continuava a non pagare integralmente le fatture mensili della ricorrente in quanto le parti continuavano a non concordare sulla tariffa che doveva essere applicata. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha minacciato la [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica se non avesse pagato le fatture contestate, il che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a depositare una denuncia presso la RAE con la quale ha chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori.
6
A seguito della denuncia della [OSCURATO:PERSONA], con decisione n. 346/2012, del 9 maggio 2012, la RAE ha fissato, in via provvisoria, una tariffa per la fornitura di energia elettrica di EUR 42/MWh applicabile alla [OSCURATO:PERSONA].
7
Il 15 giugno 2012, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una denuncia contro tale decisione, registrata con il numero SA.34991 (in prosieguo: la «denuncia del 2012»), in quanto la tariffa provvisoria fissata in detta decisione la obbligherebbe a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] energia elettrica a un prezzo inferiore ai suoi costi e costituirebbe un aiuto di Stato illegale.
8
Con decisione n. 1/2013, del 31 ottobre 2013, il tribunale arbitrale ha fissato una tariffa per la fornitura di energia elettrica applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo in questione in un importo lordo di EUR 40,7/MWh e in un importo netto di EUR 36,6/MWh (in prosieguo: il «lodo arbitrale»). Il 23 dicembre 2013, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia contro il lodo arbitrale, registrata con il numero SA.38101 (in prosieguo: la «seconda denuncia»), in quanto la tariffa fissata in detto lodo era inferiore a quella fissata provvisoriamente dalla RAE.
9
Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato le autorità elleniche a presentare osservazioni sulla seconda denuncia, che queste ultime hanno infine trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2014. Dette autorità hanno sostenuto che i fatti all’origine della causa non erano costituivi di un aiuto di Stato. Trasmettendo una versione riservata di tali osservazioni alla ricorrente il 6 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato quest’ultima che, in base a tutte le informazioni a sua disposizione in tale fase preliminare, alcun aiuto di Stato sembrava essere stato concesso dal tribunale arbitrale. L’ha altresì invitata, nel caso in cui avesse desiderato che essa prosegua il suo esame, a produrre nuovi elementi o argomenti che avrebbero messo in discussione tale valutazione preliminare.
10
A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua posizione in merito all’assenza di elementi idonei a costituire un aiuto di Stato. Con la lettera controversa, firmata da un capo unità della sua direzione generale «Concorrenza», essa ha informato la ricorrente dell’archiviazione della seconda denuncia, da un lato, a causa della non imputabilità del lodo arbitrale allo Stato ellenico e, dall’altro, a causa dell’insussistenza di un vantaggio.
11
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2014 e iscritto a ruolo con il numero T‑639/14, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento SA.38101 e della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento SA.34991, quali risultano dalla lettera controversa.
12
Il 25 marzo 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la prima decisione controversa con la quale ha considerato, anzitutto, che, poiché il lodo arbitrale era stato applicato retroattivamente e aveva sostituito la tariffa provvisoria fissata dalla RAE per il periodo in questione, la denuncia del 2012 era divenuta priva di oggetto. Pertanto, essa ha limitato il suo esame alla seconda denuncia. Per quanto riguarda poi l’esame delle condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sulla qualificazione di una misura come aiuto di Stato, essa ha anzitutto esaminato il criterio del vantaggio e ha applicato alla ricorrente il principio del venditore privato, che costituirebbe una componente del principio generale dell’investitore privato. [OSCURATO:PERSONA], essa ha considerato che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, un investitore privato avveduto avrebbe altresì deciso di sottoporre la controversia con la [OSCURATO:PERSONA] all’arbitrato. Di conseguenza, a suo avviso, nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è stato concesso, nel caso di specie, alla [OSCURATO:PERSONA].
13
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2015, la ricorrente ha presentato un ricorso iscritto a ruolo con il numero T‑352/15 e volto all’annullamento della prima decisione controversa.
14
Con ordinanza del 9 febbraio 2016, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑639/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:77
), il Tribunale ha deciso che non occorreva più statuire sul ricorso nella causa T‑639/14, adducendo, segnatamente, come motivazione che la prima decisione controversa aveva abrogato e formalmente sostituito la lettera controversa.
15
Il 22 aprile 2016, la ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso l’ordinanza del 9 febbraio 2016, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑639/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:77
).
16
Con sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
), la Corte ha annullato l’ordinanza del 9 febbraio 2016, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑639/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:77
), ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.
17
A seguito della pronuncia della sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
), la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la seconda decisione controversa, con la quale ha nuovamente deciso, abrogando e sostituendo esplicitamente sia la lettera controversa sia la prima decisione controversa, che il lodo arbitrale non comportava la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. I motivi addotti a sostegno di tale conclusione, fondati sul rispetto del principio dell’investitore privato, sono identici a quelli esposti nella prima decisione controversa.
18
Con lettere del 24 agosto 2017 nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15, ossia a seguito dell’adozione della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di dichiarare che i ricorsi in tali cause erano divenuti privi di oggetto e che non vi era più luogo a statuire.
19
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso iscritto a ruolo con il numero T‑740/17 e volto all’annullamento della seconda decisione controversa.
20
Con ordinanze del 14 maggio 2018, il Tribunale ha rinviato al giudizio di merito l’esame dell’incidente di procedura nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15.
21
Con decisione del 26 febbraio 2020, le cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15 e T‑740/17 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio.
22
Con sentenza del 22 settembre 2021, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15 e T‑740/17; in prosieguo: la «sentenza iniziale,
EU:T:2021:604
), il Tribunale ha annullato la lettera controversa e la prima e la seconda decisione controversa, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese.
23
Con sentenza del 22 febbraio 2024, Mytilinaios/DEI e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/DEI (C‑701/21 P e C‑739/21 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione»,
EU:C:2024:146
), la Corte ha annullato la sentenza iniziale, ha rinviato le cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15 e T‑740/17 dinanzi al Tribunale affinché statuisse sui motivi e sugli argomenti che erano stati sollevati dinanzi ad esso e sui quali essa non si era pronunciata e ha riservato le spese.
A.
Sentenza iniziale
24
Nella sentenza iniziale il Tribunale ha considerato che, avendo chiuso il procedimento nella fase dell’esame preliminare, la seconda decisione controversa aveva impedito alla ricorrente di far valere i suoi argomenti nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Pertanto, esso ha ritenuto che la ricorrente avesse la qualità di «interessata» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU 2015, L 248, pag. 9
). Inoltre, esso ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al principio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans potest
, secondo il quale la ricorrente non poteva contestare l’esito del procedimento arbitrale al quale aveva liberamente acconsentito, in quanto un’interpretazione del genere si basava su una confusione tra lo Stato ellenico e la ricorrente, che portava ad imputare a quest’ultima l’asserita soddisfazione delle autorità elleniche riguardo al lodo arbitrale. Esso ha quindi ritenuto che la ricorrente avesse un interesse ad agire per l’annullamento della seconda decisione controversa.
25
Il Tribunale ha poi ritenuto necessario esaminare congiuntamente i motivi dal terzo al quinto del ricorso T‑740/17 con i quali la ricorrente aveva contestato il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento d’indagine formale, nonostante i suoi argomenti diretti a dimostrare che il lodo arbitrale, nella parte in cui aveva fissato la tariffa di cui trattasi, concedeva un vantaggio a favore della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondente alle condizioni di mercato.
26
Il Tribunale ha ritenuto che il lodo arbitrale emesso nel caso di specie fosse idoneo a conferire alla [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio illegittimo imputabile allo Stato ellenico e, in tal modo, a rendere possibile o a perpetuare la concessione di un aiuto illegale, o addirittura a diventare lo strumento a tal fine.
27
Pertanto, il Tribunale ha annullato la lettera controversa nonché la prima e la seconda decisione controversa, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese.
B.
Sentenza sull’impugnazione
28
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza iniziale.
29
Nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando che il tribunale arbitrale poteva essere equiparato a un giudice ordinario e che il lodo arbitrale era una misura statale idonea a costituire un aiuto di Stato.
30
[OSCURATO:PERSONA], al punto 113 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente considerato, da un lato, che l’unica misura statale idonea a costituire un aiuto di Stato era la decisione della ricorrente di concludere con la [OSCURATO:PERSONA] il compromesso arbitrale, dato che la ricorrente è controllata dallo Stato ellenico e, dall’altro, che, per accertare se tale decisione avesse conferito un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA], occorreva verificare se un operatore privato avrebbe, in condizioni normali di mercato, adottato la suddetta decisione alle stesse condizioni.
31
Infatti, poiché la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] avevano volontariamente adito il tribunale arbitrale, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, nelle circostanze del caso di specie, ad analizzare il contenuto del lodo arbitrale al fine di verificare se la decisione della ricorrente di concludere il compromesso arbitrale avesse procurato un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
32
Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza iniziale e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sui motivi e sugli argomenti che erano stati sollevati dinanzi ad esso e sui quali essa non si era pronunciata e ha riservato le spese.
II.
Conclusioni delle parti dopo il rinvio
33
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere le domande di non luogo a statuire della [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA];
–
annullare la lettera controversa nonché la prima e la seconda decisione controversa; e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte nelle cause riunite C‑701/21 P e C‑739/21 P.
34
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia:
–
in via principale, pronunciare un non luogo a statuire nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA];
–
respingere automaticamente la prima parte del sesto motivo nella causa T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA], sulla base del ragionamento della Corte nella sentenza sull’impugnazione;
–
respingere il ricorso; e
–
condannare la ricorrente alle spese.
35
La Repubblica federale di Germania, interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], non ha presentato osservazioni scritte sulle conseguenze da trarre dalla sentenza sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 193, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
III.
In diritto
A.
Osservazioni preliminari
36
Anzitutto, occorre ricordare che, a seguito dell’annullamento della sentenza iniziale da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 191 del regolamento di procedura, è investito della causa con la sentenza pronunciata sull’impugnazione e deve pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti dalla parte ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla Corte nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v. sentenza del 26 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑286/09 [OSCURATO:PERSONA]
,
EU:T:2022:19
, punto
80
e giurisprudenza citata).
37
La ricorrente sostiene che il Tribunale deve reiterare le conclusioni e le valutazioni della sentenza iniziale per quanto riguarda la causa T‑740/17, ad eccezione dei punti da 150 a 159 di quest’ultima, con i quali il Tribunale aveva constatato l’imputabilità del lodo arbitrale allo Stato ellenico. Secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe in particolare reiterare le sue valutazioni e conclusioni figuranti ai punti 160 e seguenti di tale sentenza, in quanto esse avrebbero autorità di cosa giudicata, in quanto non sarebbero state affatto messe in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] con i loro motivi di annullamento. In ogni caso, tali valutazioni e conclusioni non costituirebbero una questione di diritto, sulla quale la Corte avrebbe statuito, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
38
A tal riguardo, occorre rilevare che il punto 1 del dispositivo della sentenza sull’impugnazione procede all’annullamento integrale della sentenza iniziale e che il punto 2 di detto dispositivo rinvia le tre cause dinanzi al Tribunale «affinché statuisca sui motivi e sugli argomenti [che sono stati] sollevati dinanzi ad esso [e] sui quali la [Corte] non si è pronunciata».
39
Ne consegue che l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale deve reiterare le conclusioni e le valutazioni della sentenza iniziale per quanto riguarda la causa T‑740/17, ad eccezione dei punti da 150 a 159 di quest’ultima, non può essere condiviso.
40
Dal punto 118 della sentenza sull’impugnazione risulta poi che la Corte ha definitivamente respinto il terzo e il quarto motivo nonché le prime due parti del quinto motivo nella causa T‑740/17, con i quali, in sostanza, la ricorrente ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l’articolo 107 TFUE poiché non aveva esaminato, nella seconda decisione controversa, la tariffa fissata dal lodo arbitrale prima di escludere l’esistenza di un vantaggio, e di essersi limitata a verificare se, in condizioni normali di mercato, un operatore privato avrebbe, nelle stesse circostanze, concluso il compromesso arbitrale alle stesse condizioni.
41
Ne consegue che, nell’ambito del rinvio delle presenti cause, il Tribunale deve statuire su tutti i motivi e gli argomenti a sostegno della domanda di annullamento degli atti impugnati, ad eccezione di quelli vertenti su un asserito obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare il contenuto del lodo arbitrale al fine di escludere la possibilità che tale lodo abbia potuto concedere un aiuto di Stato illegale alla [OSCURATO:PERSONA].
42
Pertanto, il Tribunale deve ora pronunciarsi sugli altri motivi dedotti dalla ricorrente nella causa T‑740/17, ossia il primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
), il secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, del diritto della ricorrente di essere sentita e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quinto motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE per quanto riguarda la valutazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere a valutazioni economiche complesse e su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione dei fatti in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esaminare questioni determinanti per constatare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato, il sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE a causa di errori manifesti di valutazione dei fatti quanto all’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie e all’applicazione di tale criterio ai fatti del caso di specie e il settimo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, su una carenza di motivazione e su un errore di valutazione dei fatti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito alla denuncia del 2012, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, basando la sua valutazione sul fatto che tale denuncia era divenuta priva di oggetto a seguito della pronuncia del lodo arbitrale.
43
Infine, risulta esplicitamente dalla sentenza sull’impugnazione che il Tribunale deve ora pronunciarsi sulle domande di non luogo a statuire nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 reiterate più volte dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nei limiti in cui il primo motivo della causa T‑740/17 verte sul ritiro e sulla sostituzione degli atti impugnati nelle due cause summenzionate, le domande di non luogo a statuire nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 saranno esaminate con tale motivo.
44
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il sesto motivo nella causa T‑740/17, poi, il quinto, il secondo e il settimo motivo nella causa T‑740/17 e, infine, il primo motivo nella causa T‑740/17 congiuntamente alle domande di non luogo a statuire nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] I e T‑352/15.
B.
Sul sesto motivo nella causa T‑740/17, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per errori manifesti di valutazione dei fatti quanto all’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie e all’applicazione di tale criterio ai fatti del caso di specie
45
La ricorrente contesta, da un lato, l’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie e, dall’altro, in subordine, l’applicazione di tale criterio ai fatti all’origine della controversia, quali interpretati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella seconda decisione controversa.
1.
Osservazioni preliminari
46
Dalla giurisprudenza risulta che la nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non può comprendere una misura concessa a favore di un’impresa mediante risorse statali qualora quest’ultima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato. La valutazione delle condizioni in cui un siffatto vantaggio è stato concesso si effettua quindi, in linea di principio, in applicazione del principio dell’operatore privato in economia di mercato (v. sentenza del 6 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/FIH Holding e FIH Erhvervsbank,
C‑579/16 P
,
EU:C:2018:159
, punto
45
e giurisprudenza citata).
47
Ai fini della valutazione della questione se la stessa misura sarebbe stata attuata, in normali condizioni di mercato, da un investitore privato operante in una situazione la più simile possibile a quella dello Stato, devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato nella sua qualità di azionista, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico Ne deriva che i ruoli dello Stato azionista dell’impresa, da un lato, e dello Stato agente quale potere pubblico, dall’altro, devono essere distinti. Per determinare in quale di queste due qualità agisce un ente pubblico nell’adozione di una misura, possono essere presi in considerazione, in particolare, la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto nel quale essa si inserisce, nonché l’obiettivo perseguito e le regole alle quali detta misura è soggetta (v., in tal senso; sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punti
79
,
80
e
86
e giurisprudenza citata).
48
Infatti, qualora uno Stato membro conceda, nella sua qualità di azionista, un vantaggio economico ad un’impresa, l’applicabilità del principio dell’operatore privato in economia di mercato non dipende dalla forma in cui tale vantaggio è stato messo a disposizione di tale impresa né dalla natura dei mezzi impiegati, che possono rientrare nella potestà pubblica dello Stato (v. sentenza del 6 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/FIH Holding e FIH Erhvervsbank,
C‑579/16 P
,
EU:C:2018:159
, punto
48
e giurisprudenza citata). Più precisamente, è la natura economica dell’intervento statale di cui trattasi e non i mezzi attuati a tal fine che rende applicabile detto principio (v. sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/[OSCURATO:PERSONA],
C‑331/20 P e C‑343/20 P
,
EU:C:2022:886
, punto
108
e giurisprudenza citata).
49
I vantaggi concessi possono risultare non solo dalle prestazioni positive quali le sovvenzioni, i prestiti o le acquisizioni di partecipazioni al capitale di imprese, ma anche dagli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti. Nell’ambito dei vantaggi indiretti che hanno gli stessi effetti delle sovvenzioni, occorre rilevare che figura la fornitura di beni o servizi a condizioni preferenziali (v. sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a.,
C‑341/06 P e C‑342/06 P
,
EU:C:2008:375
, punto
123
e giurisprudenza citata).
50
Inoltre, occorre ricordare che agevolazioni di pagamento configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, tenuto conto della rilevanza del vantaggio economico in tal modo concesso, l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore. Spetta quindi alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni paragonabili da un siffatto creditore privato (v. sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punti
72
e
73
e giurisprudenza citata).
51
Inoltre, qualora trovi applicazione il principio dell’operatore privato in economia di mercato, il criterio da utilizzare concretamente in un determinato caso deve essere determinato in funzione, in particolare, della natura dell’azione prevista dallo Stato membro interessato. Fra i criteri che possono essere applicati rientrano segnatamente quelli dell’investitore privato e del creditore privato (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/FIH Holding e FIH Erhvervsbank,
C‑579/16 P
,
EU:C:2018:159
, punto
52
). Di conseguenza, per determinare se il criterio dell’investitore privato potesse essere applicato nel caso di specie, occorre verificare se tale criterio mirasse a comparare nel modo più adatto e adeguato possibile la misura di cui trattasi, tenuto conto in particolare della natura di quest’ultima, con quella che avrebbe potuto essere adottata da un operatore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile e operante in condizioni normali di mercato.
52
Per giunta, secondo la giurisprudenza, il principio dell’operatore privato in economia di mercato può fare riferimento anche al criterio concreto del creditore privato, che trova applicazione in presenza di misure quali le agevolazioni di pagamento per il rimborso di un debito, quello del debitore privato, o anche quello del venditore privato, che trova applicazione in presenza di misure relative alla fornitura, direttamente o per il tramite di enti pubblici o di imprese private che si trovano sotto il controllo o sotto l’influenza dello Stato, di beni o di servizi nonché alla fissazione delle loro condizioni di vendita, come il prezzo (v. sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/[OSCURATO:PERSONA],
C‑331/20 P e C‑343/20 P
,
EU:C:2022:886
, punto
110
e giurisprudenza citata).
53
Pertanto, l’applicazione del principio dell’operatore privato in economia di mercato implica essa stessa di ricorrere, caso per caso, a diversi criteri concreti diretti, ciascuno, a comparare nel modo più adatto e adeguato possibile la misura statale di cui trattasi in un determinato caso, tenuto conto in particolare della natura di quest’ultima, con quella che avrebbe potuto essere adottata da un operatore privato che si trovi in una situazione la più simile possibile e operante in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/[OSCURATO:PERSONA],
C‑331/20 P e C‑343/20 P
,
EU:C:2022:886
, punto
109
e giurisprudenza citata).
54
Peraltro, per giurisprudenza costante, l’applicazione del principio dell’operatore privato in economia di mercato in un determinato caso implica che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri, al termine di una valutazione globale che prenda in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, che l’impresa o le imprese beneficiarie della misura statale di cui trattasi non avrebbero manifestamente ottenuto un vantaggio analogo da un operatore privato normalmente prudente e diligente che si trovi in una situazione la più simile possibile e agisca in condizioni normali di mercato. Nell’ambito di tale valutazione globale, essa deve tener conto di tutte le opzioni che un siffatto operatore avrebbe ragionevolmente preso in considerazione, di qualsiasi elemento di informazione disponibile e idoneo a influenzare in modo significativo la sua decisione nonché degli sviluppi prevedibili alla data in cui è stata adottata la decisione di concedere un vantaggio (v. sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/[OSCURATO:PERSONA],
C‑331/20 P e C‑343/20 P
,
EU:C:2022:886
, punto
113
e giurisprudenza citata).
55
Inoltre, l’esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] della questione se determinate misure possano essere qualificate come aiuti di Stato, in quanto le autorità pubbliche non avrebbero agito allo stesso modo di un creditore privato, richiede che si proceda ad una valutazione economica complessa. Pertanto, nell’ambito del controllo che i giudici dell’Unione europea esercitano sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punti
74
e
75
e giurisprudenza citata).
56
Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati pertinenti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
76
e giurisprudenza citata).
57
Infine, non si deve confondere la questione dell’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie, oggetto della prima parte del sesto motivo, con la questione della corretta applicazione di tale criterio ai fatti del caso di specie (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Larko/[OSCURATO:PERSONA],
C‑244/18 P
,
EU:C:2020:238
, punto
62
e giurisprudenza citata). Infatti, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente valutato le circostanze della controversia, e quindi applicato erroneamente detto criterio ai fatti del caso di specie, ciò non significa automaticamente che lo stesso criterio non fosse applicabile nel caso di specie.
58
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la contestazione, da parte della ricorrente, sia dell’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie sia dell’applicazione di detto criterio ai fatti del caso di specie.
2.
Sull’applicabilità del criterio dell’investitore privato
59
In primo luogo, la ricorrente fa valere che il criterio dell’investitore privato non può essere applicato alla valutazione della sua politica tariffaria per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, in quanto non costituirebbe uno strumento adeguato per valutare le misure statali. Tale constatazione sarebbe confermata dalla sentenza del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑177/10
,
EU:T:2014:897
), nella quale il Tribunale aveva considerato che le «complesse valutazioni economiche richieste, ad esempio, per l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato non potevano avere alcuna utilità». Parimenti, la ricorrente ritiene che, nella decisione C 2/2010 (ex NN 62/2009), del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato SA.26117 concesso dalla Grecia a favore di Alouminium of Greece SA (
GU 2012, L 166, pag. 83
), la [OSCURATO:PERSONA] non abbia comparato il suo prezzo dell’energia elettrica con quello che avrebbe applicato un investitore privato, bensì con la tariffa regolamentata A-150 (in prosieguo: la «tariffa A-150») che sarebbe stata applicabile ai clienti dell’alta tensione.
60
La ricorrente sostiene che la sua posizione sul mercato al dettaglio in Grecia è diversa da quella delle altre società del settore privato attive sullo stesso mercato. A suo avviso, poiché essa disponeva in passato dei diritti esclusivi, le sue attività e investimenti avrebbero avuto lo scopo di assolvere la propria funzione di servizio pubblico. Orbene, una società che gode di una siffatta posizione sul mercato non può essere paragonata ad un’impresa «puramente» privata.
61
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il criterio dell’investitore privato non può essere applicato alla sua decisione di ricorrere all’arbitrato al fine di dirimere la sua controversia con la [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione del compromesso arbitrale costituirebbe semplicemente una scelta tra più procedure alternative di risoluzione delle controversie che erano possibili conformemente al quadro legislativo esistente. Essa non costituirebbe un’attività economica. Inoltre, la ricorrente fa valere che, per le parti di detto compromesso, il rischio associato alla sottoposizione di una controversia all’arbitrato potrebbe essere percepito solo al termine del procedimento arbitrale. Tale rischio potrebbe essere evitato solo ove la [OSCURATO:PERSONA] esaminasse se un operatore privato che si trovi in una situazione analoga considererebbe vantaggioso il prezzo fissato dal tribunale arbitrale e lo applicherebbe.
62
Inoltre, nelle sue osservazioni successive al rinvio, la ricorrente afferma, in sostanza, che l’argomento esposto al precedente punto 61 non è affatto respinto dal punto 113 della sentenza sull’impugnazione. La conclusione del compromesso arbitrale non può essere considerata, secondo la ricorrente, come costituente la sua politica tariffaria e non sarebbe stata decisa sulla base di un’analisi o di elementi di prova quali quelli che sarebbero stati necessari affinché essa adottasse una siffatta decisione.
63
La ricorrente fa valere, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad applicare, da un lato, il criterio del creditore privato, dato che, a termini la seconda decisione controversa, tra le circostanze prese in considerazione si sarebbe tenuto conto del debito della [OSCURATO:PERSONA] risultante da fatture di energia elettrica non saldate e, dall’altro, il criterio del fornitore privato di energia elettrica, dato che la controversia sottoposta all’arbitrato riguardava il prezzo dell’approvvigionamento di energia elettrica che sarebbe applicabile almeno per un periodo di tre anni e mezzo.
64
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente. Inoltre, nelle sue osservazioni dopo il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, essa fa valere che la prima parte del sesto motivo è stata respinta dalla sentenza sull’impugnazione, in quanto la Corte ha affermato, al punto 113 di tale sentenza, che l’unica misura idonea a costituire un aiuto di Stato nel caso di specie era la decisione della ricorrente di concludere il compromesso arbitrale con la [OSCURATO:PERSONA] e che l’esame di qualsiasi vantaggio derivante da tale misura doveva effettuarsi sulla base del principio dell’operatore privato in economia di mercato.
65
A tal riguardo, giova ricordare che la questione dell’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie non è stata esaminata nella sentenza iniziale.
66
Inoltre, dai punti 121 e 122 della sentenza sull’impugnazione risulta che la Corte ha considerato che lo stato degli atti non consentiva di statuire sul sesto motivo, in quanto essa non disponeva di tutti gli elementi di fatto necessari al riguardo. Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] presentato in seguito al rinvio della causa dinanzi al Tribunale deve essere respinto.
67
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la sua politica tariffaria non può essere considerata sotto il profilo del criterio dell’investitore privato, si deve constatare che, mediante la fissazione bilaterale delle tariffe che i suoi clienti dell’alta tensione devono versarle, essa può, in quanto impresa detenuta a maggioranza dallo Stato ellenico, eventualmente concedere un vantaggio economico a talune imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, idoneo a pregiudicare la concorrenza.
68
A tal riguardo, occorre constatare che, anzitutto, la ricorrente non contesta il fatto di essere un’impresa pubblica detenuta a maggioranza dallo Stato ellenico.
69
Quanto poi all’argomento della ricorrente secondo cui la sua posizione sul mercato è unica, a causa degli obblighi di servizio pubblico che le hanno consentito di disporre dei diritti esclusivi sul mercato dell’energia elettrica, occorre rilevare che una circostanza del genere non è idonea ad escludere l’applicabilità del criterio dell’investitore privato. Infatti, il principio dell’operatore privato in economia di mercato consente di esaminare se un investitore ipotetico, e non reale, fornirebbe la stessa prestazione in condizioni analoghe a quelle dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e ING Groep,
C‑224/12 P
,
EU:C:2014:213
, punto
35
).
70
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha comparato il comportamento della ricorrente con quello di un’impresa privata ipotetica, avente le stesse caratteristiche di quest’ultima e trovatasi nelle stesse circostanze. A tal riguardo, la ricorrente non è neppure legittimata a suffragare la sua argomentazione a invocare la sentenza del 3 luglio 2003, Chronopost e a./Ufex e a. (
C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P
,
EU:C:2003:388
), nella quale la Corte ha constatato che la costituzione e il mantenimento della rete di [OSCURATO:PERSONA] francese rispondevano a un obiettivo di interesse economico generale, e che tale rete non sarebbe mai stata costituita da un’impresa privata. Infatti, in detta sentenza, la Corte aveva constatato che, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di [OSCURATO:PERSONA] francese con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le «condizioni normali di mercato», che erano necessariamente ipotetiche, dovevano valutarsi con riferimento agli elementi oggettivi e verificabili disponibili. Pertanto, il fatto che non esista nessun’altra impresa privata paragonabile all’impresa pubblica non è sufficiente per escludere l’applicazione del criterio dell’investitore privato nel caso di specie.
71
Ne consegue che la circostanza che nessuna impresa privata in Grecia avrebbe potuto fornire energia elettrica alle stesse condizioni della ricorrente non è idoneo a mettere in discussione l’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie. In ogni caso, occorre ricordare che il periodo in questione è successivo alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Grecia.
72
In seguito, deve essere respinto anche l’argomento della ricorrente secondo cui essa non aveva alcuna politica tariffaria nella quale rientrasse una politica di risoluzione delle controversie economiche con la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il criterio dell’investitore privato si applica concretamente ai fatti di ciascuna controversia, indipendentemente dalla volontà iniziale delle parti. È pacifico che la controversia all’origine della causa verteva sul rapporto contrattuale delle parti e, in particolare, sulla fissazione della tariffa che la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla ricorrente in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Grecia.
73
Infine, quanto alla sentenza del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑177/10
,
EU:T:2014:897
), alla quale la ricorrente fa più volte riferimento, è sufficiente constatare che i fatti all’origine della causa che ha dato luogo a detta sentenza si distinguono chiaramente dal caso di specie, in quanto il vantaggio economico era stato concesso mediante un meccanismo di compensazione finanziato da una tassa parafiscale diretta a liberare una società dal pagamento di una parte degli oneri di energia elettrica necessari alla produzione dei prodotti che essa commercializzava. In ogni caso, il fatto che l’applicazione del criterio dell’investitore privato non sia pertinente in un caso particolare non significa che esso non sia applicabile in nessun’altra causa in cui venga esaminata l’eventuale esistenza di un aiuto di Stato mediante una tariffazione agevolata. Del resto, la ricorrente non può fondatamente sostenere una qualsivoglia prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia, in quanto la nozione di «aiuto di Stato» è una nozione oggettiva che si valuta alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la sua decisione e che dipende dalla questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese (v. sentenza del 4 marzo 2009, Associazione italiana del risparmio gestito e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑445/05
,
EU:T:2009:50
, punto
145
e giurisprudenza citata).
74
Analogamente, per quanto riguarda la decisione C 2/2010, del 13 luglio 2011, nel procedimento SA.26117 d’Alouminium of Greece, essa verte su fatti avvenuti prima della liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica in Grecia. Del resto, dal punto 27 di tale decisione risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che un venditore operante in economia di mercato non avrebbe accettato di fatturare una tariffa mensile ridotta senza una motivazione specifica. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il principio dell’operatore privato in economia di mercato al fine di valutare il vantaggio che la misura in esame poteva procurare. Tale esempio fornito dalla ricorrente non può quindi suffragare il suo argomento secondo cui il criterio dell’investitore privato non è applicabile nel caso di specie.
75
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il criterio dell’investitore privato non può essere applicato al suo consenso alla risoluzione della controversia con la [OSCURATO:PERSONA] mediante arbitrato, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato tale circostanza rispetto alle diverse opzioni che si presentavano alla ricorrente per sbloccare la controversia che la contrapponeva alla [OSCURATO:PERSONA] da diversi anni.
76
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il comportamento di un operatore privato in economia di mercato è, in linea di principio, guidato da prospettive di redditività (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑486/18 [OSCURATO:PERSONA]
,
EU:T:2024:217
, punto
92
e giurisprudenza citata).
77
Nel caso di specie, sottoponendo la controversia all’arbitrato della RAE, la ricorrente ha ricercato una certa redditività ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 76.
78
In primo luogo, la ricorrente spiega di aver acconsentito a sottoporre la controversia all’arbitrato anziché, ad esempio, proseguire le trattative o adire un giudice di diritto comune, in quanto il lodo arbitrale sarebbe stato emesso entro un termine di sei mesi e le trattative con la [OSCURATO:PERSONA] sembravano essere senza esito, ed era preoccupante l’accumulo del debito di quest’ultima. Afferma che la sua decisione di convenire con la [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre la controversia, che le vedeva contrapposte, all’arbitrato permanente della RAE era stata da essa giustificata dalla necessità di tutelare i propri interessi economici e le risorse pubbliche che essa gestiva in quanto impresa soggetta ad un controllo statale esclusivo, tentando di risolvere tale controversia il più rapidamente possibile e alle condizioni per essa più vantaggiose. Secondo la ricorrente, per adottare la sua decisione, ha tenuto conto dell’«importo del debito totale della [[OSCURATO:PERSONA]]» e del «notevole rischio finanziario che tale debito rappresentava per essa, in un contesto economico e commerciale molto difficile». Essa ritiene che fosse razionale da parte sua cercare la soluzione «economicamente più conveniente» per risolvere la controversia, vale a dire la soluzione che le avrebbe consentito di recuperare almeno una parte delle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò entro il termine più breve possibile. Ciò corrisponde a quanto avrebbe fatto un investitore privato avveduto.
79
In secondo luogo, occorre altresì rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la comparazione del suo comportamento con quello di un ipotetico operatore privato motivato da considerazioni di redditività non può aver luogo con riferimento alla tariffa fissata nel lodo arbitrale. Infatti, come è stato precisato al punto 113 della sentenza sull’impugnazione, è la scelta di ricorrere all’arbitrato che costituisce il comportamento che può aver procurato un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] e che doveva essere esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA].
80
A tal riguardo, si deve ricordare che, affinché una misura sia considerata un aiuto di Stato, non rilevano gli obiettivi in quanto tali dell’intervento statale in questione, bensì i suoi effetti (v. sentenza del 9 giugno 2011, ComitatoVenezia vuole vivere e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P
,
EU:C:2011:368
, punto
94
e giurisprudenza citata). Pertanto, il fatto che la ricorrente non avrebbe potuto prevedere il prezzo che sarebbe stato fissato dal lodo arbitrale non è sufficiente ad escludere l’applicabilità del criterio dell’investitore privato.
81
Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, per accertare se un’impresa pubblica abbia adottato o meno il comportamento di un operatore avveduto in economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui le decisioni sono state adottate per valutare la razionalità economica del comportamento di tale impresa e quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva (v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
71
, e del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punti da
83
a
85
e
105
).
82
È pacifico tra le parti che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno liberamente convenuto di deferire la loro controversia all’arbitrato permanente della RAE. La costituzione volontaria di un tribunale arbitrale, conformemente al compromesso arbitrale, è stata del pari constatata dalla Corte, la quale ha rilevato, al punto 114 della sentenza sull’impugnazione, che la ricorrente non aveva sostenuto che la conclusione del compromesso arbitrale con la [OSCURATO:PERSONA] le fosse stata imposta, contro la sua volontà, dallo Stato ellenico al fine di concedere a quest’ultima un aiuto di Stato. A tal riguardo, occorre altresì ricordare che, al punto 119 di detta sentenza, la Corte ha rilevato che, ai punti 9, 90 e 232 della sentenza iniziale, il Tribunale aveva concluso, in sostanza, che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] avevano adito volontariamente il tribunale arbitrale della RAE con il loro compromesso arbitrale e che ciò non è stato contestato nell’ambito dell’impugnazione.
83
In terzo luogo, la ricorrente fa valere nelle sue osservazioni in seguito al rinvio della causa dinanzi al Tribunale di non aver fondato la sua scelta di ricorrere all’arbitrato su un’analisi economica preliminare o su un’analisi di elementi di prova. Tuttavia, tale circostanza non può escludere l’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie, in quanto, come risulta dal precedente punto 78, la ricorrente aveva pensato al fatto che l’arbitrato le avrebbe probabilmente consentito di sbloccare il disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] il più rapidamente possibile.
84
In quarto luogo, la ricorrente sostiene erroneamente, nella sua richiesta di udienza, in risposta alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla prosecuzione del procedimento, che le giurisprudenze scaturite dalle sentenze del 3 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e ING Groep (
C‑224/12 P
,
EU:C:2014:213
), e del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑331/20 P e C‑343/20 P
,
EU:C:2022:886
), non sono applicabili nel caso di specie, in quanto riguarderebbero operazioni contrattuali e non la decisione di sottoporre la controversia a un arbitrato. Orbene, il rapporto tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente un rapporto contrattuale, in quanto il compromesso arbitrale è stato firmato in sede di completamento del progetto di contratto di fornitura.
85
Pertanto, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente valutato i fatti quanto all’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie.
86
Per quanto riguarda, poi, l’argomento sussidiario della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad applicare, da un lato, il criterio del creditore privato, dato che, in base alla seconda decisione controversa, tra le circostanze prese in considerazione si sarebbe tenuto conto del debito della [OSCURATO:PERSONA] risultante da fatture di energia elettrica non saldate e, dall’altro, il criterio del fornitore privato di energia elettrica, dato che la controversia sottoposta all’arbitrato riguardava il prezzo dell’approvvigionamento di energia elettrica che sarebbe applicabile almeno per un periodo di tre anni e mezzo, come è stato constatato al precedente punto 51, per determinare se il criterio dell’investitore privato potesse essere applicato nel caso di specie, occorre verificare se tale criterio mirasse a comparare nel modo più adatto e adeguato possibile la misura di cui trattasi, tenuto conto in particolare della natura di quest’ultima, con quella che avrebbe potuto essere adottata da un operatore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile e operante in condizioni normali di mercato. A tal riguardo, dal precedente punto 51 risulta che il criterio che deve essere concretamente utilizzato in un determinato caso deve essere determinato in funzione, in particolare, della natura dell’operazione prevista dallo Stato membro interessato.
87
Nel caso di specie, scegliendo di ricorrere alla conclusione di un compromesso arbitrale, la ricorrente ha certamente auspicato il pagamento di un credito, ma ha anche cercato di stabilire una tariffa di fornitura nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA], e ciò nel più breve tempo possibile. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che il criterio dell’investitore privato non è adeguato al contesto fattuale della controversia tra le parti del compromesso arbitrale.
88
Del resto, la seconda decisione controversa ha comparato il comportamento della ricorrente con quello di un venditore privato, vale a dire con un fornitore privato di energia elettrica. Pertanto, l’argomento sussidiario della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare il comportamento di un creditore privato avveduto o di un fornitore privato avveduto di energia elettrica non è idoneo a mettere in discussione la fondatezza di detta decisione.
89
In tali circostanze, la prima parte del sesto motivo della causa T‑740/17, con cui la ricorrente contesta l’applicabilità del criterio dell’investitore privato nel caso di specie, deve essere respinta.
3.
Sull’applicazione del criterio dell’investitore privato ai fatti del caso di specie
90
La ricorrente afferma che, quand’anche il criterio dell’investitore privato fosse applicabile nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, quando ha applicato detto criterio ai fatti del caso di specie, su una valutazione manifestamente erronea, da un lato, dei fatti e, dall’altro, del contesto appropriato e degli elementi da valutare alla luce del principio dell’operatore privato in economia di mercato.
91
Per quanto riguarda i fatti, presi in considerazione nella seconda decisione controversa, in primo luogo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto indicato al punto 29 di tale decisione, essa non è stata obbligata ad astenersi dall’applicare la tariffa A-150 a tutti i suoi clienti dell’alta tensione.
92
In secondo luogo, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto indicato al punto 29 della seconda decisione controversa, in base al lodo arbitrale n. 8/2010, il suo obbligo di condurre trattative sostanziali con ciascun cliente dell’alta tensione riguardava soltanto il tasso di aumento della tariffa A-150 nella forcella da 0 al 10%.
93
In terzo luogo, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso nel senso della dipendenza da essa della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’approvvigionamento di energia elettrica.
94
In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non era un cliente unico, poiché esistevano altri importanti consumatori di energia elettrica. In ogni caso, una siffatta constatazione non sarebbe pertinente ai fini della qualificazione della tariffa di cui trattasi come aiuto di Stato.
95
In quinto luogo, per quanto riguarda la difficoltà della valutazione comparativa al fine di individuare un prezzo di mercato adeguato come constatato al punto 32 della seconda decisione controversa, la ricorrente sostiene che la questione di una qualsivoglia valutazione comparativa non è pertinente e che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non precisa quale tariffa potrebbe essere considerata un prezzo di mercato appropriato.
96
In sesto luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che essa aveva svolto un ruolo attivo nell’ambito della sua controversia con la [OSCURATO:PERSONA] cercando di fissare una tariffa dell’energia elettrica più elevata possibile. Essa sostiene che, al momento della conclusione del compromesso arbitrale, ha accettato l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima si è successivamente ritirata.
97
In subordine, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente valutato il contesto nel quale essa ha adottato la decisione di ricorrere all’arbitrato e, in particolare, la situazione dell’impresa beneficiaria e del mercato di cui trattasi. In particolare, essa sostiene che, dato che le condizioni sulla base delle quali aveva deciso di ricorrere all’arbitrato sono state violate, essa non aveva, in pratica, la possibilità di ritirarsi dal procedimento arbitrale, poiché le decisioni della RAE l’obbligavano a continuare ad approvvigionare la [OSCURATO:PERSONA] in energia elettrica.
98
Nelle sue osservazioni sulla prosecuzione del procedimento dopo il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la ricorrente aggiunge, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto incontrare serie difficoltà o nutrire dubbi quanto alla valutazione del contenuto e dei termini del compromesso arbitrale. In particolare, essa contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la tariffa fissata nel lodo arbitrale costituiva una «conseguenza logica» dei «parametri chiari ed oggettivi» previsti nel compromesso di cui trattasi, senza definire con precisione siffatti parametri nella seconda decisione controversa né operare una valutazione al riguardo. A parere della ricorrente, nulla era stato esplicitamente previsto in detto compromesso in merito alle caratteristiche del consumo della [OSCURATO:PERSONA] e dei costi della DEI.
99
Parimenti, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega quali siano le caratteristiche del mercato ellenico dell’energia elettrica che costituirebbero parametri chiari e oggettivi. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcuna analisi o valutazione economica complessa che l’abbia indotta a concludere con certezza che la tariffa fissata era la conseguenza dei parametri fissati dall’arbitrato. Essa ritiene che, tenuto conto del disaccordo delle parti del compromesso arbitrale sui principi fondamentali di tariffazione, la tariffa fissata dal lodo arbitrale non possa essere considerata la conseguenza logica di tali parametri, tanto più che il metodo e i dati utilizzati hanno superato l’ambito della decisione n. 692/2011 della RAE, poiché la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione unicamente il costo di produzione di energia elettrica derivante dalla lignite, che è stato calcolato erroneamente dal tribunale arbitrale e non tiene conto dei costi risultanti dall’approvvigionamento di energia elettrica sul mercato all’ingrosso obbligatorio.
100
La ricorrente contesta altresì la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il potere discrezionale degli arbitri sarebbe limitato da parametri chiari e oggettivi, poiché le parti del compromesso arbitrale erano in disaccordo sulla portata del loro potere. Essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la tariffa fissata dal tribunale arbitrale dovrebbe essere applicata retroattivamente, mentre essa contestava tale possibilità.
101
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
102
Occorre anzitutto ricordare che, come risulta dal punto 113 della sentenza sull’impugnazione, il provvedimento che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio economico era la decisione della ricorrente di sottoporre all’arbitrato la risoluzione della sua controversia con la [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, si deve sottolineare che il principio dell’operatore privato in economia di mercato non riguarda il risultato del provvedimento per l’ente in questione, ma le azioni intraprese. Pertanto, non occorre esaminare se tale decisione abbia concesso un vantaggio economico alla [OSCURATO:PERSONA], bensì se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla compatibilità della suddetta decisione con la normativa in materia di aiuti di Stato.
103
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 108 TFUE e il regolamento 2015/1589 prevedono un procedimento particolare per il controllo degli aiuti di Stato da parte della [OSCURATO:PERSONA].
104
Il procedimento di esame preliminare di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e agli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/1589 ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla misura che essa esamina.
105
Infatti, da una costante giurisprudenza risulta che, qualora il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà sorte dalla valutazione della compatibilità della misura considerata, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, senza disporre al riguardo di un margine di discrezionalità. Pertanto, conformemente alla finalità dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e al dovere di buona amministrazione che le incombe, essa deve avviare le misure e le verifiche necessarie al fine di superare, nel corso dell’esame preliminare, eventuali difficoltà, in modo da dissipare tutti i dubbi esistenti in merito alla compatibilità della misura considerata con il mercato interno (v. sentenza del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
49
e giurisprudenza citata).
106
La nozione di «gravi difficoltà» riveste natura oggettiva e l’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato interno (v. sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA],
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punto
77
e giurisprudenza citata). Ne discende che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (v. sentenza del 27 settembre 2011, 3F/[OSCURATO:PERSONA],
T‑30/03 [OSCURATO:PERSONA]
,
EU:T:2011:534
, punto
55
e giurisprudenza citata].
107
La prova dell’esistenza di siffatte difficoltà deve essere fornita dal richiedente l’annullamento della decisione di cui trattasi, sulla base di un insieme di indizi concordanti (v. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑578/21 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:898
, punto
54
e giurisprudenza citata).
108
Di conseguenza, qualora un ricorrente chieda l’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare il procedimento d’indagine formale contemplato dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, egli può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento della fase preliminare di esame della misura notificata avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la compatibilità della misura stessa con il mercato interno. Pertanto, spetta all’autore di tale domanda di annullamento dimostrare che sussistevano dubbi su detta compatibilità, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad avviare il suddetto procedimento d’indagine formale (v. sentenza del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
51
e giurisprudenza citata).
109
Spetta quindi al giudice dell’Unione, quando è investito di una domanda di annullamento di una siffatta decisione, stabilire se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento della fase preliminare di esame della misura nazionale di cui trattasi avrebbe dovuto oggettivamente suscitare dubbi quanto alla qualificazione di tale misura come aiuto, dato che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale (v. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑578/21 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:898
, punto
55
e giurisprudenza citata).
110
Inoltre, la legittimità di una decisione adottata al termine del procedimento di esame preliminare, come quella di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, deve essere valutata dal giudice dell’Unione in funzione non soltanto degli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva nel momento in cui l’ha adottata, ma anche degli elementi di cui essa «poteva disporre», tra cui gli elementi che apparivano pertinenti e dei quali essa avrebbe potuto, dietro sua richiesta, ottenere la produzione nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑578/21 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:898
, punto
56
e giurisprudenza citata).
111
Occorre pertanto verificare, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 108 a 110, se gli argomenti sollevati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale consentano di individuare dubbi quanto alla compatibilità della sua decisione di concludere il compromesso arbitrale con le norme che disciplinano il mercato interno, imponendo alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale.
a)
Sulla valutazione del criterio dell’investitore privato avveduto nella seconda decisione controversa
112
Dalla seconda decisione controversa risulta che, per esaminare se i fatti riportati nella denuncia del 2012 e nella seconda denuncia potessero costituire un aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno esaminare, anzitutto, se, nelle circostanze della presente causa, la decisione di sottoporre la controversia all’arbitrato abbia procurato un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA], come sosteneva la ricorrente (punto 25 della seconda decisione controversa).
113
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 26 della seconda decisione controversa, che la comparazione tra il comportamento della ricorrente e quello di un ipotetico investitore privato avveduto dovesse essere effettuata tenendo conto delle informazioni disponibili e delle conseguenze prevedibili al momento, in particolare, della decisione di concludere il compromesso arbitrale.
114
Infatti, secondo il punto 27 della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la politica tariffaria della ricorrente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stata determinata dal lodo arbitrale che era stato la conseguenza del compromesso arbitrale, che la ricorrente aveva liberamente concluso. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di essere tenuta ad esaminare se un investitore privato avveduto, trovatosi nelle stesse condizioni della ricorrente, avrebbe concluso un siffatto compromesso, determinando i parametri che il tribunale arbitrale avrebbe dovuto prendere in considerazione, al fine di aggiornare ed applicare le condizioni di tariffazione incluse nel progetto di contratto di fornitura del 5 ottobre 2010 per il periodo determinato e che hanno dato luogo al lodo arbitrale, il quale conclude che la ricorrente deve applicare tali condizioni per il periodo in questione.
115
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato che il procedimento arbitrale è stato preceduto da una lunga controversia tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] quanto alla tariffa applicabile all’energia elettrica che la prima forniva alla seconda (punto 28 della seconda decisione controversa).
116
[OSCURATO:PERSONA] ha poi precisato che, dopo la liberalizzazione del mercato greco dell’energia elettrica, la ricorrente è stata obbligata ad astenersi dall’applicare la tariffa A-150 ai suoi clienti dell’alta tensione ed è stata quindi obbligata a negoziare la tariffa con ciascuno di tali clienti. Inoltre, essa ha constatato che la RAE era competente per la vigilanza del mercato greco dell’energia elettrica al fine di garantire la concorrenza e il rispetto delle norme in vigore, in particolare per quanto riguarda le tariffe applicate dai fornitori in posizione dominante. Tali tariffe dovevano essere determinate tenendo conto del costo sotteso ai servizi del fornitore e dei parametri utilizzati per la differenziazione delle tariffe (punto 29 della seconda decisione controversa).
117
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che la ricorrente fosse l’unico produttore di energia elettrica in Grecia in grado di fornire energia elettrica ai clienti dell’alta tensione come la [OSCURATO:PERSONA], poiché durante il periodo in questione la ricorrente controllava tutte le centrali di produzione a lignite e le centrali idroelettriche in Grecia. In totale, la ricorrente deteneva il 70% delle centrali elettriche in Grecia. I concorrenti della ricorrente detenevano unicamente centrali di gas naturale più costose e relativamente nuove, il cui costo di investimento, a differenza di quello delle centrali a lignite e idroelettriche, non era ancora ammortizzato. Inoltre, sul piano della fornitura di energia elettrica, la ricorrente disponeva di un monopsonio (nei confronti dei produttori) e di un monopolio (nei confronti dei clienti), con una quota di mercato compresa tra il 98 e il 99%. Peraltro, l’importazione di energia elettrica non era una soluzione praticabile per clienti come la [OSCURATO:PERSONA]. I clienti come quest’ultima dipendevano dunque totalmente dalla ricorrente per la fornitura di energia elettrica, il che complicava le trattative sulle condizioni di tariffazione (punto 30 della seconda decisione controversa).
118
Al punto 31 della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse equiparabile ad un «cliente unico», stante il fatto si trattava del più grande consumatore all’interno del mercato greco dell’energia elettrica, avesse reso più complicate la risoluzione della controversia e la fissazione della tariffa appropriata. Essa ha infatti rilevato che il consumo della [OSCURATO:PERSONA] era superiore del 5% al consumo totale di energia elettrica in Grecia e pari al 40% del consumo totale dei clienti dell’alta tensione, mentre il secondo maggiore consumatore su detto mercato consumava quasi il 50% in meno rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, essa ha osservato che il consumo della [OSCURATO:PERSONA] era quasi costante (stabile) nel corso dell’anno.
119
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 32 della seconda decisione controversa, che la posizione dominante della ricorrente sul mercato greco dell’energia elettrica, da un lato, e le caratteristiche di cliente unico della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, rendessero la valutazione comparativa particolarmente difficile per la fissazione di una tariffa appropriata.
120
Al punto 33 della seconda decisione controversa si rileva che, secondo la RAE, la ricorrente non aveva realmente negoziato con i suoi clienti dell’alta tensione, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare la tariffa che rappresenterebbe le caratteristiche di consumo di ciascun cliente e i suoi costi, come avrebbe dovuto fare in condizioni di concorrenza, conformemente alla normativa greca pertinente.
121
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 34 della seconda decisione controversa, che la ricorrente ha avuto un ruolo attivo nella sua controversia con la [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha cercato di fissare la tariffa più elevata possibile e di rivendicare le somme non pagate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nonostante tali sforzi, la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di firmare il progetto di contratto di fornitura che avrebbe determinato il rapporto contrattuale tra le parti del compromesso arbitrale e avrebbe dato attuazione all’accordo quadro che esse avevano inizialmente firmato. Di conseguenza, il debito della [OSCURATO:PERSONA] si accumulava ed ammontava a circa EUR 30 milioni nell’ottobre 2011, oltre ai 82 milioni che erano stati convenuti tra le parti del suddetto accordo.
122
Pertanto, le trattative erano rimaste infruttuose per un periodo di tempo piuttosto rilevante e non sussisteva quindi alcuna offerta scritta ed accettazione di un contratto di fornitura adeguato. Poiché le parti dell’accordo quadro erano in disaccordo sulla tariffa da applicare, ciascuna di esse ha emesso fatture diverse sulla base di ciò che ritenevano essere la tariffa corretta (punto 35 della seconda decisione controversa).
123
Secondo il punto 36 della seconda decisione controversa, di fronte a tale situazione, la ricorrente ha deciso di ricorrere all’arbitrato, a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] saldasse immediatamente una parte del suo debito nonché le fatture mensili. Di conseguenza, chiedendo l’arbitrato, la ricorrente aveva la possibilità di ottenere una parte del debito, di assicurarsi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe saldato le sue fatture e di risolvere la controversia entro un termine ragionevole.
124
Dal punto 37 della seconda decisione controversa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, alla luce delle circostanze del caso di specie, la ricorrente non potesse realmente continuare a tentare di risolvere la controversia con la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, anche un accordo sul debito accumulato da quest’ultima non avrebbe risolto la questione della fissazione della tariffa appropriata che quest’ultima doveva pagare in futuro. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non poteva interrompere la fornitura di energia elettrica alla [OSCURATO:PERSONA] poiché, in primo luogo, in tal caso, essa non avrebbe potuto rivendicare le somme dovute e, in secondo luogo, come risulta dai suoi tentativi di interrompere la fornitura di energia elettrica alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale e a seguito del lodo arbitrale, la RAE o l’autorità ellenica della concorrenza potevano obbligarla a continuare a fornire energia elettrica alla [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, il procedimento dinanzi ai giudici ellenici sarebbe durato diversi anni prima dell’elaborazione di una decisione giurisdizionale definitiva, mentre l’arbitrato, secondo la normativa pertinente, doveva sfociare in una decisione entro sei mesi.
125
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 38 della seconda decisione controversa, che, tenuto conto delle circostanze della presente controversia, un investitore privato avveduto avrebbe altresì deciso di ricorrere all’arbitrato al fine di risolvere una controversia durata diversi anni e di ottenere il pagamento dei debiti accumulati.
126
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse stabilire se un investitore privato avveduto avrebbe concluso un siffatto compromesso arbitrale, fissando tali parametri per la definizione della tariffa applicabile. A tal riguardo, essa ha sottolineato che un detto investitore avrebbe definito tali parametri con particolare attenzione, al fine di eliminare i rischi connessi al procedimento arbitrale e di ottenere l’applicazione di una tariffa che corrispondesse a criteri oggettivi. In particolare, tale investitore avrebbe acconsentito all’arbitrato se fosse stato dimostrato che il margine di discrezionalità degli arbitri era limitato e che gli arbitri in questione erano specializzati nel settore interessato (punto 29 della seconda decisione controversa).
127
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, secondo le informazioni disponibili, non vi fossero dubbi sulle competenze degli arbitri scelti che erano specializzati nel settore interessato dalla controversia Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] si erano accordate sugli arbitri che, conformemente all’articolo 37 della legge 4001/2011, dovevano essere selezionati in un elenco di arbitri in possesso di conoscenze specialistiche nel settore della controversia sottoposto all’arbitrato (punto 40 della seconda decisione controversa).
128
Inoltre, secondo il punto 41 della seconda decisione controversa, nell’ambito dell’istituzione di un arbitrato permanente, conformemente alla normativa applicabile, la RAE era responsabile soltanto dell’organizzazione del procedimento arbitrale e del supporto amministrativo necessario. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe avuto alcuna influenza sul tribunale arbitrale. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che si potesse considerare che il tribunale arbitrale fosse stato composto in modo da garantire la sua indipendenza dalle parti del compromesso arbitrale e dai terzi.
129
Per quanto riguarda i parametri della tariffa da applicare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il compromesso arbitrale menzionava espressamente, conformemente alle regole di tariffazione in materia di energia elettrica per i clienti dell’alta tensione che erano state precedentemente stabilite dalla RAE, che il tribunale arbitrale doveva aggiornare ed applicare le condizioni di tariffazione determinate nel progetto di contratto di fornitura al fine di garantire, da un lato, che tali condizioni corrispondessero al profilo di consumo della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che dette condizioni coprissero almeno i costi della ricorrente. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], detto compromesso stabiliva che il tribunale arbitrale era tenuto a determinare la tariffa appropriata in funzione delle regole di tariffazione applicabili nel mercato greco dell’energia elettrica per i clienti dell’alta tensione, garantendo parallelamente che le circostanze particolari della controversia sarebbero state prese in considerazione. Inoltre, essa ha sottolineato che i criteri pertinenti per la fissazione della tariffa, vale a dire il profilo di consumo della [OSCURATO:PERSONA] e i costi della ricorrente, nei limiti in cui le parti di tale compromesso non erano riuscite a determinarli concretamente durante le trattative, erano stati presi in considerazione dagli arbitri. Date siffatte circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i parametri relativi alla fissazione della tariffa di energia elettrica, così definiti nel compromesso arbitrale, fossero stati stabiliti sulla base di criteri oggettivi che limitavano il margine di discrezionalità degli arbitri per la determinazione della tariffa. Infine, essa ha osservato che i parametri che gli arbitri dovevano utilizzare erano simili a quelli che la RAE avrebbe utilizzato nell’ambito di misure provvisorie (punto 42 della seconda decisione controversa).
130
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che un investitore privato avveduto, in condizioni simili a quelle della ricorrente nel caso di specie, avrebbe concluso un compromesso arbitrale simile al compromesso arbitrale, che avrebbe determinato parametri chiari e oggettivi che gli arbitri avrebbero dovuto rispettare nella fissazione della tariffa pertinente. Di conseguenza, essa ha considerato che il comportamento della ricorrente durante la conclusione di detto compromesso era quello di un investitore privato avveduto in economia di mercato e che, quindi, la decisione di concludere un compromesso in tali condizioni non suscitava dubbi circa la compatibilità dell’adozione di tale decisione con le norme che disciplinano gli aiuti di Stato. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva beneficiato di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE (punto 43 della seconda decisione controversa).
131
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito di non essere tenuta ad esaminare se la tariffa infine fissata dal tribunale arbitrale fosse conforme alle condizioni di mercato (punto 44 della seconda decisione controversa).
132
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che l’applicazione del principio dell’operatore privato in economia di mercato richiede valutazioni economiche complesse (punto 45 della seconda decisione controversa). Essa ha altresì constatato che, al momento della firma del compromesso arbitrale, la ricorrente non aveva contestato i parametri determinati da tale compromesso. Inoltre, un siffatto operatore privato non avrebbe potuto influenzare l’esito del procedimento arbitrale al di là dell’ambito previsto dalla normativa, vale a dire la contestazione del lodo arbitrale dinanzi ai giudici ordinari (punto 46 della suddetta decisione)
133
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì rilevato che, seppure non fosse tenuta ad esaminare la questione nel caso di specie, la tariffa fissata dal lodo arbitrale era più elevata della tariffa media applicata alle imprese metallurgiche in Europa, che era, nel 2013, di EUR 30,87/Mwh (punto 47 della seconda decisione controversa).
134
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, poiché il lodo arbitrale aveva rispettato i parametri oggettivi fissati in precedenza per la determinazione della tariffa di energia elettrica che sarebbe stata accettabile per un investitore privato avveduto, nessun vantaggio economico era stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 48 della seconda decisione controversa). Siccome le quattro condizioni di cui all’articolo 107 TFUE erano cumulative, essa non ha esaminato le altre condizioni prima di constatare l’insussistenza di un aiuto di Stato.
135
Occorre pertanto esaminare gli argomenti della ricorrente relativi agli errori in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nella seconda decisione controversa, relativi all’applicazione del criterio dell’investitore privato ai fatti del caso di specie. Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 108, occorre esaminare se tali argomenti dimostrino che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi nelle circostanze di adozione del compromesso arbitrale di cui trattasi, collegando, in modo oggettivo, la motivazione della decisione con gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre quando si è pronunciata sulla compatibilità del presunto aiuto di cui trattasi con il mercato interno.
136
Per verificare se la ricorrente abbia adottato o meno il comportamento di un operatore avveduto in economia di mercato, occorre porsi nel contesto del periodo in cui essa ha deciso di risolvere la controversia mediante ricorso all’arbitrato della RAE per valutare la razionalità economica del suo comportamento, anche tenuto conto delle condizioni in cui il compromesso arbitrale è stato firmato, e quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
71
).
b)
Sugli elementi fattuali contestati, in via principale, dalla ricorrente
1)
Sulla tariffa applicata ai clienti dell’alta tensione
137
[OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 29 della seconda decisione controversa, che, dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, la ricorrente era stata obbligata ad astenersi dall’applicare la tariffa A-150 ai suoi clienti dell’alta tensione e quindi a negoziare la tariffa con ciascuno di tali clienti.
138
A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che con la nota a piè di pagina n. 13 la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella seconda decisione controversa, che la ricorrente aveva avuto la possibilità di applicare la tariffa A-150, aumentata fino al 10% e a seguito di trattative sostanziali con i clienti dell’alta tensione, per un periodo transitorio, conformemente all’articolo 14 del [OSCURATO:PERSONA] se Pelates (codice dell’approvvigionamento di energia elettrica).
139
Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] D5/IL/V/F29/23860/2007 FEK 2332/B’/7.12.2007 [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» Dekemvriou 2007 kai [OSCURATO:PERSONA] (decreto ministeriale sull’aumento delle tariffe di vendita dell’energia elettrica «[OSCURATO:PERSONA]» e la modifica del codice dell’approvvigionamento di energia elettrica), del 7 dicembre 2007 (EL/B/F29/23860/2007 – FEK 2332/B’/7.12.2007) aveva previsto che «un prezzo massimo applicabile ai clienti [dell’alta tensione] [era] fissato con decisione del Ministro dello Sviluppo previo parere della RAE» e che, «[i]n occasione della prima applicazione della [predetta] regolamentazione, il prezzo massimo [era] pari all’importo corrispondente alle tariffe attuali maggiorate del 10%».
140
Con la sua decisione n. 346/2012, la RAE ha precisato che, in caso di aumento della tariffa, quest’ultima poteva essere aumentata solo fino al 10%. [OSCURATO:PERSONA], secondo tale decisione, il legislatore ellenico ha voluto, in una prima fase, liberalizzare progressivamente le tariffe della ricorrente proteggendo i clienti dell’alta tensione dall’incontestabile posizione dominante di quest’ultima che avrebbe potuto comportare tariffazioni imprevedibili. La RAE ha altresì constatato che tale legislatore non aveva in alcun modo menzionato la tariffa A-150, ma che, in pratica, tale tariffa era stata utilizzata come riferimento, poiché era applicabile a detti clienti fino alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Orbene, detta tariffa non era più compatibile con la liberalizzazione del mercato e con la decisione n. 692/2011 della RAE.
141
Secondo la decisione n. 346/2012 della RAE, il legislatore ellenico ha voluto che, in una seconda fase, le successive trattative della tariffa prendessero in considerazione il costo reale, definito come il costo per cliente, che prende in considerazione le caratteristiche proprie di quest’ultimo, anche all’interno della stessa categoria di clienti, e che non è semplicemente il costo logistico della ricorrente. La RAE ritiene infatti che tale costo, nel caso del mercato dell’energia elettrica in Grecia, sia in gran parte dovuto a problemi strutturali, a sovvenzioni incrociate e a distorsioni generali del mercato. Di conseguenza, solo il costo reale dell’impresa potrebbe costituire il limite inferiore a partire dal quale potrebbe aver luogo qualsiasi negoziazione sulla fissazione dei prezzi, affinché entrambe le parti possano condividere in modo equo e simmetrico l’eccedenza a vantaggio della collettività che ne deriva, il che si verificherebbe automaticamente se fosse effettiva una sana concorrenza sul mercato dell’energia elettrica. Pertanto, la liberalizzazione del mercato avrebbe imposto la soppressione della tariffa massima regolamentata per i clienti dell’alta tensione, giacché la fissazione della suddetta tariffa mirava inizialmente a proteggere i clienti interessati contro un eventuale abuso della posizione dominante della ricorrente.
142
La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] non concordavano sull’interpretazione dell’espressione «tariffa attuale» e di quanto occorreva aumentarla. Pertanto, esse hanno deferito la loro controversia all’arbitrato, in un primo momento, nel mese di luglio 2009.
143
Dal fascicolo risulta che, dal 1
o
luglio 2008, la ricorrente era tenuta a negoziare con la [OSCURATO:PERSONA] la tariffa che le sarebbe stata applicabile, rispettando i principi di buona fede e di lealtà in modo da preservare le condizioni di sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori. Tuttavia, la ricorrente proponeva un aumento del 10% della tariffa A-150 che era generalmente applicabile in passato ai clienti dell’alta tensione, mentre invece la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di una tariffa agevolata a partire dagli anni sessanta. Pertanto, quest’ultima non accettava la tariffazione, da parte della ricorrente, alla tariffa regolamentata, la quale doveva comunque rimanere eccezionale anche per i clienti cui era stata in precedenza applicabile. Ciò premesso, anche supponendo che la ricorrente avesse giustamente applicato tale tariffa inizialmente alla [OSCURATO:PERSONA], non potendo applicarle la tariffa agevolata, essa era incontestabilmente tenuta in seguito a negoziare con tale cliente per fissare una tariffa adeguata al suo profilo di consumo.
144
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che la ricorrente dovesse discostarsi dalla tariffa regolamentata per i clienti dell’alta tensione e proporre tariffe adattate a ciascun cliente interessato in funzione del suo profilo di consumo.
145
Peraltro, il fatto che la tariffa liberalizzata del lodo arbitrale sia stata inferiore alla tariffa A-150 non può mettere in discussione tale valutazione in quanto le circostanze alla base di detta tariffa erano diverse. Tuttavia, nel 2012, in Grecia non era più legittimo imporre ai clienti dell’alta tensione una tariffa regolamentata dallo Stato. È per tale ragione che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, non è stata adottata alcuna misura legislativa a seguito della citata disposizione del codice dell’approvvigionamento di energia elettrica per imporre una tariffa generalizzata a detti clienti.
146
Occorre poi constatare che, al punto 29 della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente constatato che la ricorrente doveva astenersi dall’applicare la tariffa regolamentata, senza precisare ulteriormente se la nuova tariffa dovesse essere superiore o inferiore a quest’ultima. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere di avere la possibilità di continuare ad applicare la tariffa regolamentata sul lungo termine.
147
Infine, è irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto alla ricorrente di applicare la tariffa di cui trattasi per i periodi di carico basso, come risulterebbe dall’accordo quadro, in quanto le parti di tale accordo non sono pervenute ad un accordo sulla fissazione della tariffa generalizzata che la [OSCURATO:PERSONA] doveva pagare.
148
Ciò posto, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 108, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito all’interpretazione del contesto normativo applicabile alla liberalizzazione del mercato greco dell’energia elettrica per i clienti dell’alta tensione.
2)
Sull’obbligo di negoziazione della tariffa con i clienti dell’alta tensione
149
La ricorrente contesta il punto 29 della seconda decisione controversa che constata l’obbligo per essa di avviare trattative sostanziali per l’applicazione delle tariffe individuali dei clienti dell’alta tensione che non sarebbero correlate alle precedenti tariffe regolamentate, poiché le trattative riguarderebbero solo il tasso di aumento della tariffa A-150 nella forcella da 0 al 10%.
150
Orbene, l’affermazione della ricorrente secondo cui le trattative riguarderebbero solo il tasso di aumento della tariffa A-150 nella forcella da 0 al 10% può essere respinta sulla base delle decisioni della RAE che la stessa ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA].
151
Infatti, risulta in particolare dalla decisione n. 346/2012 della RAE che quest’ultima, con lettera del 25 agosto 2010, ha chiesto alla ricorrente di non applicare le stesse tariffe ai clienti dell’alta tensione, poiché ciò avrebbe comportato una violazione della parità di trattamento tra clienti aventi le stesse caratteristiche. Pertanto, la ricorrente era tenuta a proporre tariffe adeguate che tenessero conto del profilo di consumo dei clienti in questione. Dai punti 14 e 15 di tale decisione risulta che la tariffazione, da parte della ricorrente, della fornitura di energia elettrica a detti clienti in passato era identica per tutti questi clienti e includeva tutti gli oneri per l’utilizzo del sistema, i servizi di interesse generale e le tariffe concorrenziali per l’energia elettrica fornita. Tuttavia, a causa dell’imposizione della tariffa massima annua per l’utilizzo dei servizi di interesse generale per cliente, ma anche della fatturazione dell’utilizzo della rete, la cui applicazione comporta un onere medio diverso a seconda della potenza da fatturare a ciascun cliente, e al netto della tariffa di fornitura uniforme globale, ne risulta una differenziazione per cliente dell’onere medio per la parte concorrenziale della tariffa.
152
Nelle sue raccomandazioni di cui al punto 20 della sua decisione n. 346/2012, la RAE ha suggerito di evitare qualsiasi riferimento alle «precedenti tariffe regolamentate (come ad esempio la tariffa A-150 per i clienti dell’alta tensione)» e di determinare nuovamente i parametri pertinenti per ogni nuova tariffa proposta. Pertanto, essa ha suggerito alla ricorrente di negoziare realmente con tali clienti, constatando che quest’ultima non l’aveva fatto conformemente ai principi enunciati nella sua decisione n. 692/2011.
153
In ogni caso, poiché il mercato doveva essere liberalizzato, la ricorrente non può fondatamente sostenere che essa poteva continuare ad applicare la tariffa fissata in precedenza dallo Stato senza il consenso dei clienti interessati.
154
Pertanto, occorre respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui essa non era tenuta a negoziare le tariffe da applicare ai clienti dell’alta tensione con questi ultimi. Essa non quindi dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in sede di esame delle circostanze di adozione del compromesso arbitrale di cui trattasi.
3)
Sulla dipendenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla ricorrente per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica
155
La ricorrente ritiene che, affermando, al punto 30 della seconda decisione controversa, che clienti come la [OSCURATO:PERSONA] dipendevano totalmente da essa per l’approvvigionamento di energia elettrica, la [OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente adottato le motivazioni del lodo arbitrale e della decisione n. 346/2012 della RAE, pur avendole fornito un’analisi di uno studio di revisione contabile che avrebbe dovuto suscitare dubbi in merito a tale constatazione.
156
A tal riguardo, occorre rilevare che, in primo luogo, per contestare l’affermazione in questione, la ricorrente si limita a rinviare, con una nota a piè di pagina, alle sue osservazioni del 12 giugno 2013 in merito all’analisi preliminare della [OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento all’analisi in questione. Orbene, un rinvio globale ad altri documenti scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nel ricorso (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑382/12 P
,
EU:C:2014:2201
, punto
40
e giurisprudenza citata). Ne consegue che, nei limiti in cui, con il suo rinvio alle sue osservazioni presentate alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente intende contestare che la [OSCURATO:PERSONA] dipendeva da essa per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica, tale argomento è irricevibile.
157
Ad ogni modo, anzitutto, da tali osservazioni risulta che la ricorrente ha chiesto l’analisi allegata al ricorso a uno studio di revisione contabile nel contesto della sua argomentazione dinanzi al tribunale arbitrale, e che tale studio non era d’accordo con l’analisi dei costi di base della ricorrente effettuata dalla RAE.
158
Tuttavia, l’analisi di cui trattasi non costituisce un indizio idoneo a mettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le importazioni non erano una vera soluzione per clienti come la [OSCURATO:PERSONA], e secondo cui la ricorrente disponeva di un quasi monopolio sul mercato greco e sulle centrali meno costose già ammortizzate. Infatti, tenuto conto del monopolio della ricorrente nella fornitura di energia elettrica in Grecia, non può essere condivisa la sua contestazione della dipendenza del maggior consumatore sul mercato greco dell’energia elettrica.
159
In secondo luogo, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, nelle sue memorie, di non aver mai esaminato la suddetta analisi che essa le ha sottoposto, in quanto questa ammissione non risulta dai punti ai quali essa fa riferimento. Del resto, occorre constatare che detta analisi, allegata dalla ricorrente alle sue memorie, è successiva alla conclusione del compromesso arbitrale e mette in discussione i principi fondamentali di tariffazione quali risultano dalla decisione n. 692/2011 della RAE. Tuttavia, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 136, gli elementi successivi al comportamento valutato dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei a mettere in discussione la fondatezza della sua valutazione. D’altro lato, come risulta dal precedente punto 5, tale decisione della RAE faceva parte del contesto normativo che il tribunale arbitrale doveva prendere in considerazione, conformemente alla scelta delle parti di detto compromesso. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] doveva considerare tale analisi nell’ambito dell’esame delle condizioni in cui tali parti hanno concluso il suddetto compromesso e della conformità dei termini di quest’ultimo con il principio dell’operatore privato in economia di mercato.
160
In terzo luogo, risulta altresì dalla decisione n. 346/2012 della RAE che, a causa della struttura del mercato greco dell’energia elettrica e del monopolio della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva realmente la possibilità di rifornirsi altrove o di importare energia elettrica dai paesi limitrofi.
161
Ne consegue che la ricorrente non ha fornito indizi o prove, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 108, idonei a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito alla dipendenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla ricorrente per il suo approvvigionamento di energia elettrica al momento dei fatti in esame.
4)
Sul carattere «unico» della [OSCURATO:PERSONA] come cliente
162
La ricorrente contesta il punto 31 della seconda decisione controversa sostenendo che esistono altri consumatori importanti sul mercato greco dell’energia elettrica e che ciò non sarebbe comunque pertinente al fine di stabilire se la tariffa che la [OSCURATO:PERSONA] deve versarle costituisca un aiuto di Stato.
163
A questo proposito, occorre rilevare che, al punto 31 della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] constata semplicemente che il consumo della [OSCURATO:PERSONA] era superiore del 5% al consumo totale di energia elettrica in Grecia e pari al 40% del consumo totale dei clienti dell’alta tensione, il che non è contestato dalla ricorrente.
164
Peraltro, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era un cliente unico non solo a causa della sua quota rilevante nel consumo totale di energia elettrica in Grecia, ma anche a causa del suo consumo costante nel corso della giornata e durante tutto l’anno, poiché era obbligata a garantire un ciclo di produzione ininterrotto. Pertanto, poiché il fabbisogno della [OSCURATO:PERSONA] era fisso, la ricorrente poteva mantenere le sue centrali attive anche durante periodi di consumo basso.
165
A questo proposito, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto anche l’argomento sollevato dalla ricorrente per contestare il carattere «unico» della [OSCURATO:PERSONA] come cliente, riconducibile alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2002 nel caso N 133/01, concernente il regime di compensazioni per i costi sostenuti [in Grecia] (
GU 2003, C 9, pag. 6
), in cui quest’ultima aveva constatato l’esistenza di un vantaggio economico per la [OSCURATO:PERSONA] costituito dalla tariffa agevolata concessale, in quanto la decisione in questione verteva sulla tariffa del contratto del 1960 ed era stata adottata nel 2002, quando il mercato greco dell’energia elettrica non era ancora stato liberalizzato.
166
Ne consegue che non è fondata la contestazione, da parte della ricorrente, del carattere «unico» della [OSCURATO:PERSONA] come cliente. Essa non ha quindi dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi al riguardo in sede di esame delle circostanze di adozione del compromesso arbitrale di cui trattasi.
5)
Sulla valutazione comparativa
167
La ricorrente mette in discussione la constatazione di cui al punto 32 della seconda decisione controversa secondo cui la sua posizione dominante sul mercato greco dell’energia elettrica, da un lato, e le caratteristiche di cliente unico della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, rendevano la valutazione comparativa particolarmente difficile per la fissazione di una tariffa appropriata.
168
Occorre anzitutto rilevare che, con la sua argomentazione, la ricorrente non contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver proceduto ad una valutazione comparativa, bensì unicamente la constatazione secondo cui una siffatta valutazione non era evidente nel caso di specie. A tal riguardo, la ricorrente continua a riferirsi alla tariffa A-150, che manifestamente non poteva più applicare. Inoltre, essa richiama la decisione 2012/339/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 luglio 2011 relativa all’aiuto di Stato n. SA.26117 — C 2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore di di Alouminium of Greece (
GU 2012, L 166, pag. 83
), con la quale quest’ultima aveva osservato che la tariffa pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] era «inferiore alla tariffa standard pagata dagli altri grandi consumatori industriali». Orbene, tale decisione riguardava un periodo anteriore alla controversia e alla liberalizzazione del mercato greco dell’energia elettrica, in cui tutti i clienti dell’alta tensione pagavano la summenzionata tariffa, fissata con decreto ministeriale.
169
Inoltre, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], il prezzo di mercato non può essere predefinito come un prezzo che sarebbe opportuno in ogni caso.
170
Pertanto, la ricorrente non ha fornito indizi pertinenti e concordanti idonei a mettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una valutazione comparativa non era evidente nel caso di specie. Essa non ha dunque dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in sede di esame delle circostanze di adozione del compromesso arbitrale di cui trattasi.
6)
Sul contributo della ricorrente all’aggravamento del conflitto
171
La ricorrente imputa alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato, nella seconda decisione controversa, che essa aveva svolto un ruolo attivo nell’ambito della sua controversia con la [OSCURATO:PERSONA].
172
A tal riguardo, occorre osservare che, se la ricorrente spiega di aver cercato di imporre la tariffa più elevata, ciò corrisponde al criterio dell’investitore privato di cui contesta l’applicazione ai fatti del caso di specie. Quanto alle proposte delle tre tariffe che essa avrebbe fatto ai clienti dell’alta tensione, dalla decisione n. 346/2012 della RAE risulta che tali tariffe erano ancora tariffe generalizzate e quindi non personalizzate secondo il consumo di ciascun cliente dell’alta tensione, come richiesto dalla normativa greca. Pertanto, tali proposte non potevano costituire una vera e propria soluzione per comporre la controversia che la contrapponeva alla [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, dalla stessa decisione risulta altresì che la ricorrente ha proposto tali tariffe solo alla RAE, la quale le ha precisato di dover proporre le tariffe ai clienti interessati, tariffe che dovevano costituire soltanto una base per le trattative che essa era obbligata ad avviare con i clienti in questione.
173
In ogni caso, nella seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato che lo stallo in cui si erano trovate le parti del compromesso arbitrale fosse legato al contributo della ricorrente all’aggravamento del conflitto.
174
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la ricorrente non ha fornito indizi idonei a mettere in discussione la valutazione, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], dei fatti all’origine della controversia e delle condizioni in cui è stato adito il tribunale arbitrale, quali risultano dalla seconda decisione controversa. La ricorrente non dimostra quindi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in sede di esame delle circostanze di adozione del compromesso arbitrale di cui trattasi.
c)
Sugli elementi di fatto contestati, in subordine, dalla ricorrente
175
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato erroneamente il contesto in cui ha adottato la decisione di ricorrere all’arbitrato e, in particolare, la situazione dell’impresa beneficiaria e del mercato di cui trattasi. A sostegno di tale argomento, essa si limita a richiamare tutta una serie di fatti, che hanno preceduto il lodo arbitrale, per spiegare che non aveva realmente l’opzione di ritirarsi dall’arbitrato.
176
Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 108, occorre esaminare se la ricorrente, con l’argomento di cui trattasi, abbia fornito la prova che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi, nella seconda decisione controversa, circa il contesto nel quale essa ha adottato la decisione di concludere un compromesso arbitrale con la [OSCURATO:PERSONA] e alle condizioni previste da tale compromesso.
177
In primo luogo, va ricordato che, nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione elementi di «contesto» che dimostravano che l’arbitrato costituiva per la ricorrente una soluzione ragionevole, alla luce delle particolarità del suo conflitto con la [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto scegliere un ipotetico operatore privato, trovatosi in una situazione la più simile possibile e operante in condizioni normali di mercato.
178
A questo proposito, la ricorrente ha spiegato di aver scelto di sottoporre la controversia all’arbitrato, in quanto, anzitutto, tale procedimento era più rapido di un procedimento dinanzi ai giudici ordinari, poi, l’accumulo del debito della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato notevole in un contesto economico e sociale particolarmente difficile e, infine, diversi tentativi delle parti del compromesso arbitrale di giungere ad un accordo erano manifestamente falliti, sicché essa non aveva realmente altre opzioni per comporre la controversia, ad eccezione del ricorso ai giudici ordinari.
179
Inoltre, la ricorrente spiega che la soluzione di cui trattasi era preferibile tenuto conto delle circostanze della sua controversia con la [OSCURATO:PERSONA], e in particolare tenuto conto delle condizioni che essa aveva posto, vale a dire la riscossione immediata di una parte del debito accumulato dalla [OSCURATO:PERSONA] e la riscossione nei termini prescritti delle fatture mensili di consumo di energia elettrica durante il periodo dell’arbitrato. Peraltro, dalla seconda denuncia risulta che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] in definitiva non ha rispettato tali condizioni, la ricorrente non si è ritirata dal procedimento arbitrale poiché ciò non avrebbe migliorato la sua posizione visto l’aggravamento della suddetta controversia.
180
Orbene, è evidente che un operatore privato avrebbe cercato di ottenere il pagamento delle somme che gli sono dovute dal suo debitore, e ciò entro il termine più breve. Tale constatazione è peraltro corroborata dalla giurisprudenza secondo la quale, nell’ambito dell’esame del principio del creditore privato nei confronti di un debitore, la scelta della modalità di risoluzione del conflitto può prendere in considerazione la durata della procedura scelta per tale risoluzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
103
).
181
Ne consegue che la conclusione del compromesso arbitrale, nelle circostanze precedentemente menzionate, è conforme al criterio della «convenienza economica» che avrebbe ricercato un ipotetico investitore privato avveduto, trovatosi nella situazione della ricorrente e operante in condizioni normali di mercato. D’altronde, la ricorrente non argomenta che i giudici ordinari abbiano adottato un approccio diverso da quello del tribunale arbitrale. Inoltre, dal fascicolo risulta che la ricorrente ha adito varie autorità idonee a pronunciarsi sulla questione della fissazione della tariffa, vale a dire la RAE, i giudici ordinari ellenici, la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione, e ciò prima e dopo il lodo arbitrale. La ricorrente ha quindi utilizzato qualsiasi mezzo di ricorso a sua disposizione per poter fissare una tariffa più elevata, in una logica economica che sarebbe quella che avrebbe avuto un tale investitore.
182
Del resto, non può essere accolta l’affermazione della ricorrente secondo cui le «circostanze» prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettono la percezione che essa aveva o avrebbe potuto avere delle circostanze cui ha fatto fronte al momento della conclusione del compromesso arbitrale, né l’importanza che essa ha attribuito loro, poiché ciò non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti relativi al contesto nel quale essa ha adottato la decisione di ricorrere all’arbitrato.
183
Infatti, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, l’esame del criterio dell’investitore privato non significa né che il prezzo di EUR 36,6/MWh fissato dal lodo arbitrale fosse prevedibile viste le condizioni del compromesso arbitrale, né che un operatore privato avveduto non avrebbe potuto essere insoddisfatto dell’esito della risoluzione della controversia con la sua controparte contrattuale. In realtà, se la tariffa fissata da detto lodo fosse esplicitamente prevedibile, ciò significherebbe che non vi era realmente disaccordo tra le parti di detto compromesso sul calcolo di detta tariffa al momento della conclusione del summenzionato compromesso e che l’arbitrato non era necessario. In altri termini, con la conclusione del compromesso in questione, entrambe le parti hanno accettato di assumere un certo rischio in ordine alla soluzione che sarebbe stata infine adottata dal tribunale arbitrale.
184
In secondo luogo, la ricorrente invoca la giurisprudenza secondo cui il fatto che l’operazione sia ragionevole per le autorità pubbliche o per l’impresa pubblica che concede l’aiuto non dispensa la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di verificare se l’impresa beneficiaria di una misura abbia beneficiato di un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
, punto
213
e giurisprudenza citata). Pertanto, secondo la ricorrente, anche supponendo che sia fondata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il prezzo fissato dal lodo arbitrale corrispondeva ai prezzi di mercato, ciò non esonererebbe la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di verificare tale affermazione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
, punti
221
e
223
).
185
Tuttavia, come risulta dal punto 113 della sentenza sull’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a verificare la tariffa fissata dal lodo arbitrale, ma, da un lato, ad esaminare le circostanze in cui la ricorrente aveva adottato la decisione di ricorrere all’arbitrato e, dall’altro, a verificare se un operatore privato, in condizioni normali di mercato, avrebbe adottato detta decisione alle stesse condizioni.
186
A tal riguardo, occorre osservare che la seconda decisione controversa non si limita ad escludere l’esistenza di un vantaggio economico basandosi sulla volontà delle parti del compromesso arbitrale di sottoporre la loro controversia all’arbitrato, ma fa riferimento al ricorso all’arbitrato in questione nelle particolari circostanze della controversia tra tali parti.
187
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le parti del compromesso arbitrale avessero fissato le condizioni in tale compromesso, vale a dire che la tariffa fissata doveva prendere in considerazione il profilo di consumo della [OSCURATO:PERSONA] e i costi della ricorrente per l’approvvigionamento di energia elettrica della [OSCURATO:PERSONA].
188
Dal fascicolo risulta che il disaccordo delle parti del compromesso arbitrale verteva essenzialmente sulla definizione dei costi della ricorrente che dovevano essere presi in considerazione per il calcolo della tariffa. Sebbene il lodo arbitrale abbia considerato i costi della ricorrente in quanto entità giuridica, vale a dire in quanto impresa verticalmente del tutto integrata alla [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di energia elettrica per il periodo in questione, la ricorrente sosteneva che dovevano essere presi in considerazione solo i suoi costi in quanto fornitore di energia elettrica.
189
Occorre pertanto chiedersi se, al pari della ricorrente, un ipotetico operatore privato, trovatosi in una situazione la più simile possibile e operante in condizioni normali di mercato, avrebbe accettato la proposta di arbitrato della [OSCURATO:PERSONA].
190
In primo luogo, si deve ribadire che le parti del compromesso arbitrale avevano negoziato a lungo la fissazione della tariffa di cui trattasi, senza riuscire ad accordarsi sul prezzo in questione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sospeso il pagamento integrale delle fatture emesse dalla ricorrente in quanto non era d’accordo con la tariffa ivi indicata e la ricorrente era obbligata, dall’[OSCURATO:PERSONA] (commissione per la concorrenza, Grecia) e dalla RAE, a continuare a fornirle energia elettrica, nonostante il conflitto tra tali parti. Nei limiti in cui il ricorso all’arbitrato costituiva una soluzione che sembrava consentire lo sblocco di detto conflitto entro un termine relativamente breve, viene quindi constatato che un ipotetico operatore privato, che sarebbe stato obbligato a fornire energia elettrica senza compensazione, avrebbe cercato di fissare quanto prima la tariffa appropriata.
191
In secondo luogo, dal fascicolo risulta altresì che la conclusione del compromesso arbitrale era necessaria per adire il tribunale arbitrale conformemente all’articolo 37 della legge 4001/2011, poiché tale compromesso deve fissare le norme che detto tribunale deve prendere in considerazione secondo la volontà delle parti del citato compromesso. Un operatore economico vigile avrebbe altresì rispettato il quadro legislativo relativo alla sottoposizione della sua controversia all’arbitrato e avrebbe stabilito il quadro normativo in base al quale gli arbitri dovevano emettere la loro decisione.
192
In terzo luogo, gli arbitri sono stati selezionati secondo un elenco stilato dalla RAE ed erano quindi persone con un’esperienza incontestabile nel settore dell’energia. Peraltro, il disaccordo delle parti del compromesso arbitrale sulla portata del potere degli arbitri, invocato dalla ricorrente nell’ambito delle sue osservazioni a seguito del rinvio, non verteva sulla scelta degli arbitri in questione, bensì sulla questione se la tariffa fissata dal lodo arbitrale dovesse o meno essere applicata retroattivamente. Orbene, tale considerazione non è idonea a mettere in discussione l’applicazione del criterio dell’investitore privato ai fatti del caso di specie, in quanto, come ammette la stessa ricorrente, gli arbitri erano tenuti ad applicare la normativa in vigore, ivi comprese le disposizioni di ordine pubblico. Pertanto, nulla consente di ritenere che un siffatto investitore avrebbe agito diversamente dalla ricorrente nella scelta degli arbitri.
193
In quarto luogo, come emerge dal precedente punto 5, le parti del compromesso arbitrale, in detto compromesso, hanno precisato le decisioni che dovevano essere prese in considerazione nell’ambito dell’arbitrato. Esse hanno altresì chiesto che le condizioni di tariffazione contenute nel loro progetto di contratto del 5 ottobre 2010 fossero aggiornate e adattate, in modo che tali condizioni corrispondessero, da un lato, alle caratteristiche di consumo della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai costi della ricorrente. Pertanto, la fissazione di un quadro normativo preciso ha obbedito ad un criterio di razionalità economica nel comportamento di un ipotetico operatore privato.
194
Per giunta, le condizioni di tariffazione riflettono termini utilizzati dalla RAE sui quali le parti del compromesso arbitrale non erano d’accordo. Infatti, tenuto conto delle condizioni in cui detto compromesso è stato firmato, quali risultano dal fascicolo sottoposto al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe probabilmente accettato siffatto compromesso se tale equilibrio non fosse stato garantito o se la ricorrente avesse insistito maggiormente sulla precisione del calcolo dei suoi costi che il tribunale arbitrale doveva prendere in considerazione. Pertanto, sia perché la ricorrente non si era resa conto dell’importanza della definizione dei suoi costi in tale compromesso, sia perché sapeva di non poter insistere ulteriormente sulla fissazione di un metodo di calcolo, essa non può fondatamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di valutazione ritenendo che i termini del compromesso in questione garantissero una certa parità nell’assunzione di rischio di ciascuna parte. Tali parametri risultano dalle decisioni della RAE che hanno obbligato la ricorrente a negoziare le sue tariffe con i clienti dell’alta tensione. Nessun indizio presentato dalla ricorrente consente di supporre che un ipotetico operatore privato, trovatosi nella stessa situazione della ricorrente e operante in condizioni normali di mercato, avrebbe adottato un comportamento diverso.
195
Infatti, anche nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse dovuto essere più attenta alla fissazione dei criteri nel compromesso arbitrale e, in particolare, quanto alla valutazione dei suoi costi, occorre ricordare che la ricorrente stessa dipendeva a sua volta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel senso che l’esistenza e il consumo di quest’ultima le consentivano di limitare i propri costi. A questo proposito, dalla decisione n. 798/2011 della RAE, presa in considerazione dal tribunale arbitrale conformemente alle condizioni fissate dalle parti in detto compromesso, risulta che il consumo della [OSCURATO:PERSONA] giustificava la costruzione e il funzionamento redditizio di un’unità di produzione di energia elettrica di 300 MW, tenuto conto delle dimensioni importanti associate al coefficiente di carico elevato della [OSCURATO:PERSONA], e del fatto che l’esistenza di un consumatore delle dimensioni di quest’ultima esercitava un’influenza determinante sia sul «business plan» della ricorrente sia sull’insieme del mercato greco dell’energia elettrica. Inoltre, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un consumo stabile, la ricorrente, nell’ambito del calcolo delle ore di tariffazione bassa, poteva evitare costi a causa del notevole consumo della [OSCURATO:PERSONA], in mancanza del quale sarebbe stata obbligata a mettere fuori tensione un’unità di base. Sarebbe dunque stato nell’interesse economico di un operatore privato avveduto risolvere la controversia il più rapidamente possibile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
T‑103/14
,
EU:T:2016:152
, punto
280
).
196
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 108, si deve constatare che la ricorrente non ha fornito alcuna prova che suggerisca che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito al ricorso all’arbitrato da parte di un operatore privato normalmente prudente e diligente trovatosi nella sua stessa situazione, vale a dire un operatore obbligato dall’autorità nazionale garante della concorrenza a continuare a rifornire il suo maggior cliente di energia elettrica anche qualora quest’ultimo abbia sospeso il pagamento delle proprie fatture e abbia accumulato un debito notevole, in un contesto economico nazionale particolarmente instabile.
197
In terzo luogo, per quanto riguarda il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a valutazioni economiche e tecniche complesse per determinare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE, menzionato dalla ricorrente nelle sue osservazioni depositate a seguito del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad esaminare ulteriormente ciò che significava l’espressione «costi [della ricorrente]» equivale ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di giudicare la tariffa che è stata infine fissata dal tribunale arbitrale, il che è stato esplicitamente escluso dalla sentenza sull’impugnazione. Pertanto, l’eventuale vantaggio non deve essere esaminato rispetto alla tariffa precisa fissata dal lodo arbitrale, ma rispetto alla fissazione delle condizioni di tariffazione nel compromesso arbitrale che il tribunale arbitrale doveva prendere in considerazione.
198
Orbene, dato che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a comparare il comportamento della ricorrente con quello di un operatore privato ipotetico, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 69, l’esame del criterio dell’investitore privato non significa che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a provare che un operatore privato avrebbe adottato esattamente la stessa decisione dell’operatore pubblico di cui trattasi, bensì che la decisione di quest’ultimo è ragionevole in un’economia di mercato, in considerazione delle circostanze in cui essa è stata adottata.
199
Di conseguenza, nessun argomento dedotto dalla ricorrente può privare di plausibilità la valutazione degli elementi contestuali esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella seconda decisione controversa nell’ambito della valutazione del criterio dell’operatore privato. La ricorrente non ha quindi dimostrato, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 108, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire dubbi in sede di esame della compatibilità con il mercato interno della sua decisione di concludere il compromesso arbitrale.
200
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il sesto motivo nella causa T‑740/17 deve essere integralmente respinto.
C.
Sul quinto motivo nella causa T‑740/17, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE per quanto riguarda la valutazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere a valutazioni economiche complesse e su un errore manifesto di valutazione dei fatti in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esaminare questioni determinanti per constatare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato
201
Dal punto 118 della sentenza sull’impugnazione risulta che la Corte ha respinto la prima e la seconda parte del quinto motivo, nei limiti in cui, con tale motivo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato la tariffa fissata dal lodo arbitrale, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, nelle circostanze del caso di specie, ad analizzare il contenuto di detto lodo al fine di verificare se la decisione della ricorrente di concludere il compromesso arbitrale avesse procurato un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
202
Le parti non concordano sulle conseguenze da trarre dalla sentenza sull’impugnazione per quanto riguarda il presente motivo.
1.
Sulla portata del rinvio della causa T‑740/17 dinanzi al Tribunale relativamente al quinto motivo
203
Nelle sue osservazioni depositate a seguito del rinvio della causa T‑740/17 dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Corte ha commesso un errore affermando, al punto 121 della sentenza sull’impugnazione, che il Tribunale non aveva esaminato le «altre parti [del] quinto motivo», in quanto detto motivo sarebbe composto solo da due parti, definitivamente respinte dalla Corte al punto 120. Tale errore deriverebbe dal fatto che, al punto 118 della sentenza iniziale, il Tribunale aveva considerato che «[era] necessario esaminare congiuntamente i motivi dal terzo al quinto» al fine di stabilire se il lodo arbitrale avesse concesso un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, al punto 109 della sentenza iniziale, il Tribunale aveva altresì ritenuto che il quinto motivo fosse composto soltanto da due parti.
204
Per contro, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la Corte ha respinto gli argomenti dedotti ai punti da 133 a 143 del ricorso, con i quali essa sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a verificare se la tariffa dell’energia elettrica fissata dal tribunale arbitrale fosse conforme alle condizioni del mercato e a sostituirsi alla valutazione di quest’ultimo per valutare se fosse stato concesso un aiuto di Stato. Secondo la ricorrente, il Tribunale deve ancora pronunciarsi sulle altre parti del quinto motivo, in particolare la terza, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE per quanto riguarda la valutazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere a valutazioni economiche complesse e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il caso di specie rientrava in una categoria specifica di casi non soggetti al controllo sugli aiuti di Stato, la quarta, relativa ad una violazione dell’obbligo di esaminare il contesto normativo in vigore, l’organizzazione e il funzionamento del mercato, l’importanza delle caratteristiche del consumo della [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi dei suoi costi nonché il metodo di determinazione dei detti costi, la quinta, relativa ad un errore di diritto e ad un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esaminare gli errori commessi nel calcolo della tariffa di EUR 36,6/MWh e la sesta, relativa ad un errore di diritto e ad un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prezzi dell’energia elettrica in altri paesi avessero un’importanza fondamentale. La ricorrente precisa che detto motivo è in realtà composto da sei parti, di cui solo le prime due sono state respinte dalla Corte.
205
Dalla presentazione del ricorso risulta che il quinto motivo è formalmente suddiviso in due «parti», ciascuna suddivisa in tre «sottoparti», i cui titoli corrispondono a quelli delle sei parti menzionate dalla ricorrente nelle sue osservazioni depositate a seguito del rinvio della causa T‑740/17 dinanzi al Tribunale.
206
Tuttavia, indipendentemente dalla questione di sapere come gli argomenti dedotti a sostegno del quinto motivo siano stati presentati nel ricorso, occorre considerare, in base alla sentenza sull’impugnazione, che la Corte ha respinto tale motivo nelle sue prime due parti, con le quali, in sostanza, la ricorrente contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato gli articoli 107 e 108 TFUE in quanto quest’ultima non aveva esaminato, nella seconda decisione controversa, la tariffa di cui trattasi, quale risultava dal lodo arbitrale, prima di escludere l’esistenza di un vantaggio e di essersi limitata a verificare se, in condizioni normali di mercato, un operatore privato avrebbe, nelle stesse circostanze, concluso il compromesso arbitrale alle stesse condizioni.
207
Occorre quindi che il Tribunale esamini solo gli argomenti dedotti a sostegno del quinto motivo, estranei alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a verificare se la tariffa fissata dal lodo arbitrale era conforme alle condizioni del mercato e potesse limitarsi a verificare se, in condizioni normali di mercato, un operatore privato avrebbe, nelle stesse circostanze, concluso il compromesso arbitrale alle stesse condizioni.
2.
Sugli argomenti dedotti a sostegno del quinto motivo nel ricorso
208
Con i suoi primi due argomenti dedotti a sostegno del quinto motivo, la ricorrente imputa, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato gli articoli 107 e 108 TFUE in quanto essa non aveva esaminato, nella seconda decisione controversa, la tariffa di cui trattasi, quale risultava dal lodo arbitrale, prima di escludere l’esistenza di un vantaggio e di essersi limitata a verificare se, in condizioni normali di mercato, un operatore privato avrebbe, nelle stesse circostanze, concluso il compromesso arbitrale alle stesse condizioni. Dal punto 118 della sentenza sull’impugnazione risulta che non spetta al Tribunale esaminare tali argomenti nell’ambito della presente sentenza.
209
Con il terzo argomento dedotto a sostegno del quinto motivo, la ricorrente contesta la nota a piè di pagina n. 23 della seconda decisione controversa, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nell’ambito dell’analisi dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, che, in controversie tra imprese pubbliche e private, essa non fosse tenuta a riesaminare tutti i calcoli ogni qualvolta l’impresa pubblica non ottenesse esito positivo dinanzi al Tribunale e depositasse successivamente una denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale nota a piè di pagina non figura in detta decisione, bensì nella prima decisione controversa. Pertanto, l’argomento della ricorrente è inoperante e deve essere respinto.
210
Con il quarto argomento dedotto a sostegno del quinto motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad esaminare il prezzo fissato dal lodo arbitrale esaminando il funzionamento del mercato greco dell’energia elettrica, le caratteristiche di consumo della [OSCURATO:PERSONA] e i metodi di determinazione dei suoi costi. In base al punto 118 della sentenza sull’impugnazione, non spetta quindi al Tribunale esaminare tale argomento nell’ambito della presente sentenza.
211
Con il quinto argomento dedotto a sostegno del quinto motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad esaminare gli asseriti errori commessi dal tribunale arbitrale nell’ambito del calcolo della tariffa di EUR 36,6/MWh. Alla luce del punto 118 della sentenza sull’impugnazione, non spetta quindi al Tribunale esaminare tale argomento nell’ambito della presente sentenza.
212
Con il sesto argomento dedotto a sostegno del quinto motivo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione al punto 47 della seconda decisione controversa considerando che i prezzi dell’energia elettrica in altri paesi avevano un’importanza fondamentale per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse beneficiato di un vantaggio economico.
213
Al punto 47 della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, pur non essendo tenuta a farlo nel caso di specie nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, la tariffa fissata dal lodo arbitrale, ossia EUR 36,6/MWh, era superiore alla tariffa media dell’energia elettrica applicata alle imprese metallurgiche in Europa, che, nel 2013, ammontava a EUR 30,87.
214
Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che i prezzi in altri paesi europei fossero di fondamentale importanza per la valutazione della tariffa di cui trattasi. Tale comparazione appare come un «
obiter dictum
» nella seconda decisione controversa, che a sua volta indica che i prezzi dell’energia elettrica in altri paesi non sono pertinenti ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato nel caso di specie.
215
Pertanto, poiché nessun argomento dedotto a sostegno del quinto motivo nella causa T‑740/17 è stato accolto, detto motivo deve essere integralmente respinto.
D.
Sul secondo motivo nella causa T‑740/17, vertente su una violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, del diritto della ricorrente di essere sentita e della Carta dei diritti fondamentali
216
La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la seconda decisione controversa senza procedere all’«esame
prima facie
» previsto all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 per quanto attiene all’esistenza di un aiuto di Stato illegale. A suo avviso, la denuncia del 2012 e la seconda denuncia sono state oggetto di un esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] tra il 2012 e il 2014 sulla base del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (
GU 1999, L 83, pag. 1
), all’epoca applicabile prima dell’adozione della lettera controversa. Essa osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia archiviato dette denunce, per motivi del tutto diversi, nella suddetta decisione.
217
La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad assumere gli obblighi procedurali derivanti dal ritiro della lettera controversa e, in particolare, a condurre nuovamente il procedimento di esame delle denunce in materia di aiuti di Stato. A tal riguardo, essa sostiene che la giurisprudenza, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a ricominciare integralmente il procedimento in caso di annullamento di un atto da parte del giudice, non è applicabile al caso di ritiro di un atto, che risulterebbe da un’iniziativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che dovrebbe rispettare talune condizioni.
218
Pertanto, la portata dell’obbligo di svolgere nuovamente il procedimento di esame delle denunce in materia di aiuti di Stato in caso di ritiro di una decisione di archiviazione di dette denunce non dovrebbe essere limitata al momento in cui si sarebbe verificato l’errore di diritto su cui si fonda il ritiro, ma dovrebbe risalire ad un periodo anteriore al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e di garantire agli interessati che la successiva decisione del giudice sulla questione sia definitiva. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e dovrebbe tener conto dello scarto temporale tra l’atto ritirato e il nuovo atto adottato, in particolare a causa delle nuove informazioni che potrebbero essere portate all’attenzione della [OSCURATO:PERSONA].
219
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì tenuta a svolgere nuovamente il procedimento di esame delle denunce in materia di aiuti di Stato in caso di modifica del quadro normativo applicabile. Pertanto, l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 riconoscerebbe al denunciante il diritto di essere sentito nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] lo informi del rigetto della denuncia. Tale diritto dovrebbe essere esercitato in modo da poter influenzare la decisione dell’autorità pubblica e il singolo dovrebbe avere la possibilità di pronunciarsi utilmente. Tuttavia, la seconda decisione controversa sarebbe stata adottata in totale violazione di tale diritto, poiché respinge la denuncia del 2012 e la seconda denuncia senza che la ricorrente abbia potuto esprimersi sulle caratteristiche dell’arbitrato e sulla questione se avrebbe potuto derivarne un aiuto di Stato. Del resto, la ricorrente ritiene che sia evidente come l’esito della causa avrebbe potuto essere diverso qualora essa fosse stata sentita correttamente. Essa sostiene quindi che, non avendo invitato la denunciante ad esprimersi in merito ai motivi in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] intendeva respingere la denuncia, quest’ultima è manifestamente venuta meno all’obbligo ad essa incombente di esaminare minuziosamente dette denunce.
220
Peraltro, l’inosservanza del diritto di essere sentiti costituirebbe altresì una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali.
221
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
222
Anzitutto, occorre rilevare il carattere manifestamente contraddittorio dell’argomentazione della ricorrente, nella misura in cui essa fa valere, nell’ambito del presente motivo, che la seconda decisione controversa deve essere considerata valida a causa, da un lato, della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione e, dall’altro, del venir meno della lettera controversa dall’ordinamento giuridico dell’Unione, sebbene essa abbia contestato, in tutte le sue memorie relative alla presente controversia, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di ritirare e sostituire gli atti precedenti e in particolare la lettera controversa, poiché quest’ultima sarebbe fondata su motivi diversi.
223
Inoltre, la contestazione, da parte della ricorrente, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricominciato interamente la fase preliminare di esame quando ha deciso di ritirare i precedenti atti di rigetto delle denunce è parimenti contraddittoria. In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a riprendere il procedimento in una fase precedente (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/09 P
,
EU:C:2010:783
, punto
70
).
224
Tale argomento della ricorrente non è neppure suffragato dalla sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑1/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:470
), cui essa fa riferimento, nella quale il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere tenuta, in funzione delle circostanze del caso di specie, a prendere in considerazione elementi successivi alla decisione sostituita a seguito dell’annullamento della prima decisione da parte del Tribunale, in base agli obblighi derivanti dall’articolo 266 TFUE, al fine di valutare la necessità di riaprire il procedimento d’indagine formale (sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA],
T‑1/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:470
, punto
70
). La causa che ha dato luogo a tale sentenza deve infatti essere distinta dalla presente causa, poiché, in primo luogo, il giudice dell’Unione non si era pronunciato sulla legittimità del ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] nella lettera controversa, in secondo luogo, esistono differenze tra l’esame preliminare e il procedimento di indagine formale circoscritto da elementi contenuti nell’avviso di apertura e, in terzo luogo, la ricorrente non dimostra in alcun modo perché, ove la [OSCURATO:PERSONA] riaprisse la fase di esame preliminare, essa adotterebbe una posizione «certamente» diversa.
225
Pertanto, è ipotetico e non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui il lasso di tempo tra l’adozione della lettera controversa e l’adozione della seconda decisione controversa obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a verificare se fossero disponibili nuove informazioni riguardo alla misura contestata. Infatti, la ricorrente non deduce alcun elemento nuovo successivo all’adozione della lettera controversa che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione nell’ambito della contestazione della tariffa fissata dal lodo arbitrale.
226
Ne consegue che deve essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a ricominciare interamente il procedimento prima dell’adozione della seconda decisione controversa.
227
Del resto, per quanto riguarda l’asserita modifica del quadro giuridico applicabile, occorre constatare che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 sancisce il diritto di ogni parte interessata di presentare una denuncia per informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni presunto aiuto illegale o di ogni presunta attuazione abusiva di un aiuto. A tal fine, un modulo deve essere debitamente compilato dalla parte interessata. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene che gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non siano sufficienti a dimostrare, in base a un esame
prima facie
, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. Inoltre, invia al denunciante copia della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia.
228
Ai sensi della versione iniziale del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitarsi a comunicare alla parte interessata che le informazioni trasmesse erano insufficienti per pronunciarsi sul caso. Essa era peraltro tenuta ad inviare alla parte interessata la sua decisione, dal momento che quest’ultima era stata adottata su un caso che riguardava il contenuto delle informazioni fornite (sentenza del 14 maggio 2019, Marinvest e Porting/[OSCURATO:PERSONA],
T‑728/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:325
, punto
39
).
229
In base alle disposizioni del regolamento 2015/1589 risulta che, nel corso del procedimento amministrativo che precede l’eventuale avvio di un procedimento d’indagine formale, i diritti delle parti interessate si sono sviluppati sotto due aspetti. Da un lato, le informazioni che esse trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] in un formato standardizzato sono ormai qualificate come denuncia. Dall’altro lato, le parti interessate sono indotte a presentare le loro osservazioni se, al termine di un esame
prima facie
, la [OSCURATO:PERSONA] le informa che intende respingere la denuncia (sentenza del 14 maggio 2019, Marinvest e Porting/[OSCURATO:PERSONA],
T‑728/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:325
, punto
40
).
230
Sebbene tale sviluppo consenta alle parti interessate di far valere il proprio punto di vista in modo più completo e dettagliato nel caso in cui vi sia l’intenzione di respingere la denuncia, instaurando una certa forma di dialogo tra esse e la [OSCURATO:PERSONA], ciò non ha tuttavia l’effetto di trasformare sostanzialmente la natura del procedimento nei confronti delle parti interessate (sentenza del 14 maggio 2019, Marinvest e Porting/[OSCURATO:PERSONA],
T 728/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:325
, punto
41
). D’altronde, la ricorrente non contesta che il contenuto essenziale dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 fosse applicabile sin dal 2013, ma spiega che ciò non significa che la [OSCURATO:PERSONA] l’abbia applicato.
231
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto all’articolo 108 TFUE è un procedimento avviato unicamente nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto. Solo lo Stato membro interessato, in quanto destinatario della futura decisione della [OSCURATO:PERSONA], si può avvalere, pertanto, di veri e propri diritti della difesa (v. sentenza del 29 settembre 2021, Ryanair e a./[OSCURATO:PERSONA],
T 448/18
, non pubblicata,
EU:T:2021:626
, punto
100
e giurisprudenza citata).
232
Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto all’articolo 108 TFUE, l’esame preliminare degli aiuti istituito dal paragrafo 3 di tale articolo ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi. Essa deve quindi essere distinta dal procedimento d’indagine formale di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Solo nel contesto di quest’ultimo, il quale è diretto a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente informata su tutti i dati della causa, il Trattato FUE prevede l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenza del 19 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] 10 e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑582/20
, non pubblicata,
EU:T:2022:648
, punto
25
e giurisprudenza citata).
233
La giurisprudenza ha altresì precisato che la Carta dei diritti fondamentali non ha lo scopo di modificare la natura del controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE o di conferire a terzi un diritto di controllo che l’articolo 108 TFUE non prevedeva (v. sentenza del 29 settembre 2021, Ryanair e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑448/18
, non pubblicata,
EU:T:2021:626
, punto
108
e giurisprudenza citata). Ne consegue che l’argomento della ricorrente relativo al diritto del singolo di essere sentito, come risulta da altre materie del diritto dell’Unione, deve essere respinto.
234
In ogni caso, anche supponendo che la ricorrente possa avvalersi del diritto di essere sentita nell’ambito del procedimento di adozione della seconda decisione controversa, occorre ricordare che, in presenza di un’irregolarità che incide sui diritti della difesa, di cui il diritto di essere sentiti costituisce parte integrante, spetta al giudice dell’Unione verificare se, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, il procedimento di cui trattasi avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso, in quanto il ricorrente avrebbe potuto meglio garantire detti diritti in assenza di siffatte irregolarità (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, DD/FRA,
T‑470/20
, non pubblicata,
EU:C:2022:511
, punto
141
e giurisprudenza citata). A tal riguardo, l’onere della prova della possibile incidenza dell’inadempimento incombe al ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2009, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑211/05
,
EU:T:2009:304
, punto
45
e giurisprudenza citata).
235
Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente, con lettera del 6 maggio 2014, della valutazione preliminare negativa della seconda denuncia e l’ha invitata a presentare osservazioni. Inoltre, con il suo ricorso nella causa T‑352/15, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della prima decisione controversa, la cui motivazione era sostanzialmente identica a quella della seconda decisione controversa, sicché, al momento dell’adozione di quest’ultima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tutti gli elementi che, a parere della ricorrente, avrebbero dovuto indurla ad avviare il procedimento d’indagine formale.
236
Ciò posto, si deve considerare che la ricorrente non ha dimostrato in che modo la possibilità di depositare nuove osservazioni avrebbe potuto fornire delucidazioni alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della seconda decisione controversa e che tali delucidazioni avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso.
237
Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo ad una violazione del diritto di essere sentiti a causa, da un lato, della modifica della norma giuridica applicabile e, dall’altro, dell’adozione di una nuova decisione di archiviazione della sua denuncia deve essere respinto.
238
Pertanto, il secondo motivo nella causa T‑740/17 deve essere respinto.
E.
Sul settimo motivo nella causa T‑740/17, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, su una carenza di motivazione e su un errore di valutazione dei fatti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito alla denuncia del 2012, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, basando la sua valutazione sul rilievo che tale denuncia «era divenuta priva di oggetto» in seguito alla pronuncia del lodo arbitrale
239
La ricorrente contesta la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non dare seguito alla denuncia del 2012, dal momento che la decisione n. 346/2012 della RAE istituirebbe un aiuto di Stato. Secondo la ricorrente, per effetto di tale decisione, essa era obbligata ad applicare prezzi che non coprivano totalmente i costi da essa sostenuti per l’approvvigionamento di energia elettrica della [OSCURATO:PERSONA].
240
In primo luogo, la ricorrente fa valere che l’archiviazione della denuncia del 2012 era viziata da un difetto di motivazione.
241
Inoltre, in fase di replica, la ricorrente contesta ciò che considera una motivazione
ex post
, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso secondo cui la denuncia del 2012 era priva di oggetto «distinto» e «non coperta dalla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla [seconda denuncia]».
242
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, anzitutto, in sostanza, la decisione n. 346/2012 della RAE doveva essere valutata come una decisione che istituiva un aiuto di Stato illegale. Essa sostiene che la denuncia del 2012 non riguardava unicamente la tariffa imposta da detta decisione, giacché, tenuto conto del fatto che la RAE non ha fornito alcuna spiegazione quanto al calcolo della tariffa fissata, ciò significa che, indipendentemente dalla questione se tale prezzo fosse giusto o legittimo, la natura e la portata giuridica di detta decisione non si limitavano alla determinazione provvisoria di detto prezzo. Essa sottolinea che, in tale decisione, la RAE ha tuttavia accettato definitivamente gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali la sua tariffa doveva essere calcolata sulla base dei costi variabili dell’energia elettrica prodotta dall’unità di produzione di energia elettrica, funzionante a lignite, più redditizia. A suo avviso, sebbene la decisione in questione sia relativa a provvedimenti provvisori, una simile decisione ha, sulla base della motivazione di cui sopra, la natura di un atto quasi regolamentare definitivo della RAE, in quanto tale decisione non prende in considerazione alcun altro elemento per quanto riguarda il metodo di calcolo del prezzo dell’energia elettrica da essa applicato. Essa evidenzia che la decisione di cui trattasi è basata su tre constatazioni erronee, già sottolineate in detta denuncia, quando ha spiegato, anzitutto, che essa non era in alcun caso obbligata all’approvvigionamento ad un prezzo che coprisse solo i suoi costi variabili, poi, che era tenuta a recuperare tutti i suoi costi, in particolare i suoi costi fissi, i suoi costi variabili e i suoi costi in conto capitale e, infine, che la «teoria dei costi variabili più bassi» sarebbe fondata su un’analisi economica erronea. Essa precisa che, secondo tale teoria da essa contestata, doveva prendere in considerazione i risparmi di cui beneficerebbe in ragione del fatto che la domanda di energia elettrica della [OSCURATO:PERSONA] era continuativa. Essa sottolinea che detta teoria è fondata sull’erronea presunzione che essa fosse obbligata a far cessare il funzionamento dell’unità «marginale» di produzione di energia elettrica funzionante a lignite qualora fosse stato interrotto l’approvvigionamento della [OSCURATO:PERSONA].
243
La ricorrente sostiene poi che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare che la decisione n. 346/2012 della RAE era stata sostituita retroattivamente dal lodo arbitrale. Sebbene il tribunale arbitrale non fosse giuridicamente vincolato a detta decisione, ne avrebbe in realtà seguito la motivazione. Pertanto, la ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto nutrire seri dubbi in merito alla natura e alla compatibilità della motivazione della decisione in questione con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e avrebbe quindi dovuto avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
244
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
245
In via preliminare, occorre rilevare che, al punto 12 della seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la denuncia del 2012, con la quale la ricorrente aveva contestato la tariffa fissata provvisoriamente dalla decisione n. 346/2012 della RAE, era divenuta priva di oggetto, in quanto la tariffa fissata dal lodo arbitrale aveva retroattivamente sostituito la tariffa provvisoria.
246
Parimenti, dalla decisione n. 346/2012 della RAE risulta chiaramente che quest’ultima ha fissato solo una tariffa provvisoria per la fornitura di energia elettrica tra le due parti del compromesso arbitrale. Infatti, il punto 3 del dispositivo di detta decisione precisa esplicitamente che la tariffa fissata si applicherà o fino alla decisione della RAE sulla denuncia della [OSCURATO:PERSONA], o fino all’adozione del lodo arbitrale, o prima, nel caso in cui le trattative tra le dette parti siano proficue e che, in ogni caso, l’energia elettrica che la ricorrente fornirà alla [OSCURATO:PERSONA] al prezzo indicato sarà oggetto di un conteggio finale in seguito. Parimenti, detto lodo ha precisato che la tariffa da esso fissata sostituiva la tariffa provvisoria con effetto retroattivo, poiché era stata applicata a partire dal 1
o
luglio 2010. Del resto, la ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui l’interpretazione risultante da tale decisione ha carattere regolamentare e si applica quindi al di là del suo conflitto con la [OSCURATO:PERSONA], sicché è necessario valutare se tale decisione potesse istituire un regime di aiuti di Stato illegittimo. Infatti, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], le «prove» presentate dalla ricorrente costituiscono semplicemente riferimenti alle sue affermazioni contenute nella denuncia del 2012 e non vertono in alcun caso su una prova di applicazione generale della decisione in questione.
247
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente constatare che la denuncia del 2012 era divenuta priva di oggetto a seguito del lodo arbitrale e, in particolare, al momento dell’adozione della seconda decisione controversa. Conseguentemente, il settimo motivo nella causa T‑740/17 deve essere respinto.
F.
Sul primo motivo nella causa T‑740/17, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
)
248
La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato erroneamente i requisiti posti dalla Corte nella sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
), sulla questione della sostituzione della lettera controversa e della prima decisione controversa.
249
Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di dichiarare, in applicazione dell’articolo 130 del regolamento di procedura, che i ricorsi nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA] erano divenuti privi di oggetto e che non vi era più luogo a statuire.
250
A tal riguardo, in primo luogo, occorre constatare che, con la lettera controversa, la prima decisione controversa e la seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso porre fine al procedimento preliminare di esame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 sia per la denuncia del 2012 che per la seconda denuncia, poiché l’indagine avviata non avrebbe consentito di concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE e, di conseguenza, essa ha rifiutato di avviare il procedimento d’indagine formale.
251
Sebbene sia evidente che la lettera controversa non rispetta le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 applicabile al momento dei fatti, l’irregolarità formale relativa alla competenza dell’autore dell’atto è stata sanata dai due atti successivi.
252
In secondo luogo, occorre ricordare che la giurisprudenza ha riconosciuto a qualsiasi istituzione che constati che uno dei suoi atti è viziato da illegittimità il potere di ritirare tale atto entro un termine ragionevole, con effetto retroattivo, ma nel rispetto dei limiti imposti dal principio del legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 3 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
14/81
,
EU:C:1982:76
, punto
10
, e del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento,
C‑90/95 P
,
EU:C:1997:198
, punto
35
).
253
Tuttavia, la possibilità di ritiro retroattivo di una decisione di archiviare una denuncia vertente su un presunto aiuto di Stato non è assoluta. Infatti, qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse un diritto illimitato di ritirare una siffatta decisione, per essa sarebbe sufficiente archiviare la denuncia depositata da una parte interessata e quindi, dopo la presentazione di un ricorso da parte di quest’ultima, ritirare la decisione di archiviazione, riaprire la fase di esame preliminare e ripetere tali operazioni ogni volta che sia necessario per eludere ogni controllo giurisdizionale sul proprio operato (v. sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/09 P
,
EU:C:2010:783
, punto
68
).
254
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che l’adozione di una decisione meramente confermativa non può essere considerata come un siffatto ritiro, salvo ostacolare l’esercizio effettivo del ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/09 P
,
EU:C:2010:783
punto
70
). Un atto sarà considerato meramente confermativo di un atto precedente qualora non contenga alcun elemento nuovo rispetto a quest’ultimo. Tuttavia, ciò non vale qualora la [OSCURATO:PERSONA] sostituisca una decisione di archiviazione di una denuncia per sanare un’illegittimità che la inficia, indicando al contempo la natura dell’illegittimità da cui tale decisione è viziata (sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA],
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
, punti
33
e
40
).
255
Nel caso di specie, come emerge dal punto 30 della sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
), con la lettera controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha archiviato il caso, decidendo di chiudere il procedimento di esame preliminare avviato con la denuncia del 2012, rilevando che l’indagine avviata non aveva consentito di concludere per l’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE e rifiutando, di conseguenza, di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adottato una posizione definitiva sulla domanda della ricorrente volta a far constatare una violazione di tali articoli. Inoltre, poiché detta lettera ha impedito alla ricorrente di presentare le sue osservazioni nell’ambito di un procedimento di indagine formale, essa ha prodotto effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sui suoi interessi.
256
Inoltre, la Corte ha considerato che la prima decisione controversa fosse «puramente confermativa» della lettera controversa e non potesse essere considerata come un ritiro di detta lettera. La situazione sarebbe stata diversa se, con l’adozione di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso ritirare la lettera controversa al fine di porre rimedio ad un’illegittimità da cui tale lettera sarebbe stata viziata, il che non viene in alcun modo precisato in detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA],
C 228/16 P
,
EU:C:2017:409
, punti
40
e
41
).
257
Infatti, da un lato, a seguito della proposizione del primo ricorso della ricorrente contro la lettera controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la prima decisione controversa di propria iniziativa. Tuttavia, con detta decisione viene ritirata tale lettera, senza precisare le ragioni per le quali tale ritiro fosse necessario.
258
D’altro lato, poiché tale soluzione non era conforme alla sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
), la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente adottato la seconda decisione controversa che, a differenza della prima decisione controversa, precisa l’illegittimità che incideva sugli atti che intendeva sostituire. Pertanto, con la seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non solo ritira la lettera controversa e la prima decisione controversa, ma precisa, al punto 51, l’illegittimità che intendeva correggere.
259
Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la seconda decisione controversa ha ritirato e sostituito la lettera controversa e la prima decisione controversa conformemente ai requisiti posti dalla sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
).
260
In tali circostanze, occorre respingere il primo motivo nella causa T‑740/17 e, di conseguenza, il ricorso in detta causa nella sua interezza.
261
Di conseguenza, si deve dichiarare che non vi è più luogo a statuire sui ricorsi nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Sulle spese
262
Conformemente all’articolo 195 del regolamento di procedura, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.
263
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
264
Inoltre, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.
265
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
266
Tenuto conto del fatto che la ricorrente è rimasta soccombente nella causa T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA] e che non vi è più luogo a statuire nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA], ciascuna parte si farà carico delle proprie spese nelle cause T‑639/14, T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15, T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA], T‑740/17 e T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA] nonché nelle cause C‑228/16 P, C‑701/21 P e C‑739/21 P.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso nella causa T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA] è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi nelle cause T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA] e T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA].
3)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese nelle cause T‑639/14, T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑639/14 [OSCURATO:PERSONA], T‑352/15, T‑352/15 [OSCURATO:PERSONA], T‑740/17 e T‑740/17 [OSCURATO:PERSONA] nonché nelle cause C‑228/16 P, C‑701/21 P e C‑739/21 P.
4)
La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 2025.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il greco.